XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3518




RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).


          L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno di Svezia in materia di cooperazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 7, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato misto, che si terranno alternativamente a Stoccolma ed a Roma.
          Nell'ipotesi dell'invio di otto funzionari a Stoccolma, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

Pernottamento (euro 129 al giorno per 8 persone per 4 giorni) ................................. euro 4.128

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 124, cui si aggiungono euro 37 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 124 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 120 meno euro 36 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662) = (euro 156 per 8 persone per 4 giorni) ....................................... euro 4.992

          Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (euro 1.472 per 8 persone = euro 11.776 + euro 589 quale maggiorazione del 5 per cento ................. euro 12.365

                Totale onere (articolo 7) ... euro 21.485
          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2003 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta ad euro 21.485.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.
          In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che gli articoli 4 e 5 prevedono la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi progetti comuni di sviluppo, da stabilire in Protocolli esecutivi; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          
La ratifica dell'Accordo fra Italia e Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorché modesti, previsti dall'articolo 7 dello stesso, lo fa rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
          Non si prevede che per l'attuazione dell'Accordo debbano essere introdotte modifiche al vigente quadro normativo.


              B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


              A) Analisi dell'intervento. Obiettivi e risultati attesi.

          
Si ritiene che il provvedimento in questione sia in grado di favorire la promozione della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa fra l'Italia e la Svezia, con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui dispongono i due Paesi per sopperire alle rispettive esigenze nel campo dei materiali per la difesa, favorirne la standardizzazione e l'interoperabilità necessarie per migliorare le condizioni d'impiego nel caso di partecipazioni congiunte ad operazioni per il mantenimento della pace e di promuovere la cooperazione industriale bilaterale nei settori di competenza.




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