XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3989-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3989 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

Amoruso, Relatore



ALLEGATO


        La Convenzione della quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi si inserisce nell'ormai vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In tale contesto, l'opportunità per l'Italia di dotarsi di una Convenzione con la Georgia è sorta dalle circostanze politiche internazionali che, a partire dall'ex URSS, hanno condotto alla creazione di nuovi Stati indipendenti ed alla prospettiva di notevoli opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani. Tali operatori - tenuto anche conto dei processi di privatizzazione dell'economia dei Paesi membri dell'ex URSS - potranno disporre di uno strumento fiscale quale la Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni che li porrà in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi industrializzati.
        Relativamente agli aspetti tecnici va innanzitutto segnalato che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
        La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti.
        In merito alla sfera oggettiva di applicazione, essa si riferisce sia alle imposte sul reddito sia a quelle sul patrimonio: per quanto concerne l'Italia in particolare, anche se al momento attuale il nostro Paese non ha un'imposta sul patrimonio, è stata inserita nel Protocollo convenzionale (paragrafo I) una clausola in base alla quale, qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime.
        Tra le "imposte considerate" figurano, per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3:

                l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

                l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

                l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

                L'inserimento dell'IRAP è considerato opportuno in considerazione dell'esistenza nel sistema fiscale georgiano di imposte riscosse dal Governo centrale che successivamente ripartisce presso gli enti locali una percentuale di larga parte del bilancio centrale globale.
        In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi stipulati dall'Italia successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973 e n linea con lo schema OCSE del 1963: viene in particolare prevista la fattispecie del cantiere di costruzione o di montaggio, considerato quale stabile organizzazione nel caso in cui oltrepassi il termine di durata di sei mesi, periodo già accettato dall'Italia in numerosi accordi di specie conclusi in precedenza e in corrispondenza del quale l'Italia ha ottenuto notevoli contropartite che, nel quadro pattizio generale compensano ampiamente tale limitata concessione.
        La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
        Conformemente alle raccomandazioni formulate in sede OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, il traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La medesima disposizione si applica agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione.
        Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate - in linea con quanto indicato in sede OCSE - il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 della Convenzione.
        Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà accordata allo Stato da cui essi provengono di prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 25 per cento, e il 10 per cento negli altri casi.
        Il trattamento previsto per i restanti redditi di capitale, ossia gli interessi (articolo 11), ed i canoni (articolo 12), risulta particolarmente favorevole per l'Italia, in previsione di possibili sviluppi degli investimenti italiani in Georgia.
        Per quanto concerne il trattamento dei capital gains (articolo 13), il rischio di tassazione adottato è, a grandi linee, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

          - nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

          - nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

          - esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

          - esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

        Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.
          All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa: in quest'ultimo caso i redditi sono imponibili.
        Per la fattispecie appena ricordata dei redditi di lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, sono previsti gli usuali criteri:

                a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

                b) del pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dall'altro Stato;

                c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

        Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.
        Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1).
        D'altra parte, la clausola subject to tax (paragrafo 2 dell'articolo 18), in considerazione della non imponibilità dei redditi di pensione in Georgia, permette di evitare i casi di doppia esenzione. Si prevede infatti che le disposizioni generali di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 18 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza: in tal caso, tali redditi saranno imponibili nello Stato della fonte.
        Nel contempo - a consolidamento di una linea negoziale di maggiore garanzia per l'Italia - anche per il patto internazionale concluso con la Georgia, un particolare regime fiscale è stato introdotto con riguardo al trattamento di fine rapporto (TFR). La problematica potrebbe sorgere da un comportamento elusivo (da parte di imprese italiane) collegato ad una duplice circostanza: da un canto, le norme scaturenti dagli accordi stipulati dal nostro Paese - modellate sul progetto OCSE - generalmente prevedono che le pensioni e le remunerazioni similari sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore: d'altro canto, identico trattamento è riservato ai redditi non espressamente menzionati nell'Accordo internazionale. Nella realtà potrebbe però riscontrarsi una pratica elusiva in base alla quale, in un arco di tempo piuttosto vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (pensionamento), un lavoratore dipendente, residente italiano, viene trasferito all'estero dall'impresa italiana e lo stesso, nel periodo considerato, cessa di essere residente italiano ai fini fiscali per divenire residente agli stessi fini in un Paese legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni. All'atto della corresponsione del TFR, in applicazione delle disposizioni convenzionali, lo stesso TFR viene considerato "remunerazione similare alla pensione", ovvero "reddito non espressamente menzionato", sfuggendo di conseguenza alla tassazione in Italia e rimanendo imponibile soltanto nell'altro Stato, senza che il sostituto d'imposta italiano effettui alcun prelievo alla fonte.
        Al fine di evitare tali pratiche elusive, l'articolo 18, paragrafo 3, stabilisce che, in ogni caso, gli importi ricevuti a titolo di TFR o indennità similari da un residente di uno Stato contraente (ad esempio l'Italia) che sia divenuto residente dall'altro Stato contraente (la Georgia) restano tassabili soltanto nel primo Stato (l'Italia).
        Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.
        Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato, qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato, oppure, non avendo la nazionalità del primo Stato, non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.
        Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale derivano le pensioni: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.
        L'articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività nell'interesse pubblico per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti (articolo 21).
        I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2 ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.
        In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.
        Nel caso particolare della proprietà mobiliare costituente parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, questa è imponibile in quest'ultimo Stato.
        Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionale saranno imponibili solo nello Stato nel quale è situato il luogo di effettiva direzione dell'impresa.
        Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24), che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, in sintonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le Convenzioni già negoziate, anche con la Georgia è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.
        Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri Accordi della specie conclusi dal nostro Paese: si rimarca inoltre l'inserimento di una clausola che fa salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
        Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole (articolo 26) sono in linea con il modello OCSE; risulta inoltre confermato un innovativo indirizzo adottato recentemente dall'Italia in base al quale è stata inserita una clausola arbitrale che assicura al contribuente una maggiore fruibilità delle garanzie previste dalla norma: si prevedono infatti termini certi e definitivi per la risoluzione delle divergenze relative ai casi sorti in applicazione della procedura amichevole.
        Anche le clausole convenzionali sullo scambio di informazioni (articolo 27) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni degli Accordi di specie conclusi dall'Italia.
        La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.
        Si segnala infine che all'articolo 30 l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno:

                a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, per le somme realizzate a partire dall'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

                b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi d'imposta a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

        Infine, in considerazione del fatto che dal provvedimento non derivano oneri finanziari, in quanto, per l'accoglimento del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli svantaggi l'applicazione della Convenzione stessa non implica riflessi sul gettito erariale, il provvedimento in questione non viene corredato di relazione tecnica.




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