XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3993




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della presente legge, sono considerati storici gli esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale e tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri.
        2. La presente legge promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei locali storici, individuati ai sensi delle disposizioni della legge medesima, con particolare riferimento all'anzianità dell'esercizio, all'ubicazione nei centri storici, all'architettura, agli arredi e alle attrezzature.


Art. 2.

(Censimento dei locali storici).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni per l'individuazione dei locali storici.
        2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale provvedono all'individuazione dei locali storici presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
        3. La regione, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

                a) al censimento dei locali storici della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1;
                b) all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici.

        4. L'inserimento nell'elenco di cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
        5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di istituire, presso il Ministero medesimo, l'elenco nazionale dei locali storici.


Art. 3.

(Soggetti beneficiari).

        1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge i proprietari ovvero i gestori dei locali storici.
        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati allo scopo di:

                a) eseguire lavori di adeguamento e restauro dei locali, degli arredi e delle attrezzature;

                b) formare il personale dipendente;

                c) promuovere la conoscenza delle proprie attività.


Art. 4.

(Piani regionali di riparto
dei finanziamenti).

        1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività, secondo la documentazione loro trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2.
        2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni comunicano alla regione l'elenco delle istanze per i finanziamenti, ritenute ammissibili, indicando eventuali contributi corrisposti dal comune stesso a proprio carico.
        3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni approvano i piani di cui al comma 1 disponendo contestualmente in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Fondo per la valorizzazione dei locali storici e per il
sostegno delle relative attività).

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attività.


Art. 6.

(Ripartizione del fondo).

        1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 5 tra le regioni. La ripartizione è effettuata:

                a) sulla base dei piani regionali di riparto approvati, di cui all'articolo 4;

                b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalità di cui alla presente legge;

                c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.


Art. 7.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

        1. I locali storici per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 2.
        2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.
        3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
        4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo corrisposto maggiorata degli interessi legali, fatti salvi, comunque, ulteriori vincoli eventualmente esistenti di natura normativa o amministrativa.


Art. 8.

(Disposizioni in materia di otto per mille).

        1. Parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, può essere destinata al sostegno e alla valorizzazione dei locali storici.
        2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, costituendo autonoma e distinta voce di scelta.
        3. Lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle singole regioni, a titolo di anticipo e salvo conguagli entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione a favore dei locali storici da parte dei cittadini residenti nella regione stessa.

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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