XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3996




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende garantire, agli enti locali competenti, l'opportunità di approntare interventi urgenti di salvaguardia del territorio, dell'equilibrio ambientale e delle attività di allevamenti ittici, nelle zone umide e fluviali colpite dalla calamità del sovraffollamento degli uccelli piscivori.
        Le aree umide, nonché gli ambienti costieri e vallivi costituiscono, per la particolare morfologia del territorio, singolari realtà ove l'attività dell'uomo si è sviluppata nei secoli evolvendosi dalle primitive forme di pesca degli organismi viventi presenti naturalmente in quei luoghi alle attuali specializzate forme di allevamento ittico intensivo ed estensivo.
        Dapprima, la presenza degli uccelli piscivori nelle aree sopra menzionate costituiva un aspetto importante dell'equilibrio biodinamico venutosi a formare tra specie diverse di pesci ed uccelli; successivamente, con il perfezionarsi delle tecniche di allevamento ittico, basato principalmente sulla semina di novellame, ottenuto mediante riproduzione artificiale, si è ingenerata un'anomala proliferazione degli uccelli irriofagi attirati dalle grandi quantità di cibo disponibile.
        La forte presenza di uccelli piscivori, tra i quali primeggiano alcune specie di gabbiani (Larus ridibundus, Larus argentatus e Larus cachinnans) ed il cormorano (Phalacrocorax carbo), soprattutto nelle aree umide dell'alto Adriatico, costituisce un problema che sta assumendo proporzioni notevoli e che determina, alla luce della sempre maggiore importanza che rivestono le attività collegate con l'inevitabile crescita delle richieste di risarcimento da parte degli allevatori del settore.
        Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente l'esigenza di escludere i laridi più diffusi (Larus ridibundus, Larus cachinnans e Larus argentatus) nonché, tra i pelecaniformi, il cormorano (Phalacrocorax carbo), dal campo di applicazione della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché di consentire alle competenti autorità di intervenire con ampia discrezionalità in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di queste specie animali, con l'eventuale supporto del Corpo forestale dello Stato.




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