XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3996




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai laridi pił diffusi (Larus ridibundus, Larus argentatus, Larus cachinnans) e, tra i pelecaniformi, al cormorano (Phalacrocorax carbo".


Art. 2.

        1. Al fine di ridurre l'incontrollata riproduzione dei laridi pił diffusi (Larus ridibundus, Larus argentatus, Larus cachinnans) e tra i pelecaniformi del cormorano (Phalacrocorax carbo), le regioni possono predisporre piani di abbattimento selettivo degli stessi ovvero piani di bonifica con l'impiego di prodotti o mezzi selettivi.
        2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.



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