XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3983




        Onorevoli Colleghi! - La legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001, reca due ordini di disposizioni: al capo I sono dettate le disposizioni preordinate alla ratifica, esecuzione ed attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera - concluso il 10 ottobre 1998 allo scopo di completare la Convenzione di Strasburgo assistenza giudiziaria in materia penale e di "agevolarne" così l'applicazione -; al capo II sono previste invece una serie di "conseguenti" modifiche al codice di procedura penale, destinate ad avere generale applicazione non solo nei rapporti tra Italia e Svizzera. E' inoltre previsto che le disposizioni processuali, come modificate dalla legge n. 367 del 20021 si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali è in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare.
        Nella passata legislatura, i parlamentari della Casa delle Libertà avevano preferito affossare il disegno di legge di ratifica presentato dal Governo D'Alema; così dopo avere votato a favore del provvedimento alla Camera dei deputati, lo bloccarono al Senato della Repubblica con la presentazione di centinaia di emendamenti pochi giorni prima dello scioglimento delle Camere, per il rinnovo del Parlamento. Il disegno di legge fu poi ripresentato, nel testo originario del Governo D'Alema, all'inizio di questa legislatura, da un gruppo di senatori della Casa delle libertà (atto Senato n. 371), salvo poi essere ampiamente modificato nel corso dell'iter, dagli emendamenti presentati da esponenti del Centrodestra. In forza della legge n. 367 del 2001 si prevede la radicale inutilizzabilità nei processi italiani dei documenti e delle altre prove acquisiti mediante rogatorie all'estero, ogni qualvolta siano state violate le norme delle convenzioni internazionali concernenti la loro "acquisizione" o la loro "trasmissione".
        In pratica il provvedimento venne utilizzato come una sorta di "cavallo di Troia".
        Le modifiche apportate dalla legge n. 367 del 2001 ai nostri codici avevano e hanno una ricaduta diretta su una serie di processi ben noti nei quali erano più o meno direttamente coinvolti l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, o alcuni dei suoi più stretti collaboratori; processi nel corso dei quali era stato necessario acquisire documenti e prove attraverso lo strumento delle rogatorie internazionali (processo Lentini, All Iberian, Lodo Mondadori, Sme, eccetera). Ancora una volta, dunque, la maggioranza di Centrodestra ha deciso di mandare avanti un progetto di legge che al di fuori dell'interesse generale mirava esclusivamente a "complicare" lo svolgimento di procedimenti nei confronti di propri appartenenti.
        Il provvedimento - come fece notare in sede di dichiarazione di voto l'onorevole Pierluigi Castagnetti, il 28 settembre 2001 - fu criticato non soltanto dai maggiori quotidiani italiani, da editorialisti solitamente vicini a questa maggioranza, ma anche da autorevoli uomini di Governo ed esponenti della maggioranza stessa; "uomini che non hanno rinunciato ad essere liberi e responsabili". Non soltanto, fu criticato anche dal procuratore nazionale antimafia e dal Consiglio superiore della magistratura "per le gravi conseguenze in termini di sicurezza sociale e difesa della legalità", ma anche da uno dei più autorevoli magistrati elvetici, il procuratore Bernard Bertossa, che ha definito questa legge una catastrofe per la giustizia internazionale.
        Fortunatamente, grazie a un conforme indirizzo della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002), deve ormai "ritenersi consolidata una saggia ed equilibrata interpretazione della legge sulle rogatorie che, accantonando ogni inutile formalismo ha finora consentito di evitare i guasti che, altrimenti la stessa legge avrebbe arrecato alla giustizia penale" (La Consulta e i formalismi delle rogatorie, di Vittorio Grevi, Corriere della Sera, 31 dicembre 2002).
        A questo punto gli effetti per i quali la legge sulle rogatorie era stata pensata e voluta, non essendo stati raggiunti, determinano solo una pericolosa confusione nella normativa generale, e comunque, risultano anacronistici. La norma, insomma, nata per risolvere casi particolari, visto che questi casi sono ormai superati, risulta avere perso di utilità ed essendo dannosa appare necessaria di soppressione.
        Per annullare completamente il rischio che queste norme ancora vigenti possano produrre danni alla nostra giustizia riteniamo comunque opportuno intervenire ripristinando quelle norme del codice di procedura penale modificate dalla legge n. 367 del 2001 o tutt'al più sostituirle con le disposizioni originariamente previste dal disegno di legge presentato dal Governo D'Alema, nel testo approvato all'unanimità dalla Camera nella XIII legislatura (atto Senato n. 5031).




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