XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3989-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3989 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
Amoruso, Relatore
ALLEGATO
La Convenzione della quale ci si accinge ad illustrare i
contenuti normativi si inserisce nell'ormai vasta rete di
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate
dall'Italia. In tale contesto, l'opportunità per l'Italia di
dotarsi di una Convenzione con la Georgia è sorta dalle
circostanze politiche internazionali che, a partire dall'ex
URSS, hanno condotto alla creazione di nuovi Stati
indipendenti ed alla prospettiva di notevoli opportunità
d'investimento per gli operatori economici italiani. Tali
operatori - tenuto anche conto dei processi di privatizzazione
dell'economia dei Paesi membri dell'ex URSS - potranno
disporre di uno strumento fiscale quale la Convenzione
bilaterale per evitare le doppie imposizioni che li porrà in
condizioni di maggiore competitività con le imprese
concorrenti di altri Paesi industrializzati.
Relativamente agli aspetti tecnici va innanzitutto
segnalato che la struttura della Convenzione ricalca gli
schemi più recenti accolti sul piano internazionale
dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE).
La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle
persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi
gli Stati contraenti.
In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si
riferisce sia alle imposte sul reddito sia a quelle sul
patrimonio: per quanto concerne l'Italia in particolare, anche
se al momento attuale il nostro Paese non ha un'imposta sul
patrimonio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale
(paragrafo I) una clausola in base alla quale, qualora in
Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la
Convenzione si applicherà anche a queste ultime.
Tra le "imposte considerate" figurano, per l'Italia,
all'articolo 2, paragrafo 3:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG);
l'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP).
L'inserimento dell'IRAP è considerato opportuno in
considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale georgiano di
imposte riscosse dal Governo centrale che successivamente
ripartisce presso gli enti locali una percentuale di larga
parte del bilancio centrale globale.
In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui
all'articolo 5, la definizione recepita nel testo
convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi
stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore
della riforma tributaria del 1973 e n linea con lo schema OCSE
del 1963: viene in particolare prevista la fattispecie del
cantiere di costruzione o di montaggio, considerato quale
stabile organizzazione nel caso in cui oltrepassi il termine
di durata di sei mesi, periodo già accettato dall'Italia in
numerosi accordi di specie conclusi in precedenza e in
corrispondenza del quale l'Italia ha ottenuto notevoli
contropartite che, nel quadro pattizio generale compensano
ampiamente tale limitata concessione.
La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta
al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i
redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto
esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa
stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività
nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è
localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare
gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile
organizzazione.
Conformemente alle raccomandazioni formulate in sede OCSE,
gli utili derivanti dall'esercizio, il traffico
internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo
8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la
sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La
medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla
partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio
in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della
navigazione.
Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese
associate - in linea con quanto indicato in sede OCSE - il
paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di
effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi
accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di
procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di
garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione
fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione
interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi
in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato
soltanto previo esperimento della procedura amichevole
prevista all'articolo 26 della Convenzione.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi
(articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della
tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza
del beneficiario e dalla concorrente facoltà accordata allo
Stato da cui essi provengono di prelevare un'imposta che non
ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, per
partecipazioni di almeno il 25 per cento, e il 10 per cento
negli altri casi.
Il trattamento previsto per i restanti redditi di
capitale, ossia gli interessi (articolo 11), ed i canoni
(articolo 12), risulta particolarmente favorevole per
l'Italia, in previsione di possibili sviluppi degli
investimenti italiani in Georgia.
Per quanto concerne il trattamento dei capital gains
(articolo 13), il rischio di tassazione adottato è, a grandi
linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della
tassabilità dei redditi in questione:
- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi
della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni
immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti
beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o
la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni
mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base
fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di
direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di
plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in
traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla
gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in
tutti gli altri casi.
Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il
trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di
una professione indipendente e di una attività dipendente: per
tali fattispecie si applica il principio generale di
imposizione nel Paese di residenza.
All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione
concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una
base fissa: in quest'ultimo caso i redditi sono imponibili.
Per la fattispecie appena ricordata dei redditi di lavoro
subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di
residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:
a) della permanenza nell'altro Stato per un
periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale;
b) del pagamento delle remunerazioni da o per
conto di un datore di lavoro che non è residente dall'altro
Stato;
c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da
una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore
di lavoro ha nell'altro Stato.
Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi
e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che
li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di
artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di
prestazione dell'attività.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un
residente di uno Stato contraente sono tassabili
esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario
(articolo 18, paragrafo 1).
D'altra parte, la clausola subject to tax (paragrafo
2 dell'articolo 18), in considerazione della non imponibilità
dei redditi di pensione in Georgia, permette di evitare i casi
di doppia esenzione. Si prevede infatti che le disposizioni
generali di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 18 non si
applicano nel caso in cui il beneficiario dei redditi non è
assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza: in tal
caso, tali redditi saranno imponibili nello Stato della
fonte.
Nel contempo - a consolidamento di una linea negoziale di
maggiore garanzia per l'Italia - anche per il patto
internazionale concluso con la Georgia, un particolare regime
fiscale è stato introdotto con riguardo al trattamento di fine
rapporto (TFR). La problematica potrebbe sorgere da un
comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) collegato
ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti
dagli accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul
progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le
remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di
residenza del percettore: d'altro canto, identico trattamento
è riservato ai redditi non espressamente menzionati
nell'Accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però
riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un
arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente,
residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa
italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere
residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli
stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione
contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione
del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo
stesso TFR viene considerato "remunerazione similare alla
pensione", ovvero "reddito non espressamente menzionato",
sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo
imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto
d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 18,
paragrafo 3, stabilisce che, in ogni caso, gli importi
ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente
di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto
residente dall'altro Stato contraente (la Georgia) restano
tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da
cui provengono i redditi.
Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo
nell'altro Stato, qualora i servizi siano resi in detto Stato
dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di
detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato,
oppure, non avendo la nazionalità del primo Stato, non sia
divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo
di effettuare i servizi.
Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato
contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato,
sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i
redditi, a meno che la persona fisica sia un residente
dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la
nazionalità dello Stato dal quale derivano le pensioni: in
quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto
nell'altro Stato.
L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le
relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività
nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni,
mentre tale limitazione temporale non viene presa in
considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al
di fuori di detto Paese da studenti (articolo 21).
I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli
articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili
esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con
l'eccezione prevista dal paragrafo 2 ai sensi del quale gli
elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro
Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o
base fissa, situate in detto altro Stato.
In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni
immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono
situati.
Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa
di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa
è imponibile in quest'ultimo Stato.
Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale
saranno imponibili solo nello Stato nel quale è situato il
luogo di effettiva direzione dell'impresa.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione
internazionale (articolo 24), che può emergere in dipendenza
del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di
imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con
il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le
Convenzioni già negoziate, anche con la Georgia è stata
inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.
Le disposizioni convenzionali relative alla non
discriminazione (articolo 25), sono formulate in maniera
analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi
della specie conclusi dal nostro Paese: si rimarca inoltre
l'inserimento di una clausola che fa salva l'applicazione
delle disposizioni nazionali per prevenire l'evasione e
l'elusione fiscale.
Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole
(articolo 26) sono in linea con il modello OCSE; risulta
inoltre confermato un innovativo indirizzo adottato
recentemente dall'Italia in base al quale è stata inserita una
clausola arbitrale che assicura al contribuente una maggiore
fruibilità delle garanzie previste dalla norma: si prevedono
infatti termini certi e definitivi per la risoluzione delle
divergenze relative ai casi sorti in applicazione della
procedura amichevole.
Anche le clausole convenzionali sullo scambio di
informazioni (articolo 27) corrispondono sostanzialmente alle
disposizioni degli Accordi di specie conclusi dall'Italia.
La Convenzione è stata corredata da un Protocollo
interpretativo ed integrativo della stessa.
Si segnala infine che all'articolo 30 l'entrata in vigore
della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si
applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante
ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire
dall'anno solare successivo a quello nel quale è stata
notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,
per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire
dall'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la
denuncia.
Infine, in considerazione del fatto che dal provvedimento
non derivano oneri finanziari, in quanto, per l'accoglimento
del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli
svantaggi l'applicazione della Convenzione stessa non implica
riflessi sul gettito erariale, il provvedimento in questione
non viene corredato di relazione tecnica.