XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3985




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4, comma 2, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste recanti pių di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato".



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