XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3972




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a fornire una risposta articolata ed efficace al bisogno, sempre più avvertito, di introdurre nel nostro ordinamento strumenti giuridici idonei a consentire ai genitori o agli altri soggetti interessati di destinare, eventualmente mortis causa, una parte del proprio patrimonio all'obiettivo dell'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap ovvero del mantenimento, dell'istruzione e del sostegno economico dei discendenti.
        L'ordinamento vigente non contempla istituti idonei allo scopo. In particolare, non è prevista una apposita disciplina, sotto il profilo civilistico e fiscale, per la costituzione, ai fini del perseguimento degli obiettivi richiamati, di una massa patrimoniale separata rispetto al patrimonio generale del disponente, gestita secondo criteri e regole atti ad assicurare la corretta ed effettiva destinazione del patrimonio al conseguimento dello scopo.
        La diffusa consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di un intervento in materia è resa evidente dalla presentazione di diverse proposte di legge, sia nel corso della precedente che della attuale legislatura.
        Alcune di tali proposte di legge, in particolare, hanno prospettano l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto anglosassone del trust, segnatamente ai fini del mantenimento dei soggetti portatori di gravi handicap.
        La compatibilità del trust con il nostro ordinamento giuridico appare, tuttavia, dubbia, come evidenziato da autorevole dottrina e dagli elementi emersi dalla approfondita istruttoria operata nella scorsa legislatura dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati in sede di esame di alcune proposte di legge concernenti il trust e le società fiduciarie.
        In ogni caso, il trust, proprio perché proveniente da un'altra tradizione giuridica, presenterebbe il rischio di risultare di applicazione non agevole e diretta per i soggetti interessati, soprattutto se di modeste disponibilità economiche, vanificando gli obiettivi sociali posti alla base della disciplina che si intende introdurre.
        La presente proposta di legge, invece, intende privilegiare la definizione di una disciplina che, pur essendo per molti aspetti profondamente innovativa, appare sicuramente coerente con il nostro sistema civilistico e fiscale e, quindi, di più immediata e agevole fruibilità per i soggetti interessati.
        Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 1 prevede la possibilità di istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti.
        Il patrimonio costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, il soggetto che destina i beni per le finalità indicate, e del gestore, il soggetto investito della amministrazione dei medesimi beni.
        In tal modo, si assicura la separazione patrimoniale necessaria ai fini della effettiva ed esclusiva utilizzazione dei beni in esso ricompresi e delle utilità da esso traibili nell'interesse del beneficiario.
        Il ricorso alla costituzione di patrimoni destinati al perseguimento di specifiche finalità non costituisce, peraltro, una assoluta novità per il nostro ordinamento. Merita ricordare, infatti, che il nuovo 2447-bis del codice civile, introdotto nell'ambito della riforma delle società di capitali e cooperative, di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003, consente alla società di costituire "uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare". Ai sensi dell'articolo 2447-quinquies, il patrimonio destinato gode di autonomia rispetto al patrimonio della società, in quanto i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare.
        Con la proposta di legge in esame viene proposto, con gli opportuni adattamenti, un analogo strumento inteso non allo svolgimento dell'attività di impresa relativamente ad uno specifico affare ma, appunto, alle finalità di assistenza e di mantenimento dei soggetti portatori di handicap o dei discendenti.
        L'articolo 2 definisce i requisiti di forma e di contenuto dell'atto istitutivo del patrimonio destinato. I requisiti tengono conto, per un verso, della peculiarità del regime giuridico e fiscale del patrimonio e, per altro verso, dell'esigenza di assicurare la corretta gestione del patrimonio stesso.
        Sotto il primo profilo, si stabilisce che l'atto istitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
        Sotto il secondo profilo, si prevede che l'atto istitutivo deve:

                a) imporre al gestore l'obbligo di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori di gravi handicap o di discendenti;

                b) consentire al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio è stato istituito. Tale previsione risponde all'obiettivo di assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del patrimonio destinato;

                c) contenere, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori, con il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui la costituzione del patrimonio destinato sia avvenuta mortis causa, un adeguato strumento di controllo sulla gestione del patrimonio.

        Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati, quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di gravi handicap hanno durata corrispondente alla vita del beneficiario. Si rimette all'atto costitutivo di stabilire, alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni ad un destinatario finale indicato dal disponente.
        Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l'atto costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a venticinque anni e indicare il destinatario finale, eventualmente diverso dal beneficiario.
        L'articolo 3 disciplina puntualmente i compiti del gestore, stabilendo che esso deve:

            comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

            assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

            adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

        Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il tutore, si è ritenuto, inoltre, di stabilire l'obbligo del gestore, se diverso dal disponente, di presentare un rendiconto annuale al supervisore.
        L'attività del gestore si intende prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Al fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia, che, ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
        L'articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i beneficiari e chiunque vi abbia interesse possano adire il tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un nuovo gestore.
        Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei patrimoni destinati. Si è ritenuto, peraltro, opportuno precisare, all'articolo 1, comma 2, al fine di garantire la coerenza e la sistematicità dell'ordinamento, che le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1^ gennaio 2004, in attesa della attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge delega n. 80 del 2003.
        L'articolo 5, in particolare, prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato.
        L'articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni separati ai fini delle imposte sui redditi.
        In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai patrimoni destinati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'applicazione, ove previste dalla normativa vigente, delle imposte sostitutive.
        In secondo luogo, si stabilisce che l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora il patrimonio:

                a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi handicap, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

                b) l'atto istitutivo preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti al termine della destinazione.

        L'articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria dei maggiori oneri che potrebbero derivare dal provvedimento.




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