XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3848
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'unica disposizione del Trattato di amicizia e
collaborazione tra l'Italia e la Repubblica Kirghiza, la cui
applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è
l'articolo 7, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni
del Gruppo di lavoro per gli affari economici, le questioni
generali, nonché per gli scambi e la cooperazione economica e
industriale, incaricato dell'esame dei programmi operativi,
che si terranno annualmente in Kirghizistan.
Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari (due del
Ministero degli affari esteri e due del Ministero delle
attività produttive) con permanenza di tre giorni in detta
città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione: (euro)
pernottamento (euro 129 al giorno x
4 persone x 3 giorni) = ..................... 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 109 =
euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102, viene ridotto di
euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro
39) quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 138 x 4 persone
x 3 giorni) = ................................. 1.656
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Bishkek (euro 2480 x 4 persone =
euro 9.920 + euro 496 quale maggiorazione del 5
per cento) = .................................. 10.416
Totale onere (articolo 7) ..... 13.620
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per euro 6.810 e nello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive per euro 6.810, a
decorrere dal 2003 è di euro 13.620.
Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili, ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Si rappresenta altresì, che il Trattato contiene
disposizioni programmatiche e rivolte a consentire la
collaborazione bilaterale in vari settori per i quali verranno
stipulati specifici accordi. In tal senso, le Parti contraenti
auspicano la conclusione di nuovi Accordi nella materia del
disarmo (articolo 4), nei settori della cultura e della
cooperazione scientifica e tecnologica, nonché di programmi
congiunti di ricerca e di sviluppo (articoli 13 e 14).
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro
normativo.
Il Trattato di cui si tratta deve essere ratificato con
atto avente forza di legge, dal momento che le disposizioni
contenute nel suo articolo 7, che prevede la costituzione di
un Gruppo di lavoro per gli affari economici e le questioni
generali e di un Gruppo di lavoro per gli scambi e la
cooperazione economica e industriale, rendono ciò necessario
in quanto comprese nelle ipotesi previste dall'articolo 80
della Costituzione. Le spese discendenti dal suddetto articolo
saranno pertanto inserite nel bilancio ordinario dello
Stato.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti e compatibilità con l'ordinamento
comunitario.
L'esecuzione del Trattato non richiede norme di
adeguamento della legislazione vigente, ed è perfettamente
compatibile sul piano comunitario.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Il Trattato di amicizia e collaborazione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Khirghiza, firmato a Roma
il 3 marzo 1999, è il primo Accordo a prevedere una
cooperazione ad ampio raggio fra i due Paesi.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il Trattato è finalizzato a disporre di un quadro
giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni
forma di cooperazione e costituirà il perno giuridico dello
sviluppo delle nostre relazioni con la Repubblica Khirghiza.
Esso si presenta come un'intesa di ampio respiro, comprensiva
di norme programmatiche volte a consentire una collaborazione
bilaterale in tutti i settori in cui la stessa sia possibile:
politico, economico, ambientale, culturale, prevenzione e
lotta alla criminalità organizzata, al traffico di
stupefacenti e al contrabbando.
Qualora se ne presentino le condizioni, la cooperazione
nei suddetti settori sarà oggetto di accordi in separata
sede.