XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3975
Onorevoli Colleghi! - Chiunque scorra il testo del
codice penale, benché le norme ivi contenute siano state
modificate nel tempo, spesso a seguito di pronunce della Corte
costituzionale, vi ritrova talvolta autentiche sopravvivenze
che ricordano l'epoca in cui fu redatto e riflettono il clima
e la tempesta culturale di un regime fascista oppressivo e di
uno Stato autoritario e centralista, quale era l'Italia
all'epoca della stesura del codice. Di qui risulta impellente
la necessità di smantellarne alcune parti e di modificarne
altre, per adeguarle ai nostri giorni.
Per quanto riguarda l'articolo 241, primo comma, del
codice penale ("Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o
l'unità dello Stato") si rileva come esso miri a tutelare
l'integrità e l'indipendenza dello Stato dalla sua
sottoposizione (totale o parziale) alla sovranità di uno Stato
straniero. A tale proposito si ritiene opportuno, anche alla
luce delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 della
Costituzione, precisare maggiormente i limiti della
fattispecie, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui
i fatti diretti a menomare l'indipendenza dello Stato siano
commessi con violenza o minaccia, da un lato per sottolineare
l'evidente gravità e pericolosità che tali fatti devono
assumere, dall'altro per garantire la libera manifestazione
del pensiero. L'espressione "fatti diretti" esplicita
chiaramente come, in rapporto al programma ideato, alla
consistenza dei mezzi predisposti e alla previsione di forze e
mezzi nuovi, la fattispecie penalmente perseguibile sia il
serio inizio di un attacco all'integrità dello Stato, secondo
il prevalente orientamento della giurisprudenza già formatasi
sulla norma in oggetto. La modifica dell'articolo 241 del
codice penale, consistendo in una precisa qualificazione
modale degli atti previsti, permette quindi di definire in
modo specifico la reale portata della norma, prevedendo
altresì una pena variabile tra cinque e dieci anni,
proporzionata alla gravità dei comportamenti adottati, in
luogo del carcere a vita attualmente previsto.
Per lo stesso intento di precisazione dei limiti della
fattispecie e di proporzionalità tra gravità dei comportamenti
e portata della pena, si suggerisce la modifica del primo
comma dell'articolo 289 ("Attentato contro organi
costituzionali e contro le assemblee regionali") del codice
penale, nel senso di specificare che il fatto, oggetto del
reato, debba essere compiuto con violenza, o minaccia e di
prevedere una gradualità della pena, variabile da uno a cinque
anni.
Gli articoli 246 ("Corruzione del cittadino da parte dello
straniero") e 269 ("Attività antinazionale del cittadino
all'estero") del codice penale, dei quali si chiede
l'abrogazione, rappresentano un evidente retaggio del periodo
storico in cui è sorto il codice penale attualmente vigente:
basta infatti verificare l'assenza di tali norme nel
precedente codice penale "Zanardelli" del 1889 e nelle
disposizioni penali degli altri ordinamenti democratici
europei; invece si rilevano norme analoghe nelle "Leggi
tedesche" del 1934, che peraltro sono state abrogate nel 1945,
con la fine del regime nazionalsocialista.
Anche con riguardo all'articolo 290, primo comma,
("Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni
costituzionali e delle Forze armate") del codice penale si
ritiene opportuno introdurre una precisa qualificazione modale
degli atti considerati vilipendiosi per la Repubblica, il
Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale o l'ordine
giudiziario, ovvero deve trattarsi di azioni dispregiative nei
confronti di tali istituzioni.
Le modifiche proposte agli articoli 291 ("Vilipendio alla
nazione italiana"), 292 ("Vilipendio alla bandiera o ad un
altro emblema dello Stato") e 293 ("Circostanza aggravante")
del codice penale, vanno lette nel senso di sostituire norme
ormai anacronistiche. Si propone, infatti, l'abrogazione
dell'articolo 291 e, conseguentemente, dell'articolo 293, dal
momento che quest'ultimo concerne un'aggravante dei reati
previsti nei due articoli precedenti. Con riguardo
all'articolo 292, invece, la reclusione per vilipendio alla
bandiera nazionale sembra oggi una pena eccessiva, soprattutto
se si paragona la fattispecie alle corrispondenti disposizioni
degli altri codici penali d'Europa. A tale scopo si propone di
punire il fatto illecito con la sanzione amministrativa fino a
mille euro e di circoscrivere la punibilità ai casi in cui il
vilipendio alla bandiera nazionale o ad un altro emblema dello
Stato avvenga in occasione di manifestazioni pubbliche o
quando l'emblema nazionale è esposto nella sede di istituzioni
pubbliche. Inoltre sembra opportuno anche specificare che il
vilipendio debba concretizzarsi in atti dispregiativi,
avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione
pubblica.