XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3979
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti con familiari a carico).
1. Nei confronti dei soggetti con coniuge, figli o altri
familiari a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I
del medesimo testo unico si applica tenendo conto
dell'ulteriore deduzione prevista dall'articolo 2 della
presente legge.
Art. 2.
(Deduzione del reddito minimo
vitale familiare).
1. Dal reddito complessivo individuale prodotto, i
soggetti di cui all'articolo 1 deducono per il coniuge, per
ciascun figlio e per ogni altro familiare a carico, un importo
pari al reddito minimo necessario per il mantenimento di
ciascuno dei predetti componenti la famiglia, la cui
definizione e il cui importo sono determinati annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il
mese di febbraio.
2. Al reddito complessivo netto calcolato ai sensi del
comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di deduzione, di determinazione e di detrazioni
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dagli
articoli 10-bis e seguenti del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Disciplina per gli incapienti).
1. All'articolo 10-bis del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le deduzioni per carichi di famiglia
calcolate sottraendo dal reddito complessivo individuale
prodotto un importo pari al reddito minimo necessario per il
mantenimento del coniuge, di ciascun figlio a carico e di ogni
altro familiare a carico, ed eccedenti il reddito imponibile,
possono essere trasformate in credito di imposta da utilizzare
nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione
in corso ai fini del relativo rimborso".