XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3917




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Slovenia in materia di cooperazione e di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

          Articolo 11:

              viene previsto l'invio di funzionari in Slovenia per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l'Autorità giudiziaria.
          Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Lubiana, con una permanenza di tre giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:


Spese di missione: euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = ..................................... 774

diaria giornaliera (euro 181 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = ..................................... 1.086


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento) = .................. 2.169

        Totale onere (articolo 11) ..................... 4.029


          Articolo 14, paragrafo 1:

              viene previsto l'invio di funzionari in Slovenia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
          A tal fine, nell'ipotesi dell'invio a Lubiana di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:


Spese di missione: euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = ..................................... 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 127 = euro 144 cui si aggiungono euro 43 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 139 + euro 42 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 181 x 2 persone x 6 giorni) = ......................... 2.172


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033 x 2 persone = euro 2.066 + euro 103 quale maggiorazione del 5 per cento) = .................. 2.169

        Totale onere (articolo 14, paragrafo 1) ........ 5.889


Articolo 19:

          al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà annualmente a Lubiana.
          Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Lubiana, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:


Spese di missione: euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = ..................................... 1.548

diaria giornaliera (euro 181 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = .................................... 2.172


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Lubiana (euro 1.033 x 3 persone = euro 3.099 + euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento) = .................. 3.254

        Totale onere (articolo 19) ..................... 6.974


          Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta a euro 16.892, in cifra tonda euro 16.890.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Relativamente alla disposizione dell'articolo 18 che prevede l'utilizzo di interpreti e traduttori, si fa presente che tale funzione viene svolta dai funzionari dell'Amministrazione delle dogane che partecipano alle riunioni e, pertanto, non vengono previste spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Necessità dell'intervento normativo.

          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 14 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento.

          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Consorella slovena.
          I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla scrivente con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella slovena dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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