XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3977
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di
rinnovo e rilascio della licenza di porto d'armi).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987,
n. 89, è sostituito dal seguente:
"1. Alla documentazione richiesta per ottenere la
licenza di porto d'armi per uso difesa personale nonché la
licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere
allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica.
Tale certificato deve essere presentato anche al momento della
rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui
all'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e al momento del rinnovo della licenza di
porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni".
2. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 1-bis. 1. Al momento del rilascio della
licenza di porto d'armi per uso difesa personale, nonché della
licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni
dal rilascio medesimo, l'accertamento dei requisiti psichici
di cui al numero 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è
effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda
unità sanitaria locale competente, composto da tre medici,
pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in
neurologia e psichiatria. Nel caso in cui siano riscontrati
segni anche iniziali di disturbi psico-comportamentali la
licenza è immediatamente revocata ovvero è prescritto il
divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente
per il territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio
decreto, la composizione del collegio medico e le modalità per
lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1".
Art. 2.
(Idoneità al maneggio delle armi).
1. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze
armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero sono
appartenuti ai ruoli del personale civile della pubblica
sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscono il
certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla
competente sezione dell'Unione italiana tiro a segno, al
momento della richiesta di autorizzazione alla detenzione di
armi devono indicare il tipo d'arma utilizzata e l'idoneità al
maneggio da verificare mediante un accertamento tecnico di
conoscenza della stessa, relativo all'utilizzo, alla
manutenzione e alla conservazione dell'arma medesima.
Art. 3.
(Norme per l'esercizio dello sport
del tiro a volo).
1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'esercizio dello sport del tiro a
volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza
delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia
richiesta, apposita licenza che autorizza il porto delle armi
lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di
tiro e viceversa.
2. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisto
e l'utilizzo esclusivo delle sole armi sportive.
3. La licenza ha la durata di un anno ed è rinnovata
su istanza motivata, previa certificazione di idoneità
psicofisica e previo accertamento dei carichi giudiziari
pendenti.
4. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a
titolo sportivo sono autorizzati nel territorio della
provincia in cui la licenza è stata rilasciata. Il trasporto e
l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo in altre province
sono autorizzati esclusivamente per giustificato motivo e
previo nulla osta del questore.
5. La validità della licenza è subordinata al
pagamento della tassa di concessione governativa".
Art. 4.
(Certificato dal casellario giudiziale).
1. Il certificato del casellario giudiziale richiesto
dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi ai
fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla
presente legge contiene tutte le iscrizioni esistenti riferite
al soggetto richiedente ed è equiparato a quello richiesto
dall'autorità giudiziaria.
Art. 5.
(Sanatorie).
1. I detentori di armi comuni da sparo che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non hanno provveduto a
denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto l8 giugno
1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi
delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo
della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
medesima data, sempre che la denuncia avvenga prima
dell'accertamento del reato.
2. Non sono, altresì, punibili coloro che, entro il
termine di cui al comma 1 e prima dell'accertamento del reato,
consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli
esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente
detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di rinnovo della licenza di porto di fucile
per uso di caccia).
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su
domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo
certificato medico di idoneità ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive
modificazioni. Tale licenza non costituisce titolo per
l'acquisto di armi corte, né per la detenzione delle
stesse";
b) il comma 10 è abrogato.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773).
1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma è
subordinato alla presentazione al questore del certificato del
medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico
militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da
malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi
psico-comportamentali nonché da vizi che ne impediscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n.
110, relativo alle autorizzazioni di polizia in materia di
armi).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 9
della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono
obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il
certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
"Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è
tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza,
unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità
psicofisica. Tale certificato deve essere rinnovato
annualmente ed è rilasciato dal collegio medico costituito
presso l'azienda unità sanitaria locale competente, di cui
all'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1989, n. 87, e
successive modificazioni".
Art. 10.
(Consegna delle armi clandestine
o non utilizzate).
1. Coloro che illegalmente o clandestinamente detengono
armi di qualsiasi specie, non sono punibili qualora, non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica
sicurezza più vicino alla località in cui è detenuta l'arma o,
in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per
territorio, che ne rilascia ricevuta. La denuncia e la
consegna sono valide anche senza l'indicazione della
provenienza.
2. Coloro che detengono in casa o in altro luogo di loro
conoscenza armi ereditate o ricevute in donazione, ovvero
detengono armi in virtù di autorizzazione rilasciata
dall'autorità di pubblica sicurezza, e non sono interessati a
proseguire tale possesso, possono consegnarle al più vicino
commissariato di pubblica sicurezza.
Art. 11.
(Anagrafe informatizzata)
1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei
detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali,
provvedono ad istituire una banca dati in cui registrare le
certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione,
del rilascio o del rinnovo di porto d'armi.
2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità
psicofisica ai sensi della normativa vigente in materia di
detenzione, rilascio e rinnovo di porto d'armi sono tenuti a
trasmettere alle questure, nel rispetto della legislazione
vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi
dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o
da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali,
nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la
capacità di intendere e di volere. Nei confronti di tali
soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al
sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi
compresi i fucili per uso di caccia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.