XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3975
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 241 del codice penale).
1. Il primo comma dell'articolo 24l del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque commette, con violenza o minaccia, fatti diretti
a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso
alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni".
Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 246
del codice penale).
1. L'articolo 246 del codice penale è abrogato.
Art. 3.
(Abrogazione dell'articolo 269
del codice penale).
1. L'articolo 269 del codice penale è abrogato.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 289 del codice penale).
1. Il primo comma dell'articolo 289 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora
non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un
fatto, con violenza o minaccia, diretto a impedire, in tutto o
in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo
l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite
dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o
alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali
l'esercizio delle loro funzioni".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 290
del codice penale).
1. Il primo comma dell'articolo 290 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque vilipende, pubblicamente e con atti
dispregiativi, la Repubblica, le Assemblee legislative o una
di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale o
l'ordine giudiziario è punito con la reclusione fino ad un
mese".
Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 291
del codice penale).
1. L'articolo 291 del codice penale è abrogato.
Art. 7.
(Vilipendio alla bandiera o ad altro
emblema dello Stato).
1. Chiunque vilipende con atti dispregiativi, avvenuti
pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica, la
bandiera della Repubblica o un altro emblema dello Stato,
esposti in occasione di una manifestazione pubblica o nella
sede di una istituzione pubblica, è punito con la sanzione
amministrativa fino a mille euro.
2. Agli effetti del presente articolo, per bandiera
nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato.
Art. 8.
(Abrogazione dell'articolo 292
del codice penale).
1. L'articolo 292 del codice penale è abrogato.
Art. 9.
(Abrogazione dell'articolo 293
del codice penale).
1. L'articolo 293 del codice penale è abrogato.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.