XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3993
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Ai fini della presente legge, sono considerati storici gli
esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico che
hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività
costituisce testimonianza storica, culturale e tradizionale,
anche con riferimento agli antichi mestieri.
2. La presente legge promuove la salvaguardia e la
valorizzazione dei locali storici, individuati ai sensi delle
disposizioni della legge medesima, con particolare riferimento
all'anzianità dell'esercizio, all'ubicazione nei centri
storici, all'architettura, agli arredi e alle attrezzature.
Art. 2.
(Censimento dei locali storici).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali
definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, il
modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e
delle informazioni per l'individuazione dei locali storici.
2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale
provvedono all'individuazione dei locali storici presenti nel
proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione
alla regione.
3. La regione, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai
comuni ai sensi del comma 2, provvede:
a) al censimento dei locali storici della regione,
sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il
decreto di cui al comma 1;
b) all'istituzione dell'elenco regionale dei
locali storici.
4. L'inserimento nell'elenco di cui alla lettera b)
del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di
locale storico.
5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è
trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività
culturali, al fine di istituire, presso il Ministero medesimo,
l'elenco nazionale dei locali storici.
Art. 3.
(Soggetti beneficiari).
1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla
presente legge i proprietari ovvero i gestori dei locali
storici.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati allo
scopo di:
a) eseguire lavori di adeguamento e restauro dei
locali, degli arredi e delle attrezzature;
b) formare il personale dipendente;
c) promuovere la conoscenza delle proprie
attività.
Art. 4.
(Piani regionali di riparto
dei finanziamenti).
1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani
regionali di riparto dei finanziamenti per la valorizzazione
dei locali storici e per il sostegno delle relative attività,
secondo la documentazione loro trasmessa dai comuni ai sensi
del comma 2.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni comunicano
alla regione l'elenco delle istanze per i finanziamenti,
ritenute ammissibili, indicando eventuali contributi
corrisposti dal comune stesso a proprio carico.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni approvano
i piani di cui al comma 1 disponendo contestualmente in merito
alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo
di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Fondo per la valorizzazione dei locali storici e per il
sostegno delle relative attività).
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi per
la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle
relative attività.
Art. 6.
(Ripartizione del fondo).
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero per i beni e
le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, approva la ripartizione della quota
annuale del fondo di cui all'articolo 5 tra le regioni. La
ripartizione è effettuata:
a) sulla base dei piani regionali di riparto
approvati, di cui all'articolo 4;
b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente
da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente
legge;
c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio
finanziario precedente.
Art. 7.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).
1. I locali storici per i quali siano stati concessi i
finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati,
per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di
concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei
caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli
spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di
funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di
cui all'articolo 2.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da
apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti
beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto
della normativa vigente, presso la competente conservatoria
dei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso
dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari
stessi.
3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata
all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi
previa restituzione di una somma pari all'entità del
contributo corrisposto maggiorata degli interessi legali,
fatti salvi, comunque, ulteriori vincoli eventualmente
esistenti di natura normativa o amministrativa.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di otto per mille).
1. Parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di
cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, può
essere destinata al sostegno e alla valorizzazione dei locali
storici.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, costituendo autonoma e
distinta voce di scelta.
3. Lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di
giugno, alle singole regioni, a titolo di anticipo e salvo
conguagli entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta
successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al
terzo periodo d'imposta precedente con destinazione a favore
dei locali storici da parte dei cittadini residenti nella
regione stessa.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.