XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3979




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti con familiari a carico).

        1. Nei confronti dei soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del medesimo testo unico si applica tenendo conto dell'ulteriore deduzione prevista dall'articolo 2 della presente legge.


Art. 2.

(Deduzione del reddito minimo
vitale familiare).

        1. Dal reddito complessivo individuale prodotto, i soggetti di cui all'articolo 1 deducono per il coniuge, per ciascun figlio e per ogni altro familiare a carico, un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento di ciascuno dei predetti componenti la famiglia, la cui definizione e il cui importo sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il mese di febbraio.
        2. Al reddito complessivo netto calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di deduzione, di determinazione e di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche previste dagli articoli 10-bis e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disciplina per gli incapienti).

        1. All'articolo 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. Le deduzioni per carichi di famiglia calcolate sottraendo dal reddito complessivo individuale prodotto un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento del coniuge, di ciascun figlio a carico e di ogni altro familiare a carico, ed eccedenti il reddito imponibile, possono essere trasformate in credito di imposta da utilizzare nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione in corso ai fini del relativo rimborso".



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