XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3985
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 2, numero 2), del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, č aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "A pena di ricusazione, le liste
recanti pių di un nome sono formate da candidati e candidate,
in ordine alternato".