XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3701




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


        L'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli del Protocollo n. 5 relativo alla assistenza nel settore doganale:

Articolo 7:

        viene prevista la partecipazione di funzionari in Macedonia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Skopje di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = ............................................ 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario: S USA 117 = euro 123, cui si aggiungono euro 37 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 123 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 119 + euro 46 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 165 x 2 persone x 6 giorni) = .......................................... 1.980


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Skopje (euro 750 x 2 persone = euro 1.500 + euro 75 quale maggiorazione del 5 per cento) = ............................................. 1.575

                Totale onere (articolo 7) .... 5.103


Articoli 11 e 12:

        Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete e al traduttore.
        Nell'ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Skopje, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa sulla base del precedente calcolo, è casi quanitificabile:

Spese di missione: euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = .............................................. 774

diaria giornaliera (euro 165 x 2 persone x 3 giorni) = .............................................. 990


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 750 x 2 persone = euro 1.500 + euro 75 quale maggiorazione del 5 per cento) ............................................... 1.575


Spese di interpretariato:

(euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni) = ..... 1.242

                Totale onere (articoli 11-12) ........ 4.581


        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2003, è di euro 9.684, in cifra tonda euro 9.685.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché l'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        In materia di impatto normativo, l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
        Alcune disposizioni dell'Accordo prevedono per determinati settori un ravvicinamento della normativa in vigore nell'ERJM alla normativa dell'Unione europea. Sotto questo profilo vi sarà un impatto sulle disposizioni legislative e regolamentari di quel Paese, ma non sulla normativa italiana che è conforme a quella comunitaria.
        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
        In conclusione l'ASA non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
        Una volta entrato in vigore l'ASA sostituirà l'Accordo di cooperazione tra le Comunità europee e l'ERJM firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere ed entrato in vigore dal 1^ gennaio 1998.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'ASA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
        L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti o indiretti.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e di modernizzazione dell'ERJM. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.
        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni dell'ERJM nonché gli operatori economici dell'Unione europea e macedoni operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.
        Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni dall'ERJM e non è da prevedersi, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito dell'Unione europea. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee nell'ERJM previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.
        L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine nell'ERJM è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.
        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        L'avvicinamento tra l'ERJM l'Unione europea previsto dall'ASA mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita delle popolazioni macedoni attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.
        L'ASA consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile dell'ERJM. Esso permette al Paese di attingere alle prassi e all'esperienza maturata dai Paesi dell'Unione per decidere come adeguare il quadro legislativo e l'amministrazione in modo da agevolare la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone attraverso i propri confini, all'interno della regione balcanica, nonché con l'Unione europea, onde favorire una crescita sostenibile.
        L'ASA contribuisce dunque ad aiutare l'ERJM a diventare uno Stato autosufficiente e ben funzionante e ad allineare il suo sistema giuridico ed economico con quelli dell'Unione europea. L'instaurazione di un regime di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni macedoni devono inoltre soddisfare norme di qualità, omologate nel quadro di un sistema affidabile di norme e di certificazione. Nel settore bancario e finanziario, l'adozione del modello europeo aiuterà l'ERJM a creare una banca centrale indipendente, con personale qualificato in grado di applicare la normativa prudenziale e altri regolamenti bancari per agevolare la libera circolazione dei capitali, garantendo al tempo stesso la tutela dei risparmi dei cittadini.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dell'ERJM nell'economia europea rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle Istituzioni e delle strutture economico-sociali macedoni, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa in tutti i settori economico, commerciale, sociale, della giustizia e degli affari interni. L'ASA è altresì volto a favorire la stabilità regionale promuovendo migliori rapporti dell'ERJM con gli altri Paesi della regione balcanica.
        L'ASA, che ha durata illimitata, riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che rendano irreversibile lo slancio verso l'integrazione nell'Unione europea.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
        Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene e accompagna le amministrazioni macedoni nel loro processo di transizione.
        Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni macedoni, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.

E) Aree di criticità.

        La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.

F) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità europee e l'ERJM.
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione, su mandato del Consiglio e dalle autorità macedoni e sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo comunitario per gli Accordi di associazione. Non vi era quindi margine per negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato prima a quindici e poi con la controparte.

G) Strumento tecnico normativo più adeguato.

        L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.




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