XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3848




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'unica disposizione del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Repubblica Kirghiza, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 7, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo di lavoro per gli affari economici, le questioni generali, nonché per gli scambi e la cooperazione economica e industriale, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si terranno annualmente in Kirghizistan.
          Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari (due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero delle attività produttive) con permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione: (euro)

pernottamento (euro 129 al giorno x 4 persone x 3 giorni) = ..................... 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 109 = euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102, viene ridotto di euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 39) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 138 x 4 persone x 3 giorni) = ................................. 1.656

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Bishkek (euro 2480 x 4 persone = euro 9.920 + euro 496 quale maggiorazione del 5 per cento) = .................................. 10.416

                Totale onere (articolo 7) ..... 13.620

            Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per euro 6.810 e nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per euro 6.810, a decorrere dal 2003 è di euro 13.620.
          Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili, ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Si rappresenta altresì, che il Trattato contiene disposizioni programmatiche e rivolte a consentire la collaborazione bilaterale in vari settori per i quali verranno stipulati specifici accordi. In tal senso, le Parti contraenti auspicano la conclusione di nuovi Accordi nella materia del disarmo (articolo 4), nei settori della cultura e della cooperazione scientifica e tecnologica, nonché di programmi congiunti di ricerca e di sviluppo (articoli 13 e 14).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro normativo.

          Il Trattato di cui si tratta deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che le disposizioni contenute nel suo articolo 7, che prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro per gli affari economici e le questioni generali e di un Gruppo di lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale, rendono ciò necessario in quanto comprese nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione. Le spese discendenti dal suddetto articolo saranno pertanto inserite nel bilancio ordinario dello Stato.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e compatibilità con l'ordinamento comunitario.

          L'esecuzione del Trattato non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente, ed è perfettamente compatibile sul piano comunitario.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Khirghiza, firmato a Roma il 3 marzo 1999, è il primo Accordo a prevedere una cooperazione ad ampio raggio fra i due Paesi.

B) Obiettivi e risultati attesi.

          Il Trattato è finalizzato a disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione e costituirà il perno giuridico dello sviluppo delle nostre relazioni con la Repubblica Khirghiza. Esso si presenta come un'intesa di ampio respiro, comprensiva di norme programmatiche volte a consentire una collaborazione bilaterale in tutti i settori in cui la stessa sia possibile: politico, economico, ambientale, culturale, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e al contrabbando.
          Qualora se ne presentino le condizioni, la cooperazione nei suddetti settori sarà oggetto di accordi in separata sede.




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