XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3981
Onorevoli Colleghi! - La fase recessiva che ha colpito
l'economia internazionale non ha risparmiato il settore
dell'intermediazione commerciale, fortemente indebolito dalle
difficoltà che caratterizzano l'economia italiana.
Nei periodi di crisi sono fondamentali la capacità e le
possibilità di rinnovamento. La figura dell'agente e
rappresentante di commercio deve essere ricollocata nel nuovo
contesto economico ed in un ambito professionale qualificato,
in grado di utilizzare, anziché di subire, l'innovazione
tecnologica che ha investito le reti di vendita. Si pensi, ad
esempio, a quanto ha inciso l'introduzione del commercio
elettronico sul futuro di questa categoria e di quanto sia
destinato ad incidere sull'organizzazione delle reti di
vendita in un futuro sempre più prossimo.
Le problematiche degli agenti e rappresentanti di
commercio fanno perno sulla necessità di un'innovazione del
ruolo professionale che può essere messo in forse dalle sfide
imposte dalle nuove tecnologie. La presente proposta di legge
intende offrire una base nuova a tali trasformazioni, ormai in
atto da qualche anno, che investono la categoria e il suo
ruolo che si giocherà sempre più nella competizione tra
qualità delle reti di vendita e forme differenziate ed
impersonali di vendita, quali quelle promosse da INTERNET.
Nel settore moda le difficoltà di pronta consegna
costringono le migliori boutique a rivolgersi a uffici
in grado di fornire il prodotto richiesto dalla clientela in
quel particolare momento. Un problema pressante, che riflette
le esigenze di cambiamento in atto nel settore. Soprattutto le
griffe tendono a incrementare il controllo della rete
commerciale, anche se questo significa un aumento dei costi e
della complessità organizzativa. Gli agenti sono spinti sempre
più verso il plurimandato, meglio se con show room
propria, in modo che possano essere una longa manus
dell'azienda. Inoltre, l'alta gamma manifesta l'esigenza di
coinvolgere maggiormente gli agenti nelle attività di
briefing per definire le caratteristiche delle
collezioni: non solo venditori, quindi, ma consulenti di
supporto.
L'agente assume dunque un ruolo essenziale nel rapporto
tra azienda e negozio, figura di rilievo evidente che si
configura sempre più come supporto alla vendita, ma per fare
ciò sono indispensabili competenze come il marketing e
il visual merchandising. Si profila dunque una figura
altamente professionale di agente-consulente il cui cliente
non è più l'azienda, ma il negozio.
E' dunque necessaria una profonda revisione della legge 3
maggio 1985, n. 204, che disciplina appunto le attività di
agente e rappresentante di commercio. A seguito della presa di
posizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, che
ha ritenuto infondato sul piano giuridico l'obbligo
dell'iscrizione ad uno specifico ruolo ai fini della validità
di un contratto d'agenzia, è necessario imboccare una nuova
strada, che non rinunci, in alcun caso, alla crescita
professionale della categoria. La legislazione vigente
fotografa infatti una realtà ormai superata, obbligando
l'agente o il rappresentante ad iscriversi ad un ruolo presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Nell'ambito della disciplina delle professioni non
regolamentate la X Commissione della Camera dei deputati sta
discutendo l'istituzione dell'attestazione di competenza per
le predette professioni. Il testo parte dalla considerazione
del numero sempre più ampio di professioni non regolamentate
che non sono comprese nell'articolo 2229 del codice civile, e
interviene dettando una disciplina generale, trasversale alle
diverse professioni, anche al fine di superare il
moltiplicarsi di richieste volte a introdurre nuovi albi ed
elenchi, che nascono dall'esigenza del riconoscimento di ogni
singola professione. Nel caso degli agenti e rappresentanti di
commercio, le innovazioni introdotte dalla Unione europea,
fanno si che venga a mancare il vecchio quadro di riferimento
al quale la precedente disciplina si rapportava.
La presente proposta di legge introduce "l'attestazione di
competenza", in attuazione della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, con la quale si intendono
attestare l'esercizio abituale della professione di agente e
rappresentante di commercio, il suo costante aggiornamento ed
un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento
della professione. L'attestato non è vincolante per
l'esercizio dell'attività ma è rilasciato a tutti gli agenti,
iscritti alle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, che ne facciano richiesta e che dimostrino di
essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.
La proposta di legge sancisce il ruolo rilevante delle
associazioni di categoria, infatti delega ad esse la
validazione della professionalità dei soci, per il rilascio di
attestati di competenza che devono tuttavia avere carattere
oggettivo e contenere dichiarazioni di soggetti terzi,
professionalmente qualificati.
Sono le stesse associazioni di categoria a definire i
criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio
dell'attestato di competenza; tali criteri sono poi oggetto di
valutazione da parte di una commissione nazionale
appositamente istituita. In sintesi, il testo accoglie
l'indirizzo dell'Unione europea per quanto riguarda il libero
accesso all'esercizio delle attività professionali, ma
introduce il concetto di certificazione dei requisiti
professionali, a tutela del consumatore ma anche dello stesso
libero professionista, che si trova oggi a combattere con le
più svariate forme di abusivismo.
La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione di un
Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e
rappresentanti di commercio che eroga incentivi in conto
interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi
formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla
realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di
marketing e, in generale, di supporto alla vendita.