XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3996
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende garantire, agli enti locali competenti,
l'opportunità di approntare interventi urgenti di salvaguardia
del territorio, dell'equilibrio ambientale e delle attività di
allevamenti ittici, nelle zone umide e fluviali colpite dalla
calamità del sovraffollamento degli uccelli piscivori.
Le aree umide, nonché gli ambienti costieri e vallivi
costituiscono, per la particolare morfologia del territorio,
singolari realtà ove l'attività dell'uomo si è sviluppata nei
secoli evolvendosi dalle primitive forme di pesca degli
organismi viventi presenti naturalmente in quei luoghi alle
attuali specializzate forme di allevamento ittico intensivo ed
estensivo.
Dapprima, la presenza degli uccelli piscivori nelle aree
sopra menzionate costituiva un aspetto importante
dell'equilibrio biodinamico venutosi a formare tra specie
diverse di pesci ed uccelli; successivamente, con il
perfezionarsi delle tecniche di allevamento ittico, basato
principalmente sulla semina di novellame, ottenuto mediante
riproduzione artificiale, si è ingenerata un'anomala
proliferazione degli uccelli irriofagi attirati dalle grandi
quantità di cibo disponibile.
La forte presenza di uccelli piscivori, tra i quali
primeggiano alcune specie di gabbiani (Larus ridibundus,
Larus argentatus e Larus cachinnans) ed il cormorano
(Phalacrocorax carbo), soprattutto nelle aree umide
dell'alto Adriatico, costituisce un problema che sta assumendo
proporzioni notevoli e che determina, alla luce della sempre
maggiore importanza che rivestono le attività collegate con
l'inevitabile crescita delle richieste di risarcimento da
parte degli allevatori del settore.
Alla luce di quanto sopra detto, appare evidente
l'esigenza di escludere i laridi più diffusi (Larus
ridibundus, Larus cachinnans e Larus argentatus) nonché,
tra i pelecaniformi, il cormorano (Phalacrocorax carbo),
dal campo di applicazione della legge n. 157 del 1992, recante
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio, nonché di consentire alle competenti
autorità di intervenire con ampia discrezionalità in modo da
bloccare il proliferare indiscriminato di queste specie
animali, con l'eventuale supporto del Corpo forestale dello
Stato.