XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3917
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Slovenia in
materia di cooperazione e di mutua assistenza per la
prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai
sottoindicati articoli:
Articolo 11:
viene previsto l'invio di funzionari in Slovenia per
deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità
giudiziaria.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Lubiana, con
una permanenza di tre giorni in detta città e sulla base del
precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) = ..................................... 774
diaria giornaliera (euro 181 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) = ..................................... 1.086
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033
x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale
maggiorazione del 5 per cento) = .................. 2.169
Totale onere (articolo 11) ..................... 4.029
Articolo 14, paragrafo 1:
viene previsto l'invio di funzionari in Slovenia per
assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
A tal fine, nell'ipotesi dell'invio a Lubiana di due
funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è
così quantificabile:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 6 giorni) = ..................................... 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA 127 = euro 144 cui si aggiungono euro 43 pari
al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di
euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria
(euro 139 + euro 42 quale quota media per
contributi previdenziali, assistenziali, ed
Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto
1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 181
x 2 persone x 6 giorni) = ......................... 2.172
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033
x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale
maggiorazione del 5 per cento) = .................. 2.169
Totale onere (articolo 14, paragrafo 1) ........ 5.889
Articolo 19:
al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista
l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà
annualmente a Lubiana.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Lubiana, con
una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base
del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone
x 4 giorni) = ..................................... 1.548
diaria giornaliera (euro 181 al giorno x 3 persone
x 4 giorni) = .................................... 2.172
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033
x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale
maggiorazione del 5 per cento) = .................. 3.254
Totale onere (articolo 19) ..................... 6.974
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2003, ammonta a euro 16.892, in cifra tonda euro
16.890.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Relativamente alla disposizione dell'articolo 18 che
prevede l'utilizzo di interpreti e traduttori, si fa presente
che tale funzione viene svolta dai funzionari
dell'Amministrazione delle dogane che partecipano alle
riunioni e, pertanto, non vengono previste spese aggiuntive a
carico del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 11 che
prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in
procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte
contraente o l'articolo 14 che consente a funzionari doganali
di una Parte contraente di assistere ad indagini nel
territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò
necessario.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento.
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto
l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa
di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la
Consorella slovena.
I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla
scrivente con la Controparte sulla base di un testo adeguato
alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo
standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle
dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di
completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni
efficace strumento di cooperazione amministrativa.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da
una parte di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale
minaccia, dall'altra di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione rendendo,
così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con la Consorella slovena dei proficui rapporti
diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che
saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.