XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3701
Onorevoli Deputati! - L'Accordo di stabilizzazione e di
associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati
membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia
(ERJM) dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del
Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) (previsto
dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
del 26 maggio 1999). Quest'ultimo costituisce il quadro di
riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei
confronti dei cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia,
ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e mira a consolidare la
stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei
singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo
delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione;
l'intensificazione della cooperazione commerciale ed
economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e
regionale, nonché una maggiore cooperazione in numerosi
settori, compreso quello della giustizia e degli affari
interni.
L'obiettivo di fondo del PSA è l'auspicio che i Paesi in
questione riescano a portare a termine con successo il
processo di transizione necessaria per poter eventualmente
avviare i negoziati di adesione all'Unione europea, come hanno
fatto i Paesi dell'Europa centro-orientale.
1.1 Iter procedurale che ha portato alla firma
dell'Accordo.
Il 16 giugno 1999 la Commissione delle Comunità europee ha
adottato una relazione positiva sulla fattibilità del
negoziato per un ASA, che è stata confermata dal Consiglio
europeo nelle conclusioni del 19 luglio. L'8 settembre la
Commissione ha presentato formalmente al Consiglio una
raccomandazione in vista di direttive di negoziato con
l'ERJM.
Nelle sue conclusioni del 24 gennaio 2000, il Consiglio ha
adottato le direttive per il negoziato di un ASA che è stato
avviato dalla Commissione il 7 marzo a Skopje.
L'Accordo è stato parafato in occasione del Vertice di
Zagabria del 24 novembre 2000 e firmato a Lussemburgo il 9
aprile 2001. Esso è stato ratificato dal Parlamento di Skopje
il 12 aprile 2001 e dal Parlamento europeo con parere conforme
il 2 maggio 2001.
Dato il deteriorarsi della situazione politica del Paese
nel corso della primavera e dell'estate 2001, lo scorso
autunno i membri del Consiglio avevano deciso di adottare una
certa cautela nel procedere con l'iter di ratifica
interno. Per tale motivo si è ritenuto opportuno attendere il
consolidamento della situazione interna in Macedonia prima di
procedere all'avvio della procedura di ratifica.
1.2 Motivazioni dell'Accordo.
L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei
legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni
strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo
interesse. Esso amplia il quadro istituzionale previgente
(accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante
scambio di lettere ed entrato in vigore dal 1^ gennaio 1998),
instaurando un dialogo politico regolare sulle questioni
bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi
gli aspetti regionali e favorisce lo sviluppo degli scambi,
degli investimenti e della cooperazione tra le Parti.
L'ASA sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad
integrare il più possibile la Macedonia nel contesto politico
ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento
della legislazione macedone a quella della Comunità. A
condizione di una sua corretta attuazione, in particolare per
quanto riguarda la cooperazione regionale, l'Accordo
costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle
relazioni con l'ERJM nella prospettiva di una sua ulteriore
progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione.
L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come
potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla
base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei
criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del
giugno 1993.
1.3 Esame degli articoli.
L'ASA instaura un'Associazione tra le Parti, che mira a
svilupparne ed estenderne le relazioni politiche attraverso il
dialogo politico; a sostenere gli sforzi dell'ERJM volti a
sviluppare la cooperazione economica internazionale; a
promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare
progressivamente una zona di libero scambio compatibile con le
disposizioni OMC, nonché a promuovere la cooperazione
regionale (articolo 1). Tale Associazione verrà realizzata
progressivamente in un periodo transitorio, diviso in due fasi
successive della durata massima di dieci anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. La suddivisione
in due fasi consentirà di applicare gradualmente le
disposizioni dell'ASA e di concentrarsi, durante la prima
fase, sui settori relativi a cooperazione regionale;
circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di
servizi, capitali; ravvicinamento, applicazione delle
legislazioni; giustizia e affari interni (articolo 5).
L'ASA è concluso per un periodo illimitato (articolo 122)
ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui le Parti si comunicano, reciprocamente
l'espletamento delle procedure interne di recepimento. In
attesa del compimento delle suddette procedure, ove
determinate parti dell'Accordo entrino in vigore mediante un
Accordo interinale, per "data di entrata in vigore del
presente Accordo" si intende la data di entrata in vigore
dell'Accordo interinale. In effetti il 9 aprile 2001 il
Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione
dell'Accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte,
e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, che ha
consentito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1^ giugno
2001, delle disposizioni in materia di scambi e questioni
connesse contenute nell'ASA.
1.3.1 Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione
regionale.
I princìpi generali (titolo I) cui si ispirano le Parti
nell'attuazione dell'Associazione sono quelli del rispetto dei
princìpi democratici e dei diritti umani; dei princìpi del
diritto internazionale, dello Stato di diritto; nonché quelli
dell'economia di mercato (articolo 2). Ad essi vanno aggiunti
i princìpi che derivano dal PSA, relativi alla promozione
della pace e stabilità a livello internazionale e regionale,
allo sviluppo di relazioni di buon vicinato (articolo 3), in
particolare attraverso una cooperazione che avvenga anche
mediante concessioni reciproche tra l'ERJM e i suoi vicini in
materia di circolazione delle persone, delle merci, dei
capitali e dei servizi, nonché con lo sviluppo di progetti di
interesse comune (articolo 4).
Sulla base dell'Accordo, le Parti approfondiscono il
dialogo politico bilaterale (titolo II) sotto forma di:
i) progressiva convergenza di posizioni sulle questioni
internazionali; ii) cooperazione regionale e sviluppo di
relazioni di buon vicinato; iii) comunanza di vedute
sulla sicurezza e la stabilità in Europa, anche nei settori
contemplati dalla PESC (articolo 7). L'ASA prevede che il
dialogo politico, possa svolgersi a livello multilaterale e
regionale (articolo 8). A livello ministeriale esso si svolge
in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA),
ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti
funzionari, attraverso i canali diplomatici esistenti, anche a
livello multilaterale, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo
che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e
intensificarlo (articolo 9).
Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi,
l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello
parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di
stabilizzazione e di associazione (articolo 10).
In base all'Accordo, l'ERJM si impegna a promuovere
attivamente la cooperazione regionale (titolo III) stipulando
delle convenzioni con gli altri Paesi interessati che hanno
già firmato un ASA (articolo 11). L'ERJM si impegna altresì ad
avviare la cooperazione con gli altri Paesi parti del PSA,
nonché con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea,
concludendo con essi una convenzione sulla cooperazione
regionale (articoli 13 e 14).
1.3.2 Disposizioni commerciali.
L'ASA è un Accordo commerciale preferenziale, pienamente
compatibile con le disposizioni dell'OMC (articolo 6), le cui
disposizioni commerciali disciplinano, da un lato, la libera
circolazione delle merci (titolo IV) e, dall'altro, la
circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di
servizi, capitali (titolo V).
1.3.2.1 Libera circolazione delle merci (titolo IV).
In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano
progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un
periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso
in due fasi successive (articolo 15).
Per i prodotti industriali (esclusi i prodotti tessili e
siderurgici per i quali è prevista una disciplina ad
hoc) (vedasi protocollo n. 1), i dazi doganali, le
restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente
(MEE) relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti
originari dell'ERJM sono aboliti alla data di entrata in
vigore dell'Accordo (articolo 17).
I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'ERJM di
merci originarie della Comunità, sono aboliti alla data di
entrata in vigore dell'Accordo o, per le merci meno sensibili
o quelle sensibili, progressivamente ridotti ed eliminati nel
periodo di dieci anni secondo un calendario prestabilito
(dall'articolo 18 per i prodotti meno sensibili, di cui
all'Allegato I, e dall'Allegato II per le merci sensibili ivi
indicate). Le restrizioni quantitative e le MEE sulle
importazioni di merci originarie della Comunità sono abolite
alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18,
paragrafo 4).
Ad effetto immediato dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo, inoltre, le Parti aboliscono nei loro scambi
tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle
importazioni (articolo 19); tutti i dazi doganali
all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente (OEE),
nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le
MEE (articolo 20).
L'ERJM potrà tuttavia, ove le condizioni economiche
generali e la situazione dello specifico settore economico lo
consentano, ridurre i suoi dazi doganali più rapidamente di
quanto indicato (articolo 21).
Due Protocolli dell'Accordo (n. 1 e n. 2) disciplinano il
regime applicabile ai prodotti tessili e a quelli siderurgici
da essi rispettivamente contemplati (articoli 22-23).
Dopo una prima definizione dei prodotti agricoli e della
pesca (articolo 24) l'ASA prevede un'abolizione reciproca tra
le Parti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo, di tutte le restrizioni quantitative sulle
importazioni di detti prodotti e le MEE (articolo 26).
La Comunità abolisce i dazi doganali e gli OEE sulle
importazioni di alcune categorie di prodotti agricoli
originari dall'ERJM, diversi dagli animali vivi della specie
bovina, dalle carni di animali della specie bovina, fresche o
refrigerate, nonché congelate e da alcuni vini. Per i prodotti
relativi agli ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi
mangerecci, nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di
meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del
dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Vengono
altresì previste delle condizioni specifiche per le
importazioni di prodotti "baby beef" (articolo 27,
paragrafo 2), come definiti nell'Allegato III.
Quanto all'ERJM, essa abolisce totalmente i dazi doganali
applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli
originari della Comunità specificati nell'Allegato IV
a); li abolisce entro i limiti di contingenti tariffari
indicati nell'Allegato IV b) e secondo un calendario ivi
stabilito; li riduce progressivamente entro i limiti di
contingenti tariffari e in conformità al calendario stabilito
dall'Allegato IV c) per i prodotti ivi contemplati.
Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti
vinicoli sono definite in un Accordo distinto sui vini e le
acquaviti.
Per i prodotti della pesca la Comunità abolisce dalla data
di entrata in vigore dell'ASA i dazi doganali, fatta eccezione
per trote e carpe, per le quali è prevista una disciplina
specifica contenuta nell'Allegato V a). Per parte sua,
l'ERJM abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente e
riduce i dazi doganali del 50 per cento alla data di entrata
in vigore dell'Accordo abolendo progressivamente i dazi
residui, fatta eccezione per alcuni pesci vivi, come indicato
dall'Allegato V b) (articolo 28).
L'Accordo prevede altresì che le Parti esaminino, entro il
1^ gennaio 2003, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di
associazione, prodotto per prodotto, la possibilità di
ulteriori concessioni per prodotti agricoli ed ittici
(articolo 29, paragrafo 1). E' prevista infine una clausola di
salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le
Parti, nonché l'adozione di eventuali contromisure nel caso in
cui le importazioni di una di esse provochino gravi
perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari
interni della controparte.
Quanto alle disposizioni comuni (articoli 31-43), dalla
data di entrata in vigore dell'ASA le Parti non introducono
nuovi dazi doganali od OEE sulle importazioni o sulle
esportazioni, né aumentano quelli già applicati.
Esse non introducono restrizioni quantitative o MEE, né
rendono più restrittive quelle esistenti (clausola di
standstill).
Sono vietate le discriminazioni fiscali tra i prodotti di
una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra
Parte.
L'ASA non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni
doganali, zone di libero scambio ed intese transfrontaliere a
meno che esse non alterino le condizioni commerciali
dell'Accordo stesso.
L'ASA prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare
eventuali misure antidumping, nonché le altre misure che
si riterranno necessarie in caso di gravi pregiudizi o
perturbazioni dei mercati alle condizioni e secondo le
procedure stabilite dalle clausole di salvaguardia generale
(articolo 37), ovvero in caso di penuria critica di generi
alimentari o di altri prodotti essenziali ad una delle
Parti.
Delle disposizioni specifiche sono poi contemplate
relativamente ai Monopoli di Stato e alle restrizioni
autorizzate all'importazione, esportazione o transito di
merci.
Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per ridurre il
potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni
commerciali dell'Accordo e, in caso di prova di frodi, avviano
delle consultazioni per trovare una soluzione adeguata.
Il Protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per
l'applicazione delle preferenze tariffarie previste
dall'Accordo, mentre il Protocollo n. 3 specifica le
condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli
trasformati (articolo 25) in esso elencati.
1.3.2.2 Circolazione dei lavoratori, stabilimento,
prestazione di servizi, capitali (titolo V).
In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA prevede
che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati
nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari
legalmente residenti in tale territorio, non siano soggetti ad
alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto
riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di
licenziamento (articolo 44).
L'ASA prevede che vengano ampliate le agevolazioni
all'accesso dei lavoratori macedoni concesse dagli Stati
membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano
conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. Il
CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni,
ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione
professionale (articolo 45).
E' previsto che vengano stabilite delle norme per
coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori
macedoni ed i loro familiari. Una decisione del CSA prevedrà
il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o
residenza trascorsi nei vari Stati membri, nonché la
trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il
versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati
eventuali diritti o obblighi derivanti da Accordi bilaterali
che prevedano un trattamento più favorevole. L'ERJM, per parte
sua, concede la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e
il versamento degli assegni familiari (articolo 46).
In materia di stabilimento, a partire dalla data di
entrata in vigore dell'ASA ciascuna delle due Parti concede
per lo stabilimento delle società, nonché per le attività
delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un
trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della
nazione più favorita. L'Accordo riconosce il diritto di
consociate e filiali comunitarie di utilizzare e locare
proprietà immobiliari nell'ERJM. Le consociate di società
comunitarie hanno altresì il diritto di acquistare proprietà
immobiliari e di godere dei diritti derivanti da tali
proprietà.
Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA,
il CSA esamina l'eventuale estensione delle facilitazioni
previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche
allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che
intendano avviare attività economiche (in particolare le
attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e
professionale ex articolo 47, lettera f) come lavoratori
autonomi (articolo 48). Il CSA esamina le iniziative da
prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il
reciproco riconoscimento delle qualifiche (articolo 52).
L'Accordo prevede che la società di una delle Parti possa
far assumere propri quadri intermedi (definiti ex
articolo 53, paragrafo 2) da una delle sue consociate o
filiali stabilita sul territorio dell'altra Parte in base alla
legislazione di quest'ultima.
Fatto salvo quanto previsto per lo stabilimento di società
e per le attività di filiali e di consociate, nonché fatte
salve le disposizioni relative ai servizi finanziari
(disciplinati dall'Allegato IV) ciascuna Parte può
disciplinare lo stabilimento e le attività delle società e dei
cittadini sul suo territorio a patto che così facendo non
discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto
alle società nazionali e ai propri cittadini (articolo 49). E'
fatta salva l'eventualità che una delle Parti applichi regole
particolari per lo stabilimento e l'attività di filiali di
società dell'altra Parte giustificate da differenze giuridiche
o tecniche o, per i soli servizi finanziari, per ragioni
prudenziali. La differenza di trattamento dovrà in ogni caso
limitarsi a quanto strettamente necessario (articolo 51).
Nel corso dei primi quattro anni dalla data di entrata in
vigore dell'ASA, l'ERJM ha facoltà di adottare misure
"protezionistiche" (cioè in deroga alla disciplina che regola
lo stabilimento di società e di cittadini comunitari) a favore
di determinate industrie che siano in corso di
ristrutturazione, o versino in gravi difficoltà oppure
rischino l'eliminazione dal mercato ovvero si stiano
affermando sul mercato macedone. Tali misure avranno
applicazione temporanea, saranno necessarie, per porre fine
alla situazione e non potranno in alcun caso discriminare le
attività di società e di cittadini comunitari già stabilitisi
nel Paese. Prima di introdurre tali misure, l'ERJM consulta il
CSA. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore
dell'ASA, l'ERJM può introdurre e mantenere misure di tipo
"protezionistico" solo se autorizzate dal CSA e secondo le
condizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 54).
L'intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai
servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. In tale
ambito, tuttavia, l'ASA prevede che il CSA possa formulare
delle raccomandazioni per migliorare le condizioni di
stabilimento e di attività in tali settori (articolo 50).
L'Accordo promuove anche la graduale liberalizzazione
della prestazione di servizi da parte di società o di
cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella
del destinatario dei servizi. A tale fine la Comunità e l'ERJM
consentono la temporanea circolazione dei prestatori di
servizio. Nella seconda fase del periodo transitorio, il CSA
prende le misure necessarie per la progressiva attuazione di
detta liberalizzazione (articolo 55).
Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di
servizi di trasporto tra le Parti (articolo 57). I trasporti
terrestri continuano ad essere disciplinati dall'Accordo di
settore, in vigore dal 28 novembre 1997. In materia di
trasporti marittimi internazionali le Parti si impegnano ad
applicare effettivamente il principio del libero accesso al
mercato e al traffico su base commerciale. Una volta entrato
in vigore l'ASA, le Parti negozieranno uno speciale Accordo
per disciplinare le condizioni reciproche di accesso al
mercato dei trasporti aerei. Nel periodo transitorio, l'ERJM
adegua la propria legislazione in materia di trasporti aerei e
terrestri a quella comunitaria, facilitando in tal modo la
circolazione di persone e di merci.
Le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti correnti
in moneta liberamente convertibile (articolo 58). Per quanto
riguarda i movimenti di capitale, a partire dalla data di
entrata in vigore dell'ASA le Parti garantiscono la libera
circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti
(nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e
dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai
crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di
servizi. Dalla seconda fase del periodo transitorio, le Parti
garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli
investimenti di portafoglio. Le Parti hanno facoltà di
adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di
capitale, nel caso in cui i reciproci movimenti di capitali
causino o minaccino di causare serie difficoltà al
funzionamento della politica di cambio o monetaria di una
delle Parti (articolo 59). Nella prima fase del periodo
transitorio, le Parti adottano le misure necessarie per
favorire l'applicazione graduale dell'acquis comunitario
alla libera circolazione dei capitali (articolo 60).
Le disposizioni generali dell'ASA in materia di
circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di
servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale appena
descritte sono soggette ad alcune limitazioni: esse infatti 1)
non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o
l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri
pubblici; 2) possono subire eventuali limitazioni solo se
queste ultime sono giustificate da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 61); 3)
saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo
generale sullo scambio dei servizi in ambito OMC-GATS
(articolo 66).
Nel caso di gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti di
uno o più Stati membri della Comunità o dell'ERJM, una delle
Parti può adottare eventuali misure restrittive alle
condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo OMC, informandone
senza indugio l'altra Parte. Tali misure restrittive non si
applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai
redditi da essi derivanti (articolo 65).
Alle Parti sarà consentita l'applicazione di misure
anti-elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi
terzi ai loro mercati (articolo 66).
1.3.3 Disposizioni non commerciali.
Al fine di avvicinare l'ERJM all'acquis comunitario
l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di
ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (titolo VI),
giustizia e affari interni (titolo VII), politiche di
cooperazione (titolo VIII) nonché cooperazione finanziaria
(titolo IX).
1.3.3.1 Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni
(titolo VI).
L'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della
legislazione macedone a quella comunitaria avvenga in due
fasi.
Durante la prima fase, che inizia con la firma dell'ASA e
dura fino alla fine del primo periodo transitorio, l'ERJM si
concentrerà sul ravvicinamento all'acquis comunitario
negli elementi fondamentali del mercato interno e ad alcune
questioni commerciali, che verranno definiti con l'ausilio
della Commissione europea. Quest'ultima assisterà l'ERJM anche
nella definizione della modalità per il controllo
dell'attuazione del ravvicinamento e per l'adozione delle
misure di legislazione secondaria, compresa la riforma del
settore giudiziario. I settori prioritari per i quali andranno
fissate scadenze precise sono: concorrenza, proprietà
intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti
pubblici e protezione dei dati. Per gli altri settori del
mercato interno, il ravvicinamento va completato, alla fine
del periodo transitorio.
Durante la seconda fase, l'ERJM ravvicinerà la propria
legislazione al resto dell'acquis.
Le pratiche che impediscono, limitano o falsano la
concorrenza come accordi e decisioni tra imprese (tali
pratiche andranno valutate a norma degli articoli 36 e 37 del
Trattato CE), l'abuso di posizione dominante, nonché gli aiuti
di Stato (AdS) che falsano o minacciano di falsare la
concorrenza sono incompatibili con l'ASA nella misura in cui
siano pregiudizievoli al commercio tra le Parti. La
valutazione delle pratiche summenzionate andrà effettuata
secondo i criteri stabiliti dagli articoli 81, 82 e 87 del
Trattato che istituisce la Comunità europea. Una Parte potrà
prendere le misure adeguate, previa consultazione nell'ambito
del CSA, nel caso ritenga una particolare pratica
incompatibile con l'ASA (articolo 69).
L'ASA contiene inoltre delle disposizioni specifiche
relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati
riconosciuti diritti speciali o esclusivi, alla tutela e alla
applicazione dei diritti di proprietà intellettuale,
industriale e commerciale (peraltro disciplinata dall'apposito
Allegato VII), all'aggiudicazione di appalti pubblici, nonché
alla standardizzazione, metrologia, certificazione e
valutazione della conformità.
1.3.3.2 Giustizia e affari interni (titolo VII).
In materia di cooperazione nel settore della giustizia e
degli affari interni (GAI) le Parti riconoscono l'importanza
del rafforzamento delle istituzioni (amministrative e
giudiziarie) e del consolidamento dello Stato di diritto. La
cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in
particolare l'indipendenza del settore giudiziario e il
miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli
operatori del settore (articolo 74).
In materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e
immigrazione, le Parti istituiscono un ambito di cooperazione,
anche a livello regionale, che poggia su consultazioni
reciproche e uno stretto coordinamento. Il CSA ha inoltre
facoltà di raccomandare altri temi di cooperazione in tali
materie (articolo 75).
Le Parti istituzionalizzano altresì la loro cooperazione
per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tale
scopo l'ERJM e ciascuno Stato membro dell'Unione europeo
accettano di riammettere i propri cittadini presenti
illegalmente sul territorio dell'altra Parte, su richiesta di
quest'ultima. Le Parti inoltre accettano di concludere, dietro
richiesta, un Accordo tra di loro che disciplini gli obblighi
degli Stati membri dell'Unione e dell'ERJM in materia di
riammissione (compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di
altri Paesi e gli apolidi). In attesa della conclusione di
tale Accordo, l'ERJM accetta di concludere accordi di
riammissione bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione
europea su richiesta di questi ultimi. Il CSA esamina altre
eventuali azioni comuni volte a prevenire e controllare
l'immigrazione illegale, compresa la tratta degli esseri umani
(articolo 76).
Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta al
riciclaggio di denaro (articolo 77), alla criminalità e altre
attività illecite (articolo 78) e alla droga (articolo 79). La
cooperazione tra la Parti in questi settori avverrà anche con
un'apposita assistenza amministrativa e tecnica.
1.3.3.3 Politiche di cooperazione (titolo VIII).
Le Parti instaurano una stretta cooperazione per
contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita
dell'ERJM. A tale fine, è prevista l'elaborazione di politiche
di cooperazione ed altre misure che favoriscano lo sviluppo
economico dell'ERJM, in un contesto di cooperazione regionale.
L'Accordo prevede altresì che vengano promosse le misure che
favoriscono la cooperazione fra l'ERJM e i Paesi limitrofi,
compresi gli Stati membri. Il CSA ha la facoltà di stabilire
le priorità tra le diverse politiche di cooperazione
contemplate dall'ASA.
In materia di politica economica, allo scambio di
informazioni ed all'analisi congiunta delle questioni
economiche, potrà aggiungersi da parte della Comunità, su
richiesta della ERJM, assistenza tecnica per aiutare il Paese
ad introdurre la piena convertibilità del denar ed a
ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema
monetario europeo (articolo 81).
Le Parti inoltre collaborano nel settore statistico
(articolo 82); cooperano per favorire il potenziamento dei
servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 83),
nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati,
nazionali ed esteri eventualmente anche attraverso la
conclusione di specifici Accordi bilaterali con gli Stati
membri (articolo 84).
Le Parti si impegnano altresì a cooperare al fine di
promuovere l'ammodernamento dell'industria macedone (articolo
85); sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese
(articolo 86); agevolare il turismo (articolo 87).
La cooperazione riguarda altresì il settore delle dogane
(articolo 88, nonché Protocollo n. 5); della fiscalità
(articolo 89); del sociale (in particolare per quanto riguarda
l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori:
articolo 90); dell'istruzione e formazione anche attraverso il
programma Tempus e la Fondazione europea per la formazione
(articolo 91); culturale (articolo 92); dell'informazione e
comunicazione (articolo 93); audiovisivo (anche attraverso la
coproduzione nei settori cinematografico e televisivo:
articolo 94); delle infrastrutture di comunicazione
elettronica e servizi connessi (allineamento dell'ERJM
all'acquis comunitario un anno dopo la data di entrata
in vigore dell'ASA: articolo 95); della società
dell'informazione, che prevede l'adozione da parte dell'ERJM
di un piano specifico per l'adozione della normativa
comunitaria in tale settore (articolo 96); della tutela dei
consumatori (articolo 97); dei trasporti, parallelamente allo
specifico Accordo di settore, in vigore dal 28 novembre 1997
(articolo 98); dell'energia, al fine di integrare
progressivamente i mercati energetici d'Europa (articolo 99);
dell'agricoltura e settore agro-industriale ivi compresa la
gestione delle risorse idriche (articolo 100); dello sviluppo
regionale e locale, particolare per quanto riguarda la
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
(articolo 101); della ricerca e dello sviluppo tecnologico che
tuteli i diritti di proprietà intellettuale, industriale e
commerciale (articolo 102); dell'ambiente e sicurezza nucleare
(articolo 103).
1.3.3.4 Cooperazione finanziaria (titolo IX).
L'ASA prevede che l'ERJM possa beneficiare di assistenza
finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni
e di prestiti compresi quelli concessi dalla Banca europea per
gli investimenti (BEI) - (articolo l04). L'assistenza
finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dal
pertinente regolamento del Consiglio (regolamento CARDS)
nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla
Comunità in seguito a consultazioni con Skopje. Tale
assistenza (aiuti per il potenziamento delle istituzioni e
investimenti) mira a contribuire alle riforme democratica,
economica e istituzionale dell'ERJM in linea con il PSA.
L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di
armonizzazione della normativa e delle politiche di
cooperazione previste dall'Accordo, compresi quello relativo
alla giustizia e agli affari interni. L'Accordo prevede che le
Parti riservino un'attenzione particolare al completamento dei
progetti di infrastrutture di interesse comune individuati
nell'Accordo nel settore dei trasporti (articolo 105).
Su richiesta dell'ERJM e in casi eccezionali, la Comunità
può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, la possibilità di concedere, in via
straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate
condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali
disponibili (articolo l06).
L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad
adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i
contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti
(Stati membri, Paesi terzi e istituzioni finanziarie
internazionali). A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio
regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza
(articolo 107).
1.3.4 Disposizioni istituzionali, generali e finali
(titolo X).
1.3.4.1 Disposizioni istituzionali.
L'ASA istituisce un Consiglio di stabilizzazione e di
associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e
l'attuazione dell'Accordo. Il CSA è composto, da un lato, dai
membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della
Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri
del Governo dell'ERJM (nelle questioni che la riguardano, la
BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del CSA). Il
CSA si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e
quando le circostanze lo richiedono ed è presieduto a turno da
un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un
rappresentante dell'ERJM (conformemente al proprio regolamento
interno). Il CSA esamina qualsiasi questione importante
inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o
internazionale di reciproco interesse (articoli 108 e 109).
Esso ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo
d'azione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'Accordo
stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che
adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Esso può
altresì formulare delle raccomandazioni. Il CSA elabora le
decisioni e le raccomandazioni previo accordo tra le Parti
(articolo 110). L'ASA prevede che le Parti possano deferire
qualsiasi tipo di controversia relativa all'applicazione o
all'interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la
controversia mediante una decisione vincolante (articolo
111).
Il CSA è assistito nel suo lavoro dal Comitato di
stabilizzazione e di associazione (ComSA) composto, da un
lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri
della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da
membri del Governo dell'ERJM. Il ComSA può creare dei
sottocomitati tematici (articolo 113).
L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di
stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da
membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del
Parlamento macedone. Il Comitato decide la frequenza, il
calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in
base al proprio regolamento interno.
1.3.4.2 Disposizioni generali.
L'accordo prevede l'obbligo delle Parti di adottare tutti
i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi
previsti dall'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi
da questo fissati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che
l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo stabilito
dall'Accordo, è prevista l'adozione delle misure opportune,
previa informazione, ad eccezione per i casi particolarmente
urgenti, ed esame della questione da parte del CSA (articolo
118). L'Accordo impegna altresì le Parti a consultarsi per
discutere su tutte le questioni inerenti all'interpretazione o
all'applicazione dell'Accordo, nonché ad altri aspetti delle
loro relazioni (articolo 119).
Sono inoltre previste delle clausole per la garanzia della
tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di
proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti
(articolo 115); la possibilità di adottare eventuali misure
restrittive in materia di sicurezza e difesa (articolo 116);
una clausola di non discriminazione sulla base della
nazionalità tra i cittadini, le società o le filiali di
ciascuna delle Parti nei settori contemplati dall'Accordo
stesso (articolo 117).
1.3.4.3 Disposizioni finali.
Le disposizioni finali, oltre a disciplinare la durata
(articolo 122), l'ambito territoriale di applicazione
(articoli 123 e 124), le versioni linguistiche (articolo 126),
e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 127), prevedono
la possibilità della conclusione di un Accordo interinale
(articolo 128).
1.3.5 Allegati e Protocolli.
L'Accordo è corredato da sette Allegati e da cinque
Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo
(articolo 121):
allegato I (articolo 18, paragrafo 2):
Importazioni nell'ERJM di prodotti industriali meno sensibili
originari della Comunità;
allegato II (articolo 18, paragrafo 3)
Importazioni nell'ERJM di prodotti industriali sensibili mari
della Comunità;
allegato III (articolo 27): definizione CE di
"baby beef";
allegato IV-a) (articolo 27, paragrafo 3, lettera
a): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli
originari della Comunità (dazio zero);
allegato IV-b) (articolo 27, paragrafo 3, lettera
b): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli
originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di
contingenti tariffari);
allegato IV-c) (articolo 27, paragrafo 3, lettera
c): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli
originari della Comunità (concessioni nell'ambito di
contingenti tariffari);
allegato V-a) (articolo 28, paragrafo 1):
Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari
dell'ERJM;
allegato V-b) (articolo 28, paragrafo 2):
Importazioni nell'ERJM di prodotti della pesca originari della
Comunità;
allegato VI (titolo V, capitolo II, articoli 47 e
49): Stabilimento: "Servizi finanziari";
allegato VII (articolo 71): Diritti di proprietà
intellettuale, industriale e commerciale;
protocollo n. 1: prodotti tessili e
dell'abbigliamento;
protocollo n. 2: prodotti siderurgici;
protocollo n. 3: scambi di prodotti agricoli
trasformati fra l'ERJM e la Comunità;
protocollo n. 4: definizione della nozione di
"prodotti originari" e metodi di cooperazione
amministrativa;
protocollo n. 5: assistenza amministrativa
reciproca in materia doganale.