XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3975




        Onorevoli Colleghi! - Chiunque scorra il testo del codice penale, benché le norme ivi contenute siano state modificate nel tempo, spesso a seguito di pronunce della Corte costituzionale, vi ritrova talvolta autentiche sopravvivenze che ricordano l'epoca in cui fu redatto e riflettono il clima e la tempesta culturale di un regime fascista oppressivo e di uno Stato autoritario e centralista, quale era l'Italia all'epoca della stesura del codice. Di qui risulta impellente la necessità di smantellarne alcune parti e di modificarne altre, per adeguarle ai nostri giorni.
        Per quanto riguarda l'articolo 241, primo comma, del codice penale ("Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato") si rileva come esso miri a tutelare l'integrità e l'indipendenza dello Stato dalla sua sottoposizione (totale o parziale) alla sovranità di uno Stato straniero. A tale proposito si ritiene opportuno, anche alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 della Costituzione, precisare maggiormente i limiti della fattispecie, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui i fatti diretti a menomare l'indipendenza dello Stato siano commessi con violenza o minaccia, da un lato per sottolineare l'evidente gravità e pericolosità che tali fatti devono assumere, dall'altro per garantire la libera manifestazione del pensiero. L'espressione "fatti diretti" esplicita chiaramente come, in rapporto al programma ideato, alla consistenza dei mezzi predisposti e alla previsione di forze e mezzi nuovi, la fattispecie penalmente perseguibile sia il serio inizio di un attacco all'integrità dello Stato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza già formatasi sulla norma in oggetto. La modifica dell'articolo 241 del codice penale, consistendo in una precisa qualificazione modale degli atti previsti, permette quindi di definire in modo specifico la reale portata della norma, prevedendo altresì una pena variabile tra cinque e dieci anni, proporzionata alla gravità dei comportamenti adottati, in luogo del carcere a vita attualmente previsto.
        Per lo stesso intento di precisazione dei limiti della fattispecie e di proporzionalità tra gravità dei comportamenti e portata della pena, si suggerisce la modifica del primo comma dell'articolo 289 ("Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali") del codice penale, nel senso di specificare che il fatto, oggetto del reato, debba essere compiuto con violenza, o minaccia e di prevedere una gradualità della pena, variabile da uno a cinque anni.
        Gli articoli 246 ("Corruzione del cittadino da parte dello straniero") e 269 ("Attività antinazionale del cittadino all'estero") del codice penale, dei quali si chiede l'abrogazione, rappresentano un evidente retaggio del periodo storico in cui è sorto il codice penale attualmente vigente: basta infatti verificare l'assenza di tali norme nel precedente codice penale "Zanardelli" del 1889 e nelle disposizioni penali degli altri ordinamenti democratici europei; invece si rilevano norme analoghe nelle "Leggi tedesche" del 1934, che peraltro sono state abrogate nel 1945, con la fine del regime nazionalsocialista.
        Anche con riguardo all'articolo 290, primo comma, ("Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate") del codice penale si ritiene opportuno introdurre una precisa qualificazione modale degli atti considerati vilipendiosi per la Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, ovvero deve trattarsi di azioni dispregiative nei confronti di tali istituzioni.
        Le modifiche proposte agli articoli 291 ("Vilipendio alla nazione italiana"), 292 ("Vilipendio alla bandiera o ad un altro emblema dello Stato") e 293 ("Circostanza aggravante") del codice penale, vanno lette nel senso di sostituire norme ormai anacronistiche. Si propone, infatti, l'abrogazione dell'articolo 291 e, conseguentemente, dell'articolo 293, dal momento che quest'ultimo concerne un'aggravante dei reati previsti nei due articoli precedenti. Con riguardo all'articolo 292, invece, la reclusione per vilipendio alla bandiera nazionale sembra oggi una pena eccessiva, soprattutto se si paragona la fattispecie alle corrispondenti disposizioni degli altri codici penali d'Europa. A tale scopo si propone di punire il fatto illecito con la sanzione amministrativa fino a mille euro e di circoscrivere la punibilità ai casi in cui il vilipendio alla bandiera nazionale o ad un altro emblema dello Stato avvenga in occasione di manifestazioni pubbliche o quando l'emblema nazionale è esposto nella sede di istituzioni pubbliche. Inoltre sembra opportuno anche specificare che il vilipendio debba concretizzarsi in atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica.




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