XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3993
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di valorizzare e sostenere i locali storici del
nostro Paese. Tutelare e salvaguardare i valori legati ai
rapporti e alle relazioni commerciali, culturali e sociali
nati e sviluppati in particolari luoghi delle nostre città,
nei locali storici, assume un significato pregnante in quanto
strumento adeguato a rispondere alla necessità di tutela e
conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e
ambientale e alla esigenza di mantenere vivi i nostri centri
storici. Valorizzando le identità locali, ci si propone,
inoltre, di promuovere luoghi e località oggi esclusi dai
tradizionali itinerari turistici, ma che potrebbero trovare
negli strumenti di attività ed esercizi commerciali
significativi sotto il profilo storico e documentale, una
possibilità per entrare a farne parte e rafforzare, in tal
modo, l'offerta turistica del nostro territorio.
Trattandosi di locali in cui si svolgono attività ed
esercizi commerciali importanti sotto il profilo storico e
documentaristico, la presente proposta di legge si occupa di
salvaguardare l'integrità di questi luoghi e di promuoverne
l'immagine. Si tratta indiscutibilmente di un'affascinante
risorsa che le città hanno da offrire ai loro abitanti e ai
turisti che le visitano ed è giusto proteggerli e farli
conoscere, anche al di fuori dei confini nazionali. L'Italia è
un Paese così ricco di storia da vantare molti locali fondati
secoli fa. Sono ben 177 quelli con più di 70 anni che
conservano l'allestimento originale, testimoni della
tradizione in un mondo che rischia, tal volta, di
dimenticarla. La forma di tutela delineata dalla proposta di
legge ha lo scopo di intervenire, attraverso interventi di
conservazione e recupero dei locali storici, non solo in
termini edilizi, ma anche di recupero e conservazione di tutti
quei rapporti e quelle relazioni, commerciali, culturali e
sociali, che vedono nella città il luogo storicamente
deputato. L'obiettivo della proposta di legge è, dunque,
quello di intervenire nella direzione di tutela e salvaguardia
di questi valori, attraverso la conservazione e la
valorizzazione dei locali storici. Attraverso un vincolo di
salvaguardia e tutela dei locali commerciali storico-artistici
e dei caratteri salienti dei loro arredi e strumenti, si potrà
ottenere il risultato di contrastare quei fenomeni di
omologazione formale e cromatica che troppo spesso vedono
vittime le nostre città, a causa di mode, innovazioni
tecnologiche ed esigenze di mercato, oltre che contribuire a
tenere in vita i nostri centri storici, attraverso il
mantenimento e la salvaguardia delle attività commerciali e di
servizio attualmente insediate. Il presente progetto di legge
si compone di nove articoli. L'articolo 1 contiene una
definizione dei locali storici e indica le finalità della
legge, ovvero l'individuazione, la promozione, la salvaguardia
e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al
pubblico e dei pubblici esercizi che hanno valore storico,
artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza
storica, culturale e tradizionale. L'articolo 2 riguarda il
censimento dei locali storici, prevedendo l'adozione della
scheda e la metodologia di rilevazione da parte del Ministero
per i beni e le attività culturali, l'approvazione da parte
dei comuni della documentazione sull'esistenza dei locali
storici e l'istituzione, da parte delle regioni, dell'elenco
regionale dei locali storici. L'articolo 3 individua i
beneficiari dei finanziamenti previsti dalla proposta di
legge. L'articolo 4 regola i piani regionali di riparto dei
finanziamenti, redatti dalle regioni. L'articolo 5 prevede
l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività
culturali di un fondo per il finanziamento degli interventi
per la valorizzazione dei locali storici ed il sostegno delle
loro attività. L'articolo 6 regola la ripartizione del fondo.
L'articolo 7 stabilisce un vincolo di destinazione d'uso, ai
fini dell'erogazione dei contributi, per i locali, nonché per
i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli
spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di
decoro. L'articolo 8 prevede la possibilità di destinare parte
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione
statale al sostegno dei locali storici; l'articolo 9 reca,
infine, la copertura finanziaria della legge.