XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3917
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la
repressione delle infrazioni doganali, i Governi della
Repubblica italiana e della Repubblica slovena si impegnano a
fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca
assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive
Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto
della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo,
una efficace azione di previsione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così
più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventitre articoli, un preambolo ed
un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli dal 3 al 6 e l'articolo 8 dettano la
disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea,
delle informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi,
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali si
prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee,
avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la
confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi
strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel
quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni
legislative ed amministrative della Parte contraente che ne
esercita il controllo.
L'articolo 10 prevede e disciplina il caso in cui è
possibile richiedere i documenti in originale.
L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra
Parte contraente.
Gli articoli 12 e 13 descrivono le procedure e le
formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni
doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle
richieste.
L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità
che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a
tali indagini.
L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello
indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
L'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore e la denuncia
dell'Accordo.
L'articolo 22 disciplina la durata dell'Accordo.
L'articolo 23, infine, prevede il riesame dell'Accordo.