XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3981
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge, l'attività di agente
e rappresentante di commercio si intende esercitata:
a) da chiunque venga stabilmente incaricato da una
o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una
o più zone determinate;
b) da chiunque offra in una propria sede spazi
adatti alla vendita, oltre a servizi di consulenza, di
marketing e, in generale, servizi di supporto alla
vendita medesima.
Art. 2.
(Attestazione di competenza).
1. E' istituita l'attestazione di competenza, in
attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, con la quale si certifica l'esercizio abituale
della professione di agente e rappresentante di commercio, il
suo costante aggiornamento e una condotta conforme alle norme
del corretto svolgimento della professione.
2. L'attestazione di competenza non è vincolante per
l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di
commercio, è rilasciata agli agenti iscritti alle associazioni
di categoria che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere
in possesso dei requisiti di professionalità di cui
all'articolo 3.
3. L'attestazione di competenza è rilasciata dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Le attestazioni di competenza devono
comunque avere carattere oggettivo e contenere dichiarazioni
di soggetti terzi, professionalmente qualificati.
Art. 3.
(Requisiti).
1. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2,
comma 3, definiscono i requisiti necessari ai fini del
rilascio dell'attestazione di competenza. I predetti requisiti
sono oggetto di valutazione da parte di un'apposita
commissione istituita presso il Ministero delle attività
produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 4.
(Interventi per la qualificazione
professionale).
1. Al fine di promuovere la qualificazione professionale
degli agenti e rappresentanti di commercio è istituito il
Fondo per la qualificazione professionale degli agenti e
rappresentanti di commercio. Il Fondo eroga incentivi in conto
interessi fino ad un massimo di 250.000 euro ai consorzi
formati tra agenti e rappresentanti, finalizzati alla
realizzazione di show room, di servizi di consulenza, di
marketing e, in generale, di supporto alla vendita.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Abrogazione).
1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive
modificazioni, recante la disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio, è abrogata.