XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3985
Onorevoli Colleghi! - Sta per entrare in vigore la
legge di revisione costituzionale dell'articolo 51 della
Costituzione che rinvia ad appositi provvedimenti la
promozione delle pari opportunitā tra donne e uomini nel
delicato ambito della rappresentanza politica.
Analoga disposizione č stata introdotta negli Statuti
speciali con la legge costituzionale n. 2 del 2001. La Corte
costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, si č giā
pronunciata a favore della legittimitā della legge elettorale
valdostana impugnata dal Governo nella parte in cui imponeva
che almeno un candidato fosse di sesso diverso da quello
prevalente nelle liste.
A questo punto si pone il problema di come intervenire
sulle disposizioni legislative relative alla elezione della
Camera dei deputati per perseguire il fine affermato
solennemente con la revisione dell'articolo 51 della
Costituzione. Trattandosi di una legge basata per il 25 per
cento del totale su un sistema di liste proporzionali risulta
motivato il ripristino della paritā quantitativa e
dell'alternanza dei generi nella presentazione dei candidati
giā introdotte al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, poi dichiarata illegittima con la sentenza n. 422 del
1995 dalla Corte costituzionale sulla base del testo
costituzionale allora vigente.
Un intervento minimo che non dovrebbe, pertanto, prestarsi
ad obiezioni, almeno da parte di coloro che hanno condiviso la
recente revisione dell'articolo 51 della Costituzione e che
intendano, logicamente, essere prontamente conseguenti alla
medesima.