XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3518
RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno
di Svezia in materia di cooperazione nel settore della difesa,
la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello
Stato, è l'articolo 7, che prevede l'invio di funzionari alle
riunioni del Comitato misto, che si terranno alternativamente
a Stoccolma ed a Roma.
Nell'ipotesi dell'invio di otto funzionari a Stoccolma,
con una permanenza di quattro giorni in detta città, la
relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 129 al giorno per 8 persone
per 4 giorni) ................................. euro 4.128
Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro
124, cui si aggiungono euro 37 pari al 30 per
cento quale maggiorazione prevista dall'articolo
3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
l'importo di euro 124 viene ridotto di euro 41,
corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 120
meno euro 36 quale quota media per contributi
previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre
1996, n. 662) = (euro 156 per 8 persone per 4
giorni) ....................................... euro 4.992
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (euro 1.472
per 8 persone = euro 11.776 + euro 589 quale
maggiorazione del 5 per cento ................. euro 12.365
Totale onere (articolo 7) ... euro 21.485
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, a decorrere dall'anno 2003 e per ciascuno dei
bienni successivi ammonta ad euro 21.485.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione
delle altre norme che potrebbero venire in considerazione
sotto tale profilo.
In particolare, tenuto conto delle esperienze
verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che
gli articoli 4 e 5 prevedono la possibilità per i Paesi
contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi progetti
comuni di sviluppo, da stabilire in Protocolli esecutivi; va
da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto
indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario
predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il
finanziamento delle maggiori spese.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo. Incidenza
delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti
vigenti.
La ratifica dell'Accordo fra Italia e Svezia sulla
cooperazione nel campo dei materiali per la difesa è resa
necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorché
modesti, previsti dall'articolo 7 dello stesso, lo fa
rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 80 della
Costituzione.
Non si prevede che per l'attuazione dell'Accordo debbano
essere introdotte modifiche al vigente quadro normativo.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Non si rilevano aspetti di incompatibilità con
l'ordinamento comunitario.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento. Obiettivi e risultati
attesi.
Si ritiene che il provvedimento in questione sia in grado
di favorire la promozione della cooperazione nel campo dei
materiali per la difesa fra l'Italia e la Svezia, con lo scopo
di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
dispongono i due Paesi per sopperire alle rispettive esigenze
nel campo dei materiali per la difesa, favorirne la
standardizzazione e l'interoperabilità necessarie per
migliorare le condizioni d'impiego nel caso di partecipazioni
congiunte ad operazioni per il mantenimento della pace e di
promuovere la cooperazione industriale bilaterale nei settori
di competenza.