XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3989-A
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Roma il 31 ottobre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 30 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.