XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3983




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 696 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".


Art. 2.

        1. Il comma 1 dell'articolo 729 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni".

        2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 729 del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 3.

        1. L'articolo 205-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorio del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, come modificato dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, è sostituito dal seguente:

        "Art. 205-bis- (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato".


Art. 4.

        1. All'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            "2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso";

            b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.


Art. 5.

        1. L'articolo 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è abrogato.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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