XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3985




        Onorevoli Colleghi! - Sta per entrare in vigore la legge di revisione costituzionale dell'articolo 51 della Costituzione che rinvia ad appositi provvedimenti la promozione delle pari opportunitā tra donne e uomini nel delicato ambito della rappresentanza politica.
        Analoga disposizione č stata introdotta negli Statuti speciali con la legge costituzionale n. 2 del 2001. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, si č giā pronunciata a favore della legittimitā della legge elettorale valdostana impugnata dal Governo nella parte in cui imponeva che almeno un candidato fosse di sesso diverso da quello prevalente nelle liste.
        A questo punto si pone il problema di come intervenire sulle disposizioni legislative relative alla elezione della Camera dei deputati per perseguire il fine affermato solennemente con la revisione dell'articolo 51 della Costituzione. Trattandosi di una legge basata per il 25 per cento del totale su un sistema di liste proporzionali risulta motivato il ripristino della paritā quantitativa e dell'alternanza dei generi nella presentazione dei candidati giā introdotte al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, poi dichiarata illegittima con la sentenza n. 422 del 1995 dalla Corte costituzionale sulla base del testo costituzionale allora vigente.
        Un intervento minimo che non dovrebbe, pertanto, prestarsi ad obiezioni, almeno da parte di coloro che hanno condiviso la recente revisione dell'articolo 51 della Costituzione e che intendano, logicamente, essere prontamente conseguenti alla medesima.




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