XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3979
Onorevoli Colleghi! - Le famiglie italiane con figli a
carico subiscono oggi la pressione fiscale più pesante in
Europa e ricevono le prestazioni sociali meno consistenti:
viene naturale collegare questi "primati" con l'altro
"primato" detenuto dal nostro Paese, quello del minore tasso
di natalità del mondo.
In pratica, il trattamento che il modello di welfare
riserva alla famiglia in Italia appare schizofrenico: da un
lato la Carta costituzionale sottolinea la rilevanza sociale
ed economica delle funzioni della famiglia, dall'altro
l'esigenza di equità orizzontale del prelievo fiscale è quasi
completamente trascurata e le prestazioni sociali a favore
della famiglia sono modeste. Appare paradossale che mentre
tutti i documenti ufficiali di politica economica sottolineano
la centralità della "risorsa umana", l'investimento nella sua
generazione sia penalizzato.
Supponendo che mediamente un figlio resti a carico della
famiglia per circa venti-venticinque anni, l'investimento di
una famiglia, per il solo mantenimento di un figlio, calcolato
a prezzi costanti di oggi, ammonterebbe a circa 190.000 euro
per figlio. Ma, mentre il sistema fiscale riconosce in vario
modo agli investimenti in macchinari e in attrezzature, in
ristrutturazioni o in allevamento di bestiame, il valore
sociale di un'attività che concorre a incrementare il capitale
produttivo, nessun rilievo viene riconosciuto all'investimento
nella "risorsa umana" dalla quale dipende non solo la
conservazione dell'equilibrio demografico e di quello dei
conti della previdenza e dell'assistenza, ma lo stesso
sviluppo competitivo del sistema.
A differenza di quanto avviene nella totalità dei Paesi
europei, in Italia il sistema fiscale sembra ritenere che la
capacità contributiva delle famiglie sia influenzata in misura
irrilevante dalla presenza di figli a carico e dall'eventuale
scelta di uno dei coniugi di dedicare tempo a curare,
mantenere ed educare i figli. Il costo del mantenimento e
della cura dei minori e degli adulti inoccupati è praticamente
considerato alla stregua di una mera "donazione" privata.
Il nostro sistema di welfare riconosce sì, in linea
di principio, che i costi sostenuti per soddisfare il dovere
costituzionale di "mantenere, istruire ed educare i figli"
(articolo 30 della Costituzione) devono in qualche modo essere
sottratti al reddito nominale per ricostruire la capacità
contributiva della famiglia, ma le regole stabilite per
fissare la modalità e la misura di tale sottrazione
disincentivano le famiglie a generare figli e a farsi carico
del loro mantenimento. Il riconoscimento dell'impegno
economico costituito dalla presenza di familiari a carico in
Italia avviene in modo sensibile soltanto per i redditi più
bassi ed è confinato in un'ottica di intervento
assistenziale.
Mentre in tutti i Paesi europei, a parità di reddito, la
differenza tra l'imposta gravante su chi non ha figli e chi ha
figli a carico è consistente, in Italia essa è ancora assai
modesta. La differenza di imposta diretta su un reddito
nominale di circa 30.000 euro per una famiglia con due figli e
una coppia senza figli è di circa 3.500 euro in Francia e di
circa 6.000 euro in Germania, ed è destinata ad accrescersi
con le riforme in atto, mentre in Italia per il 2002 è di
1.000 euro.
Inoltre, mentre nei Paesi citati il riconoscimento dei
costi per il mantenimento dei figli riguarda tutte le classi
di reddito, in Italia il trattamento cambia con la soglia di
reddito. L'introduzione della soglia di reddito rivela la
natura assistenziale del provvedimento e contraddice il
principio universalistico dell'equità orizzontale.
Viceversa il criterio di progressività dell'imposta
(equità verticale) per essere effettivo richiede che sia
rispettato il principio di equità orizzontale. In altri
termini, dato uno stesso livello di reddito nominale di due
diversi soggetti, se su uno di essi gravano oneri obbligatori
che ne riducono la capacità contributiva, allora l'imposta non
deve gravare sul reddito nominale, ma sul reddito decurtato
dei costi necessari per fare fronte ai suddetti oneri.
Gli strumenti con cui si può realizzare l'equità
orizzontale, in particolare per tenere conto dei carichi di
famiglia nel determinare la capacità contributiva sono tre: il
quoziente familiare (o splitting) la detrazione e la
deduzione.
La presente proposta di legge è uno strumento per
realizzare l'equità orizzontale, secondo le linee del Basic
Income Familiare (BIF) indicato dal Forum delle
associazioni familiari.
Essa si articola sulla base di deduzioni per il familiare
a carico. In tale modo il reddito imponibile viene calcolato
sottraendo al reddito nominale il reddito minimo per il
mantenimento di ciascuno dei componenti del nucleo
familiare.
Il vantaggio del BIF è di essere semplice e
trasparente:
a) è applicabile con qualsiasi numero di aliquote
ed è indipendente dalla loro eventuale revisione;
b) è facilmente aggiornabile, perché potrebbe
essere rivisto annualmente in base all'aumento dei prezzi e
alla modificazione delle abitudini di consumo risultanti dalle
indagini ufficiali, evitando così l'erosione fiscale.
La normativa proposta non introduce soglie di reddito per
limitare la platea dei beneficiari, perché un tale dispositivo
contraddirebbe una radicata consuetudine legislativa italiana
in materia tributaria. La soglia di reddito è infatti una
novità introdotta nella legge finanziaria del 2001 (legge n.
388 del 2000) e subito parzialmente corretta dalla legge
finanziaria del 2002 (legge n. 448 del 2001). L'introduzione
della soglia di reddito in un sistema, come quello italiano,
dove l'imposta sul reddito è di natura individuale può porre
infatti una questione di legittimità costituzionale, per
l'evidente penalizzazione della famiglia monoreddito, specie
se numerosa, nei confronti di quella bireddito. Al nucleo
bireddito basta infatti che uno dei coniugi abbia un reddito
inferiore alla soglia per fruire delle deduzioni, pur in
presenza di risorse familiari elevate quanto si vuole.
Ragioni di principio hanno indotto altri Paesi europei a
non introdurre soglie di reddito. Come ha riconosciuto anche
la Corte costituzionale tedesca, alla quale la delega per la
riforma fiscale (atto Camera n. 2144-B) recentemente approvata
ha fatto ampio riferimento nella sua relazione introduttiva,
la diminuita capacità contributiva dovuta al mantenimento dei
figli secondo il criterio del Familienexistenzminimum
deve essere reso operativo sia per "i genitori ricchi che per
quelli poveri". La Corte nella sentenza del 29 maggio 1990
afferma: "lo Stato che riconosce la dignità dell'uomo come
massimo valore giuridico (...) e tutela il matrimonio e la
famiglia, non può porre sullo stesso piano i figli e la
soddisfazione di altre esigenze private; di conseguenza non
può attingere ai mezzi economici indispensabili al
mantenimento dei figli nello stesso modo con cui attinge ai
mezzi utilizzati per la soddisfazione di esigenze voluttuarie.
Esso deve rispettare la decisione dei genitori a favore dei
figli e non può obiettare ai genitori l'evitabilità dei figli
allo stesso modo in cui obietterebbe l'evitabilità di altri
costi per la conduzione della vita".
E' del tutto contraddittorio peraltro che da una parte le
sentenze della magistratura, come avviene in Italia, impongano
ai genitori il mantenimento dei figli, e dall'altra il fisco
consideri tali spese alla stessa stregua di spese
voluttuarie.
La presente proposta di legge rappresenta inoltre la
coerente applicazione di due importanti atti di indirizzo
approvati dalla Camera dei deputati:
a) la risoluzione approvata il 13 marzo 2003 sulle
misure in favore della famiglia e della natalità che tra
l'altro impegna il Governo a "ripensare il sistema fiscale e
redistributivo, già a partire dalla legge delega sulla riforma
fiscale, in funzione della "equità fiscale orizzontale" per
tutte le famiglie in base al numero dei figli";
b) l'ordine del giorno approvato alla Camera dei
deputati nella seduta del 25 marzo 2003 in sede di votazione
finale della citata delega per la riforma fiscale (atto Camera
n. 2144-B) che impegna il Governo "in sede di attuazione di
tali princìpi (la risoluzione approvata il 13 marzo) e in ogni
caso fin dalla prossima legge finanziaria, a dare piena
attuazione al principio di "equità fiscale orizzontale", nel
senso di consentire per tutte le famiglie la facoltà di
dedurre dall'imponibile i costi necessari al mantenimento
della prole".