XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3977
Onorevoli Colleghi! - Le drammatiche stragi di Aci
Castello e Milano ripropongono con forza la questione dei
controlli sulle armi e su chi le possiede.
In Italia circa 900 mila persone hanno il porto d'armi, ma
sono circa 4 milioni coloro che possiedono armi in casa. Non
si tratta di criminalizzare, ma di sapere bene se queste
persone possiedono i requisiti giusti per avere armi o se sia
mutato qualcosa dal tempo in cui hanno ottenuto il porto
d'armi o, ancora, se chi desidera possedere armi ha le carte
in regola.
La presente proposta di legge si propone diversi
obiettivi: colmare una preoccupante lacuna del nostro sistema
legislativo in materia di rilascio e rinnovo del porto d'armi
sia ad uso di difesa personale che per uso di caccia;
consentire ai detentori di armi a vario titolo di sanare la
loro posizione se non in regola con gli adempimenti previsti
dalle norme vigenti; consentire a chi detiene un'arma in casa
regolarmente e non è più interessato a tale detenzione di
poterla consegnare alla pubblica autorità.
In base alla normativa vigente, in particolare ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, per poter
ottenere e per potere rinnovare la licenza di porto d'armi, è
necessario dimostrare (per mezzo di un certificato medico) di
essere in possesso di determinati requisiti psicofisici
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, oggi Ministro
della salute.
Quindi, sia al momento della richiesta sia al momento del
rinnovo annuale è necessario presentare agli uffici medici
competenti (indicati dal citato decreto ministeriale) il
suddetto certificato medico.
Nella realtà, però quelli che sembrerebbero controlli
severi e puntuali, stabiliti non solo al fine di tutelare chi
vuole possedere un'arma, ma soprattutto chi non vuole
possederla, si risolvono in formalità meramente
burocratiche.
Come è possibile allora garantire l'effettiva sussistenza
dei requisiti sia al momento della richiesta sia al momento
del rinnovo? Il controllo pro forma per il rilascio
della licenza, infatti, non rappresenta certo la garanzia di
un benessere psicofisico e di un equilibrio mentale
permanenti. Sono troppo frequenti le tragedie causate da
persone sofferenti di disturbi mentali, comportamentali o
della personalità o da soggetti dipendenti da sostanze
psicotrope, da alcol o da stupefacenti, che, nonostante siano
(evidentemente) privi dei requisiti psicofisici necessari,
possiedono il porto d'armi.
Può accadere che, a causa di una malattia neurologica o
psichiatrica, oppure a causa dell'abuso di alcol o di
stupefacenti, si perdano quella lucidità e quell'equilibrio
considerati presupposti indispensabili per possedere ed
eventualmente usare un'arma.
Chi si preoccupa, allora, di controllare che i suddetti
requisiti esistono e continuano a sussistere anche dopo uno,
cinque, dieci o venti anni dal rilascio della licenza?
Del resto i detentori del porto d'armi per difesa
personale sono selezionati e controllati con cadenza annuale e
il loro esiguo numero totale sul territorio nazionale (circa
45 mila, costante da molti anni) dimostra che il lavoro di
selezione e controllo su queste persone è serio, costante e
continuo. A destare assai più preoccupazione sono le licenze
di tipo sportivo (licenze di trasporto) che coinvolgono,
sembra, circa 800 mila persone. Tali licenze consentono
l'utilizzo dell'arma in poligono o di zone di caccia e vengono
rinnovate ogni sei anni.
La materia della licenza per tiro a volo, regolata da una
legge ormai sorpassata è spesso utilizzata per superare le
difficoltà del rilascio di altro tipo di autorizzazione.
Orbene, la licenza per tiro a volo consente di trasportare su
tutto il territorio nazionale qualsiasi tipo di arma.
L'autorizzazione è inoltre valida per sei anni senza rinnovo
annuale né tantomeno è prevista la presentazione di un
qualsivoglia certificato di idoneità psicofisica o
certificazione giudiziaria. E' pertanto opportuno provvedere
ad una nuova regolamentazione coerente con la finalità
dell'autorizzazione per l'utilizzo di armi a titolo sportivo e
cioè:
1) limitare il trasporto e l'utilizzazione all'ambito
territoriale corrispondente alla provincia di rilascio
(attualmente una licenza rilasciata dal questore di Roma
permette l'utilizzo ed il trasporto su tutto il territorio
nazionale);
2) concedere l'autorizzazione al trasporto e utilizzo in
altra provincia solo per giustificato motivo e previo nulla
osta del questore ricevente;
3) prevedere il rinnovo annuale dell'autorizzazione su
istanza motivata, con certificazione di idoneità psicofisica e
accertamento dei carichi pendenti giudiziari;
4) consentire l'acquisto e l'utilizzo delle sole armi
sportive.
La caccia e il tiro a volo si esercitano con doppiette
calibro 12; perché, dunque i titolari di queste licenze devono
poter acquistare, detenere e trasportare sino al poligono
pistole e carabine che nulla hanno a che vedere con tali
attività? Chi ha il porto di fucile deve acquistare il
fucile.
Per evitare il ripetersi di eventi tanto drammatici quanto
assurdi è necessario risolvere questo grave problema.
A tale fine la presente proposta di legge prevede che i
possessori di armi siano sottoposti periodicamente, oltre ai
controlli di carattere medico e psichiatrico già previsti dal
citato decreto ministeriale, ad un altro controllo, di
carattere prettamente psichiatrico, effettuato da parte di un
collegio medico (composto da tre medici) costituito presso
l'azienda sanitaria locale competente e finalizzato ad
accertare l'assenza di disturbi mentali, della personalità o
comportamentali. Sarà poi il Ministro della salute a fissare,
con proprio decreto, le modalità con cui dovrà svolgersi
l'accertamento.
In questo modo la presente proposta di legge, prevedendo
un ulteriore controllo di carattere medico-psichiatrico,
conferisce dignità legislativa a ciò che finora è stato sempre
disciplinato con decreto ministeriale, proponendosi così
l'importante obiettivo di far sì che il rilascio e il rinnovo
della licenza di porto d'armi non si risolvono più in un atto
meramente burocratico.
Si provvede inoltre a modificare l'articolo 35 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da rendere
obbligatoria, e non come avviene adesso, facoltativa,
l'esibizione al questore del certificato medico ottenuto al
momento del rilascio del nulla osta all'acquisto di un'arma.
Conseguentemente si provvede a modificare il riferimento
contenuto all'articolo 9 della legge n. 110 del 1975 che
disciplina la materia delle armi. Viene inoltre uniformata la
disciplina relativa alla periodicità della presentazione del
certificato medico per il rinnovo del porto d'armi,
attualmente previsto ogni anno per il porto di pistola e ogni
sei anni per il porto di fucile ad uso di caccia. Tale
disposizione risulta incapace e anacronistica se si pensa che
i titolari di licenza di porto di fucile sono in numero
maggiore rispetto a quelli d'arma corta e che i fucili hanno
una capacità offensiva nettamente superiore rispetto alle
pistole.
Riteniamo inoltre fondamentale risolvere il problema più
grande che riguarda la semplice detenzione dell'arma che, ai
sensi dell'articolo 38 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, sfugge ad ogni controllo periodico.
Un punto fondamentale da abolire è che la detenzione di
un'arma possa essere prolungata per 20 o 30 anni senza che
l'autorità competente abbia una lettura aggiornata della
situazione personale del detentore.
Infatti, le persone meno controllate sono quelle che
detengono una pistola in casa, per difesa o collezione, ed
hanno il permesso, appunto, di detenzione di arma da fuoco, ma
non possono portarla con sé. Si tratta di un'autorizzazione
permanente che viene rilasciata senza ulteriori controlli
periodici sulla salute mentale e fisica del detentore.
L'autorizzazione a tenere in casa tali armi per difesa o
per collezione è concessa senza una particolare motivazione;
bastano i requisiti fisici e psichici, ma i controlli non sono
periodici: si tratta di un'autorizzazione permanente,
consegnata dopo la valutazione di tutte le certificazioni,
senza obbligo di rinnovo.
Viene dunque prevista una certificazione annuale con
l'obbligo dell'esibizione all'ufficio di polizia o alla
stazione dei carabinieri presso cui risultano denunciate le
armi, di un certificato medico attestante le condizioni
psicofisiche del detentore.
Inoltre, per quanto riguarda l'idoneità all'uso delle armi
la normativa vigente prevede la semplice certificazione del
congedo militare o la certificazione di un poligono civile
nazionale. Sussistono, tuttavia, molte perplessità circa la
piena conoscenza di un'arma venti anni dopo lo svolgimento del
servizio militare (magari in ambito amministrativo e non
operativo).
Infine, il titolo IV del libro X del codice di procedura
penale disciplina il casellario giudiziale che può essere
meglio definito come una sorta di anagrafe giudiziaria,
nell'ambito della quale vengono annotati i vari provvedimenti
in materia penale, civile e amministrativa riguardanti ogni
singolo individuo.
Prima che la materia venisse novellata dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n.
311, entrato in vigore il 31 marzo 2003, il certificato del
casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 688, comma 1,
del codice di procedura penale, riportava tutte le iscrizioni
esistenti a carico di una determinata persona equiparando, in
tal modo, la pubblica amministrazione all'organo avente
giurisdizione penale.
Con l'adozione del nuovo testo unico, in osservanza di un
preciso criterio direttivo della legge delega, il certificato
del casellario giudiziale, richiedibile dalle amministrazioni
e dai gestori dei pubblici servizi, è stato equiparato a
quello richiesto dagli interessati, distinguendolo nel
contempo da quello che può essere, invece, richiesto
dall'autorità giudiziaria.
Infatti, il certificato richiesto dalle amministrazioni
pubbliche, non fa menzione di una serie di provvedimenti, tra
cui, ad esempio, le sentenze per le quali è stato concesso il
beneficio della non iscrizione nel certificato del casellario
giudiziale ai sensi dell'articolo 175 del codice penale.
Ora nel campo delle autorizzazioni di polizia in materia
di armi, riveste particolare importanza la proiezione esterna
della personalità del soggetto.
Pertanto, a tale riguardo, vanno innanzitutto considerati
non solo i pregiudizi di polizia e la vita anteatta in genere,
ma soprattutto i precedenti penali della persona che abbia
richiesto il titolo di polizia.
Allo stato, infatti, le sentenze di condanna, ai sensi
dell'articolo 175 del codice penale, relative a reati quali,
ad esempio, lesioni, furto, minaccia grave e violenza o
resistenza all'autorità, ostativi al rilascio di
autorizzazioni in materia di armi, non vengono menzionate nel
casellario giudiziale a richiesta della pubblica
amministrazione.
Appare evidente, quindi, che la predetta autorità, non
potendo valutare nell'ambito della propria discrezionalità, la
capacità a delinquere del soggetto richiedente, correrebbe il
rischio di rilasciare la licenza di porto d'armi a persone che
potrebbero abusarne.
Pertanto, si ritiene opportuno che la pubblica
amministrazione venga riequiparata, nella richiesta dei
certificati, all'autorità giudiziaria, così come già previsto
dall'articolo 688, comma 1, del codice di procedura penale.