XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3996
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ai laridi pił diffusi (Larus ridibundus, Larus argentatus,
Larus cachinnans) e, tra i pelecaniformi, al cormorano
(Phalacrocorax carbo".
Art. 2.
1. Al fine di ridurre l'incontrollata riproduzione dei
laridi pił diffusi (Larus ridibundus, Larus argentatus,
Larus cachinnans) e tra i pelecaniformi del cormorano
(Phalacrocorax carbo), le regioni possono predisporre
piani di abbattimento selettivo degli stessi ovvero piani di
bonifica con l'impiego di prodotti o mezzi selettivi.
2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni
possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai parchi naturali e alle aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione
dell'area naturale protetta.