XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3701
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e
l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comporta i seguenti
oneri, in relazione ai sotto indicati articoli del Protocollo
n. 5 relativo alla assistenza nel settore doganale:
Articolo 7:
viene prevista la partecipazione di funzionari in
Macedonia per assistere alle indagini relative alle infrazioni
doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Skopje di
due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta
città, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6
giorni) = ............................................ 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario: S USA 117 = euro
123, cui si aggiungono euro 37 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 123 viene ridotto di
euro 41, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 119 + euro
46 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 165 x 2 persone x
6 giorni) = .......................................... 1.980
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma - Skopje (euro 750 x 2 persone =
euro 1.500 + euro 75 quale maggiorazione del 5 per
cento) = ............................................. 1.575
Totale onere (articolo 7) .... 5.103
Articoli 11 e 12:
Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di
missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché
l'indennità da corrispondere all'interprete e al
traduttore.
Nell'ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Skopje,
con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa
spesa sulla base del precedente calcolo, è casi
quanitificabile:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3
giorni) = .............................................. 774
diaria giornaliera (euro 165 x 2 persone x 3
giorni) = .............................................. 990
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 750 x 2 persone = euro
1.500 + euro 75 quale maggiorazione del 5 per
cento) ............................................... 1.575
Spese di interpretariato:
(euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni) = ..... 1.242
Totale onere (articoli 11-12) ........ 4.581
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2003, è di euro 9.684, in cifra tonda euro
9.685.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché
l'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti
inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato
provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si
rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie
di cui all'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario e sulle leggi e i regolamenti
vigenti.
In materia di impatto normativo, l'Accordo, una volta
entrato in vigore, non implica la necessità di adottare
elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né
problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in
quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede
comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea
per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli
accordi con i Paesi terzi.
Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per determinati
settori un ravvicinamento della normativa in vigore nell'ERJM
alla normativa dell'Unione europea. Sotto questo profilo vi
sarà un impatto sulle disposizioni legislative e regolamentari
di quel Paese, ma non sulla normativa italiana che è conforme
a quella comunitaria.
Non si ravvisano particolari profili di impatto
costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni
assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua
partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di
impatto normativo sull'assetto delle autonomie
territoriali.
In conclusione l'ASA non incide, modificandoli, su leggi e
regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la
necessità di adottare particolari misure di carattere
amministrativo.
Una volta entrato in vigore l'ASA sostituirà l'Accordo di
cooperazione tra le Comunità europee e l'ERJM firmato il 29
aprile 1997 mediante scambio di lettere ed entrato in vigore
dal 1^ gennaio 1998.
2. Elementi di drafting e linguaggio
normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le definizioni dei termini contenuti nell'ASA sono
indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli
dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto
già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla
legislazione comunitaria primaria e secondaria.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti o
indiretti.
L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di
sostegno alle strategie di stabilizzazione e di
modernizzazione dell'ERJM. L'approfondimento del dialogo
politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di
democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il
rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria
rappresentano alcuni fra i principali elementi
dell'Accordo.
Sono destinatari diretti del provvedimento le
amministrazioni dell'ERJM nonché gli operatori economici
dell'Unione europea e macedoni operanti in tutti i settori
contemplati dall'Accordo.
Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle
esportazioni dall'ERJM e non è da prevedersi, pertanto, un
ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito dell'Unione
europea. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le
imprese europee nell'ERJM previsto dall'Accordo dovrebbe
invece avere un impatto positivo sugli operatori economici
europei, ivi compresi quelli italiani.
L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo
termine nell'ERJM è ritenuto essenziale per innestare processi
duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo
virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori
economici verso la regione.
Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del
Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di
cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari
settori.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
L'avvicinamento tra l'ERJM l'Unione europea previsto
dall'ASA mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del
tenore di vita delle popolazioni macedoni attraverso
interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e
sociale.
L'ASA consente all'Unione europea di contribuire in
maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo
sviluppo sostenibile dell'ERJM. Esso permette al Paese di
attingere alle prassi e all'esperienza maturata dai Paesi
dell'Unione per decidere come adeguare il quadro legislativo e
l'amministrazione in modo da agevolare la libera circolazione
di beni, servizi, capitali e persone attraverso i propri
confini, all'interno della regione balcanica, nonché con
l'Unione europea, onde favorire una crescita sostenibile.
L'ASA contribuisce dunque ad aiutare l'ERJM a diventare
uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad allineare il
suo sistema giuridico ed economico con quelli dell'Unione
europea. L'instaurazione di un regime di libero scambio
presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una
legislazione doganale e di personale in possesso di una
formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere
un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le
esportazioni macedoni devono inoltre soddisfare norme di
qualità, omologate nel quadro di un sistema affidabile di
norme e di certificazione. Nel settore bancario e finanziario,
l'adozione del modello europeo aiuterà l'ERJM a creare una
banca centrale indipendente, con personale qualificato in
grado di applicare la normativa prudenziale e altri
regolamenti bancari per agevolare la libera circolazione dei
capitali, garantendo al tempo stesso la tutela dei risparmi
dei cittadini.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo.
Lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione
dell'ERJM nell'economia europea rappresentano i principali
obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle
Istituzioni e delle strutture economico-sociali macedoni, in
termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di
sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo
ravvicinamento all'Europa in tutti i settori economico,
commerciale, sociale, della giustizia e degli affari interni.
L'ASA è altresì volto a favorire la stabilità regionale
promuovendo migliori rapporti dell'ERJM con gli altri Paesi
della regione balcanica.
L'ASA, che ha durata illimitata, riflette gli obiettivi a
lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La
sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei
cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato
di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione
economica matura che rendano irreversibile lo slancio verso
l'integrazione nell'Unione europea.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa,
finanziaria, economica e sociale.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a
carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
Esso si configura piuttosto come uno strumento di
accompagnamento dell'Unione europea che sostiene e accompagna
le amministrazioni macedoni nel loro processo di
transizione.
Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto
sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale
delle amministrazioni macedoni, potrà esservi un eventuale
impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa
degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per
quanto attiene alla gestione delle politiche di
cooperazione.
E) Aree di criticità.
La principale area di criticità è collegata alla capacità
effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni
contenuti nell'Accordo.
F) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti
e una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento
delle prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità
europee e l'ERJM.
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato
del negoziato condotto dalla Commissione, su mandato del
Consiglio e dalle autorità macedoni e sono conformi ad una
solida prassi, generalmente seguita in campo comunitario per
gli Accordi di associazione. Non vi era quindi margine per
negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è
stato concordato prima a quindici e poi con la controparte.
G) Strumento tecnico normativo più adeguato.
L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di
esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro
ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.