XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3983
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 696 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione
all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti
con le autorità straniere, relativi alla amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e
dalle norme di diritto internazionale generale".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 729 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità
giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni".
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 729 del
codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 3.
1. L'articolo 205-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorio del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, come
modificato dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, è sostituito
dal seguente:
"Art. 205-bis- (Irrevocabilità del consenso
nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). 1.
Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per
l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima
il proprio consenso in una procedura di cooperazione
giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a
meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza
dell'interessato".
Art. 4.
1. All'articolo 205-ter delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come
modificato dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando la disciplina processuale prevede la
partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la
detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la
sospensione o il rinvio dell'udienza, quando è possibile la
partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e
l'imputato non dà il consenso";
b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 5.
1. L'articolo 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, è
abrogato.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.