XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3701




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia (ERJM) dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) (previsto dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 26 maggio 1999). Quest'ultimo costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione europea nei confronti dei cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e mira a consolidare la stabilizzazione politica, economica e istituzionale dei singoli Paesi e dell'intera regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione in numerosi settori, compreso quello della giustizia e degli affari interni.
        L'obiettivo di fondo del PSA è l'auspicio che i Paesi in questione riescano a portare a termine con successo il processo di transizione necessaria per poter eventualmente avviare i negoziati di adesione all'Unione europea, come hanno fatto i Paesi dell'Europa centro-orientale.


1.1 Iter procedurale che ha portato alla firma dell'Accordo.

        Il 16 giugno 1999 la Commissione delle Comunità europee ha adottato una relazione positiva sulla fattibilità del negoziato per un ASA, che è stata confermata dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 19 luglio. L'8 settembre la Commissione ha presentato formalmente al Consiglio una raccomandazione in vista di direttive di negoziato con l'ERJM.
        Nelle sue conclusioni del 24 gennaio 2000, il Consiglio ha adottato le direttive per il negoziato di un ASA che è stato avviato dalla Commissione il 7 marzo a Skopje.
        L'Accordo è stato parafato in occasione del Vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Esso è stato ratificato dal Parlamento di Skopje il 12 aprile 2001 e dal Parlamento europeo con parere conforme il 2 maggio 2001.
        Dato il deteriorarsi della situazione politica del Paese nel corso della primavera e dell'estate 2001, lo scorso autunno i membri del Consiglio avevano deciso di adottare una certa cautela nel procedere con l'iter di ratifica interno. Per tale motivo si è ritenuto opportuno attendere il consolidamento della situazione interna in Macedonia prima di procedere all'avvio della procedura di ratifica.


1.2 Motivazioni dell'Accordo.

        L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso amplia il quadro istituzionale previgente (accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere ed entrato in vigore dal 1^ gennaio 1998), instaurando un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali e favorisce lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione tra le Parti.
        L'ASA sancisce la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione macedone a quella della Comunità. A condizione di una sua corretta attuazione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale, l'Accordo costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con l'ERJM nella prospettiva di una sua ulteriore progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione all'Unione europea sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.


1.3 Esame degli articoli.

        L'ASA instaura un'Associazione tra le Parti, che mira a svilupparne ed estenderne le relazioni politiche attraverso il dialogo politico; a sostenere gli sforzi dell'ERJM volti a sviluppare la cooperazione economica internazionale; a promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio compatibile con le disposizioni OMC, nonché a promuovere la cooperazione regionale (articolo 1). Tale Associazione verrà realizzata progressivamente in un periodo transitorio, diviso in due fasi successive della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. La suddivisione in due fasi consentirà di applicare gradualmente le disposizioni dell'ASA e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori relativi a cooperazione regionale; circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali; ravvicinamento, applicazione delle legislazioni; giustizia e affari interni (articolo 5).
        L'ASA è concluso per un periodo illimitato (articolo 122) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano, reciprocamente l'espletamento delle procedure interne di recepimento. In attesa del compimento delle suddette procedure, ove determinate parti dell'Accordo entrino in vigore mediante un Accordo interinale, per "data di entrata in vigore del presente Accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'Accordo interinale. In effetti il 9 aprile 2001 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'Accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, che ha consentito l'entrata in vigore, a decorrere dal 1^ giugno 2001, delle disposizioni in materia di scambi e questioni connesse contenute nell'ASA.


1.3.1 Princìpi generali, dialogo politico, cooperazione regionale.

        I princìpi generali (titolo I) cui si ispirano le Parti nell'attuazione dell'Associazione sono quelli del rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; dei princìpi del diritto internazionale, dello Stato di diritto; nonché quelli dell'economia di mercato (articolo 2). Ad essi vanno aggiunti i princìpi che derivano dal PSA, relativi alla promozione della pace e stabilità a livello internazionale e regionale, allo sviluppo di relazioni di buon vicinato (articolo 3), in particolare attraverso una cooperazione che avvenga anche mediante concessioni reciproche tra l'ERJM e i suoi vicini in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché con lo sviluppo di progetti di interesse comune (articolo 4).
        Sulla base dell'Accordo, le Parti approfondiscono il dialogo politico bilaterale (titolo II) sotto forma di: i) progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali; ii) cooperazione regionale e sviluppo di relazioni di buon vicinato; iii) comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla PESC (articolo 7). L'ASA prevede che il dialogo politico, possa svolgersi a livello multilaterale e regionale (articolo 8). A livello ministeriale esso si svolge in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA), ma anche, su richiesta delle Parti, a livello di alti funzionari, attraverso i canali diplomatici esistenti, anche a livello multilaterale, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo (articolo 9).
        Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'ASA prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (articolo 10).
        In base all'Accordo, l'ERJM si impegna a promuovere attivamente la cooperazione regionale (titolo III) stipulando delle convenzioni con gli altri Paesi interessati che hanno già firmato un ASA (articolo 11). L'ERJM si impegna altresì ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi parti del PSA, nonché con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, concludendo con essi una convenzione sulla cooperazione regionale (articoli 13 e 14).
1.3.2 Disposizioni commerciali.

        L'ASA è un Accordo commerciale preferenziale, pienamente compatibile con le disposizioni dell'OMC (articolo 6), le cui disposizioni commerciali disciplinano, da un lato, la libera circolazione delle merci (titolo IV) e, dall'altro, la circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali (titolo V).


1.3.2.1 Libera circolazione delle merci (titolo IV).

        In conformità ai disposti dell'ASA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive (articolo 15).
        Per i prodotti industriali (esclusi i prodotti tessili e siderurgici per i quali è prevista una disciplina ad hoc) (vedasi protocollo n. 1), i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente (MEE) relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'ERJM sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 17).
        I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'ERJM di merci originarie della Comunità, sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'Accordo o, per le merci meno sensibili o quelle sensibili, progressivamente ridotti ed eliminati nel periodo di dieci anni secondo un calendario prestabilito (dall'articolo 18 per i prodotti meno sensibili, di cui all'Allegato I, e dall'Allegato II per le merci sensibili ivi indicate). Le restrizioni quantitative e le MEE sulle importazioni di merci originarie della Comunità sono abolite alla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18, paragrafo 4).
        Ad effetto immediato dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, le Parti aboliscono nei loro scambi tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni (articolo 19); tutti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente (OEE), nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le MEE (articolo 20).
        L'ERJM potrà tuttavia, ove le condizioni economiche generali e la situazione dello specifico settore economico lo consentano, ridurre i suoi dazi doganali più rapidamente di quanto indicato (articolo 21).
        Due Protocolli dell'Accordo (n. 1 e n. 2) disciplinano il regime applicabile ai prodotti tessili e a quelli siderurgici da essi rispettivamente contemplati (articoli 22-23).
        Dopo una prima definizione dei prodotti agricoli e della pesca (articolo 24) l'ASA prevede un'abolizione reciproca tra le Parti, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, di tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di detti prodotti e le MEE (articolo 26).
        La Comunità abolisce i dazi doganali e gli OEE sulle importazioni di alcune categorie di prodotti agricoli originari dall'ERJM, diversi dagli animali vivi della specie bovina, dalle carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, nonché congelate e da alcuni vini. Per i prodotti relativi agli ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci, nonché frutta commestibile, scorze di agrumi o di meloni, viene eliminata solo la parte ad valorem del dazio, ma viene mantenuto il dazio doganale specifico. Vengono altresì previste delle condizioni specifiche per le importazioni di prodotti "baby beef" (articolo 27, paragrafo 2), come definiti nell'Allegato III.
        Quanto all'ERJM, essa abolisce totalmente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità specificati nell'Allegato IV a); li abolisce entro i limiti di contingenti tariffari indicati nell'Allegato IV b) e secondo un calendario ivi stabilito; li riduce progressivamente entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità al calendario stabilito dall'Allegato IV c) per i prodotti ivi contemplati.
        Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un Accordo distinto sui vini e le acquaviti.
        Per i prodotti della pesca la Comunità abolisce dalla data di entrata in vigore dell'ASA i dazi doganali, fatta eccezione per trote e carpe, per le quali è prevista una disciplina specifica contenuta nell'Allegato V a). Per parte sua, l'ERJM abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente e riduce i dazi doganali del 50 per cento alla data di entrata in vigore dell'Accordo abolendo progressivamente i dazi residui, fatta eccezione per alcuni pesci vivi, come indicato dall'Allegato V b) (articolo 28).
        L'Accordo prevede altresì che le Parti esaminino, entro il 1^ gennaio 2003, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto, la possibilità di ulteriori concessioni per prodotti agricoli ed ittici (articolo 29, paragrafo 1). E' prevista infine una clausola di salvaguardia che prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti, nonché l'adozione di eventuali contromisure nel caso in cui le importazioni di una di esse provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte.
        Quanto alle disposizioni comuni (articoli 31-43), dalla data di entrata in vigore dell'ASA le Parti non introducono nuovi dazi doganali od OEE sulle importazioni o sulle esportazioni, né aumentano quelli già applicati.
        Esse non introducono restrizioni quantitative o MEE, né rendono più restrittive quelle esistenti (clausola di standstill).
        Sono vietate le discriminazioni fiscali tra i prodotti di una Parte e quelli simili originari del territorio dell'altra Parte.
        L'ASA non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio ed intese transfrontaliere a meno che esse non alterino le condizioni commerciali dell'Accordo stesso.
        L'ASA prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, nonché le altre misure che si riterranno necessarie in caso di gravi pregiudizi o perturbazioni dei mercati alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalle clausole di salvaguardia generale (articolo 37), ovvero in caso di penuria critica di generi alimentari o di altri prodotti essenziali ad una delle Parti.
        Delle disposizioni specifiche sono poi contemplate relativamente ai Monopoli di Stato e alle restrizioni autorizzate all'importazione, esportazione o transito di merci.
        Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali dell'Accordo e, in caso di prova di frodi, avviano delle consultazioni per trovare una soluzione adeguata.
        Il Protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste dall'Accordo, mentre il Protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati (articolo 25) in esso elencati.


1.3.2.2 Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali (titolo V).

        In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA prevede che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 44).
        L'ASA prevede che vengano ampliate le agevolazioni all'accesso dei lavoratori macedoni concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. Il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 45).
        E' previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori macedoni ed i loro familiari. Una decisione del CSA prevedrà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi nei vari Stati membri, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da Accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. L'ERJM, per parte sua, concede la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 46).
        In materia di stabilimento, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA ciascuna delle due Parti concede per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari nell'ERJM. Le consociate di società comunitarie hanno altresì il diritto di acquistare proprietà immobiliari e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà.
        Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il CSA esamina l'eventuale estensione delle facilitazioni previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche (in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale ex articolo 47, lettera f) come lavoratori autonomi (articolo 48). Il CSA esamina le iniziative da prendere e adotta tutte le misure necessarie per agevolare il reciproco riconoscimento delle qualifiche (articolo 52).
        L'Accordo prevede che la società di una delle Parti possa far assumere propri quadri intermedi (definiti ex articolo 53, paragrafo 2) da una delle sue consociate o filiali stabilita sul territorio dell'altra Parte in base alla legislazione di quest'ultima.
        Fatto salvo quanto previsto per lo stabilimento di società e per le attività di filiali e di consociate, nonché fatte salve le disposizioni relative ai servizi finanziari (disciplinati dall'Allegato IV) ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società e dei cittadini sul suo territorio a patto che così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle società nazionali e ai propri cittadini (articolo 49). E' fatta salva l'eventualità che una delle Parti applichi regole particolari per lo stabilimento e l'attività di filiali di società dell'altra Parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche o, per i soli servizi finanziari, per ragioni prudenziali. La differenza di trattamento dovrà in ogni caso limitarsi a quanto strettamente necessario (articolo 51).
        Nel corso dei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'ERJM ha facoltà di adottare misure "protezionistiche" (cioè in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e di cittadini comunitari) a favore di determinate industrie che siano in corso di ristrutturazione, o versino in gravi difficoltà oppure rischino l'eliminazione dal mercato ovvero si stiano affermando sul mercato macedone. Tali misure avranno applicazione temporanea, saranno necessarie, per porre fine alla situazione e non potranno in alcun caso discriminare le attività di società e di cittadini comunitari già stabilitisi nel Paese. Prima di introdurre tali misure, l'ERJM consulta il CSA. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, l'ERJM può introdurre e mantenere misure di tipo "protezionistico" solo se autorizzate dal CSA e secondo le condizioni stabilite da quest'ultimo (articolo 54).
        L'intero capitolo sullo stabilimento non si applica ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. In tale ambito, tuttavia, l'ASA prevede che il CSA possa formulare delle raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività in tali settori (articolo 50).
        L'Accordo promuove anche la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di cittadini delle Parti stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi. A tale fine la Comunità e l'ERJM consentono la temporanea circolazione dei prestatori di servizio. Nella seconda fase del periodo transitorio, il CSA prende le misure necessarie per la progressiva attuazione di detta liberalizzazione (articolo 55).
        Una disciplina specifica è dedicata alla prestazione di servizi di trasporto tra le Parti (articolo 57). I trasporti terrestri continuano ad essere disciplinati dall'Accordo di settore, in vigore dal 28 novembre 1997. In materia di trasporti marittimi internazionali le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale. Una volta entrato in vigore l'ASA, le Parti negozieranno uno speciale Accordo per disciplinare le condizioni reciproche di accesso al mercato dei trasporti aerei. Nel periodo transitorio, l'ERJM adegua la propria legislazione in materia di trasporti aerei e terrestri a quella comunitaria, facilitando in tal modo la circolazione di persone e di merci.
        Le Parti si impegnano ad autorizzare i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile (articolo 58). Per quanto riguarda i movimenti di capitale, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi. Dalla seconda fase del periodo transitorio, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio. Le Parti hanno facoltà di adottare eventuali misure di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui i reciproci movimenti di capitali causino o minaccino di causare serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti (articolo 59). Nella prima fase del periodo transitorio, le Parti adottano le misure necessarie per favorire l'applicazione graduale dell'acquis comunitario alla libera circolazione dei capitali (articolo 60).
        Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale appena descritte sono soggette ad alcune limitazioni: esse infatti 1) non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici; 2) possono subire eventuali limitazioni solo se queste ultime sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 61); 3) saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale sullo scambio dei servizi in ambito OMC-GATS (articolo 66).
        Nel caso di gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o dell'ERJM, una delle Parti può adottare eventuali misure restrittive alle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo OMC, informandone senza indugio l'altra Parte. Tali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi agli investimenti né ai redditi da essi derivanti (articolo 65).
        Alle Parti sarà consentita l'applicazione di misure anti-elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai loro mercati (articolo 66).

1.3.3 Disposizioni non commerciali.

        Al fine di avvicinare l'ERJM all'acquis comunitario l'ASA prevede una disciplina specifica in materia di ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (titolo VI), giustizia e affari interni (titolo VII), politiche di cooperazione (titolo VIII) nonché cooperazione finanziaria (titolo IX).

1.3.3.1 Ravvicinamento e applicazione delle legislazioni (titolo VI).

        L'ASA prevede che il graduale ravvicinamento della legislazione macedone a quella comunitaria avvenga in due fasi.
        Durante la prima fase, che inizia con la firma dell'ASA e dura fino alla fine del primo periodo transitorio, l'ERJM si concentrerà sul ravvicinamento all'acquis comunitario negli elementi fondamentali del mercato interno e ad alcune questioni commerciali, che verranno definiti con l'ausilio della Commissione europea. Quest'ultima assisterà l'ERJM anche nella definizione della modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento e per l'adozione delle misure di legislazione secondaria, compresa la riforma del settore giudiziario. I settori prioritari per i quali andranno fissate scadenze precise sono: concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Per gli altri settori del mercato interno, il ravvicinamento va completato, alla fine del periodo transitorio.
        Durante la seconda fase, l'ERJM ravvicinerà la propria legislazione al resto dell'acquis.
        Le pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza come accordi e decisioni tra imprese (tali pratiche andranno valutate a norma degli articoli 36 e 37 del Trattato CE), l'abuso di posizione dominante, nonché gli aiuti di Stato (AdS) che falsano o minacciano di falsare la concorrenza sono incompatibili con l'ASA nella misura in cui siano pregiudizievoli al commercio tra le Parti. La valutazione delle pratiche summenzionate andrà effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli 81, 82 e 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Una Parte potrà prendere le misure adeguate, previa consultazione nell'ambito del CSA, nel caso ritenga una particolare pratica incompatibile con l'ASA (articolo 69).
        L'ASA contiene inoltre delle disposizioni specifiche relative alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (peraltro disciplinata dall'apposito Allegato VII), all'aggiudicazione di appalti pubblici, nonché alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.


1.3.3.2 Giustizia e affari interni (titolo VII).

        In materia di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni (amministrative e giudiziarie) e del consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore (articolo 74).
        In materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, le Parti istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, che poggia su consultazioni reciproche e uno stretto coordinamento. Il CSA ha inoltre facoltà di raccomandare altri temi di cooperazione in tali materie (articolo 75).
        Le Parti istituzionalizzano altresì la loro cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tale scopo l'ERJM e ciascuno Stato membro dell'Unione europeo accettano di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima. Le Parti inoltre accettano di concludere, dietro richiesta, un Accordo tra di loro che disciplini gli obblighi degli Stati membri dell'Unione e dell'ERJM in materia di riammissione (compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri Paesi e gli apolidi). In attesa della conclusione di tale Accordo, l'ERJM accetta di concludere accordi di riammissione bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea su richiesta di questi ultimi. Il CSA esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta degli esseri umani (articolo 76).
        Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro (articolo 77), alla criminalità e altre attività illecite (articolo 78) e alla droga (articolo 79). La cooperazione tra la Parti in questi settori avverrà anche con un'apposita assistenza amministrativa e tecnica.


1.3.3.3 Politiche di cooperazione (titolo VIII).

        Le Parti instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'ERJM. A tale fine, è prevista l'elaborazione di politiche di cooperazione ed altre misure che favoriscano lo sviluppo economico dell'ERJM, in un contesto di cooperazione regionale. L'Accordo prevede altresì che vengano promosse le misure che favoriscono la cooperazione fra l'ERJM e i Paesi limitrofi, compresi gli Stati membri. Il CSA ha la facoltà di stabilire le priorità tra le diverse politiche di cooperazione contemplate dall'ASA.
        In materia di politica economica, allo scambio di informazioni ed all'analisi congiunta delle questioni economiche, potrà aggiungersi da parte della Comunità, su richiesta della ERJM, assistenza tecnica per aiutare il Paese ad introdurre la piena convertibilità del denar ed a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo (articolo 81).
        Le Parti inoltre collaborano nel settore statistico (articolo 82); cooperano per favorire il potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari (articolo 83), nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri eventualmente anche attraverso la conclusione di specifici Accordi bilaterali con gli Stati membri (articolo 84).
        Le Parti si impegnano altresì a cooperare al fine di promuovere l'ammodernamento dell'industria macedone (articolo 85); sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (articolo 86); agevolare il turismo (articolo 87).
        La cooperazione riguarda altresì il settore delle dogane (articolo 88, nonché Protocollo n. 5); della fiscalità (articolo 89); del sociale (in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: articolo 90); dell'istruzione e formazione anche attraverso il programma Tempus e la Fondazione europea per la formazione (articolo 91); culturale (articolo 92); dell'informazione e comunicazione (articolo 93); audiovisivo (anche attraverso la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo: articolo 94); delle infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi (allineamento dell'ERJM all'acquis comunitario un anno dopo la data di entrata in vigore dell'ASA: articolo 95); della società dell'informazione, che prevede l'adozione da parte dell'ERJM di un piano specifico per l'adozione della normativa comunitaria in tale settore (articolo 96); della tutela dei consumatori (articolo 97); dei trasporti, parallelamente allo specifico Accordo di settore, in vigore dal 28 novembre 1997 (articolo 98); dell'energia, al fine di integrare progressivamente i mercati energetici d'Europa (articolo 99); dell'agricoltura e settore agro-industriale ivi compresa la gestione delle risorse idriche (articolo 100); dello sviluppo regionale e locale, particolare per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (articolo 101); della ricerca e dello sviluppo tecnologico che tuteli i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 102); dell'ambiente e sicurezza nucleare (articolo 103).


1.3.3.4 Cooperazione finanziaria (titolo IX).

        L'ASA prevede che l'ERJM possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) - (articolo l04). L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dal pertinente regolamento del Consiglio (regolamento CARDS) nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con Skopje. Tale assistenza (aiuti per il potenziamento delle istituzioni e investimenti) mira a contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale dell'ERJM in linea con il PSA. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'Accordo, compresi quello relativo alla giustizia e agli affari interni. L'Accordo prevede che le Parti riservino un'attenzione particolare al completamento dei progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'Accordo nel settore dei trasporti (articolo 105).
        Su richiesta dell'ERJM e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili (articolo l06).
        L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti (Stati membri, Paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali). A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza (articolo 107).


1.3.4 Disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo X).


1.3.4.1 Disposizioni istituzionali.

        L'ASA istituisce un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il CSA è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo dell'ERJM (nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del CSA). Il CSA si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono ed è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante dell'ERJM (conformemente al proprio regolamento interno). Il CSA esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse (articoli 108 e 109). Esso ha il potere di prendere decisioni relativamente al campo d'azione dell'Accordo, nei casi contemplati dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Esso può altresì formulare delle raccomandazioni. Il CSA elabora le decisioni e le raccomandazioni previo accordo tra le Parti (articolo 110). L'ASA prevede che le Parti possano deferire qualsiasi tipo di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo al CSA, che può comporre la controversia mediante una decisione vincolante (articolo 111).
        Il CSA è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA) composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo dell'ERJM. Il ComSA può creare dei sottocomitati tematici (articolo 113).
        L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento macedone. Il Comitato decide la frequenza, il calendario e il turno di presidenza delle proprie riunioni in base al proprio regolamento interno.


1.3.4.2 Disposizioni generali.

        L'accordo prevede l'obbligo delle Parti di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo stabilito dall'Accordo, è prevista l'adozione delle misure opportune, previa informazione, ad eccezione per i casi particolarmente urgenti, ed esame della questione da parte del CSA (articolo 118). L'Accordo impegna altresì le Parti a consultarsi per discutere su tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, nonché ad altri aspetti delle loro relazioni (articolo 119).
        Sono inoltre previste delle clausole per la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti (articolo 115); la possibilità di adottare eventuali misure restrittive in materia di sicurezza e difesa (articolo 116); una clausola di non discriminazione sulla base della nazionalità tra i cittadini, le società o le filiali di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dall'Accordo stesso (articolo 117).


1.3.4.3 Disposizioni finali.

        Le disposizioni finali, oltre a disciplinare la durata (articolo 122), l'ambito territoriale di applicazione (articoli 123 e 124), le versioni linguistiche (articolo 126), e l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 127), prevedono la possibilità della conclusione di un Accordo interinale (articolo 128).


1.3.5 Allegati e Protocolli.

        L'Accordo è corredato da sette Allegati e da cinque Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 121):

            allegato I (articolo 18, paragrafo 2): Importazioni nell'ERJM di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità;

            allegato II (articolo 18, paragrafo 3) Importazioni nell'ERJM di prodotti industriali sensibili mari della Comunità;

            allegato III (articolo 27): definizione CE di "baby beef";

            allegato IV-a) (articolo 27, paragrafo 3, lettera a): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero);

            allegato IV-b) (articolo 27, paragrafo 3, lettera b): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari);

            allegato IV-c) (articolo 27, paragrafo 3, lettera c): Importazioni nell'ERJM di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari);

            allegato V-a) (articolo 28, paragrafo 1): Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ERJM;

            allegato V-b) (articolo 28, paragrafo 2): Importazioni nell'ERJM di prodotti della pesca originari della Comunità;

            allegato VI (titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49): Stabilimento: "Servizi finanziari";

            allegato VII (articolo 71): Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

            protocollo n. 1: prodotti tessili e dell'abbigliamento;

            protocollo n. 2: prodotti siderurgici;

            protocollo n. 3: scambi di prodotti agricoli trasformati fra l'ERJM e la Comunità;

            protocollo n. 4: definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa;

            protocollo n. 5: assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.




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