XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3972
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
intesa a fornire una risposta articolata ed efficace al
bisogno, sempre più avvertito, di introdurre nel nostro
ordinamento strumenti giuridici idonei a consentire ai
genitori o agli altri soggetti interessati di destinare,
eventualmente mortis causa, una parte del proprio
patrimonio all'obiettivo dell'autosufficienza economica dei
soggetti portatori di gravi handicap ovvero del
mantenimento, dell'istruzione e del sostegno economico dei
discendenti.
L'ordinamento vigente non contempla istituti idonei allo
scopo. In particolare, non è prevista una apposita disciplina,
sotto il profilo civilistico e fiscale, per la costituzione,
ai fini del perseguimento degli obiettivi richiamati, di una
massa patrimoniale separata rispetto al patrimonio generale
del disponente, gestita secondo criteri e regole atti ad
assicurare la corretta ed effettiva destinazione del
patrimonio al conseguimento dello scopo.
La diffusa consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza
di un intervento in materia è resa evidente dalla
presentazione di diverse proposte di legge, sia nel corso
della precedente che della attuale legislatura.
Alcune di tali proposte di legge, in particolare, hanno
prospettano l'introduzione nel nostro ordinamento
dell'istituto anglosassone del trust, segnatamente ai
fini del mantenimento dei soggetti portatori di gravi
handicap.
La compatibilità del trust con il nostro ordinamento
giuridico appare, tuttavia, dubbia, come evidenziato da
autorevole dottrina e dagli elementi emersi dalla approfondita
istruttoria operata nella scorsa legislatura dalla VI
Commissione finanze della Camera dei deputati in sede di esame
di alcune proposte di legge concernenti il trust e le
società fiduciarie.
In ogni caso, il trust, proprio perché proveniente
da un'altra tradizione giuridica, presenterebbe il rischio di
risultare di applicazione non agevole e diretta per i soggetti
interessati, soprattutto se di modeste disponibilità
economiche, vanificando gli obiettivi sociali posti alla base
della disciplina che si intende introdurre.
La presente proposta di legge, invece, intende
privilegiare la definizione di una disciplina che, pur essendo
per molti aspetti profondamente innovativa, appare sicuramente
coerente con il nostro sistema civilistico e fiscale e,
quindi, di più immediata e agevole fruibilità per i soggetti
interessati.
Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 1 prevede
la possibilità di istituire un patrimonio separato, vincolato
allo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei
soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno
economico dei discendenti.
Il patrimonio costituisce una massa distinta rispetto al
patrimonio del disponente, il soggetto che destina i beni per
le finalità indicate, e del gestore, il soggetto investito
della amministrazione dei medesimi beni.
In tal modo, si assicura la separazione patrimoniale
necessaria ai fini della effettiva ed esclusiva utilizzazione
dei beni in esso ricompresi e delle utilità da esso traibili
nell'interesse del beneficiario.
Il ricorso alla costituzione di patrimoni destinati al
perseguimento di specifiche finalità non costituisce,
peraltro, una assoluta novità per il nostro ordinamento.
Merita ricordare, infatti, che il nuovo 2447-bis del
codice civile, introdotto nell'ambito della riforma delle
società di capitali e cooperative, di cui al decreto
legislativo n. 6 del 2003, consente alla società di costituire
"uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusiva ad uno specifico affare". Ai sensi dell'articolo
2447-quinquies, il patrimonio destinato gode di
autonomia rispetto al patrimonio della società, in quanto i
creditori della società non possono far valere alcun diritto
sul patrimonio destinato allo specifico affare.
Con la proposta di legge in esame viene proposto, con gli
opportuni adattamenti, un analogo strumento inteso non allo
svolgimento dell'attività di impresa relativamente ad uno
specifico affare ma, appunto, alle finalità di assistenza e di
mantenimento dei soggetti portatori di handicap o dei
discendenti.
L'articolo 2 definisce i requisiti di forma e di contenuto
dell'atto istitutivo del patrimonio destinato. I requisiti
tengono conto, per un verso, della peculiarità del regime
giuridico e fiscale del patrimonio e, per altro verso,
dell'esigenza di assicurare la corretta gestione del
patrimonio stesso.
Sotto il primo profilo, si stabilisce che l'atto
istitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Sotto il secondo profilo, si prevede che l'atto istitutivo
deve:
a) imporre al gestore l'obbligo di destinare ogni
reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento,
all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori
di gravi handicap o di discendenti;
b) consentire al gestore di alienare i beni
oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo
ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio
è stato istituito. Tale previsione risponde all'obiettivo di
assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del
patrimonio destinato;
c) contenere, ove il disponente non rivesta la
qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti
supervisori, con il diritto di agire per ottenere
l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La
disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui
la costituzione del patrimonio destinato sia avvenuta
mortis causa, un adeguato strumento di controllo sulla
gestione del patrimonio.
Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati,
quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di gravi
handicap hanno durata corrispondente alla vita del
beneficiario. Si rimette all'atto costitutivo di stabilire,
alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al
disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di
quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di
detti beni ad un destinatario finale indicato dal
disponente.
Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l'atto
costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a
venticinque anni e indicare il destinatario finale,
eventualmente diverso dal beneficiario.
L'articolo 3 disciplina puntualmente i compiti del
gestore, stabilendo che esso deve:
comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia
e con correttezza;
assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di
destinazione;
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei
soggetti interessati.
Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il
tutore, si è ritenuto, inoltre, di stabilire l'obbligo del
gestore, se diverso dal disponente, di presentare un
rendiconto annuale al supervisore.
L'attività del gestore si intende prestata a titolo
gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Al
fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia,
che, ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere
sempre prestata a titolo gratuito.
L'articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere
processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i
beneficiari e chiunque vi abbia interesse possano adire il
tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di
inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In
tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un
nuovo gestore.
Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei
patrimoni destinati. Si è ritenuto, peraltro, opportuno
precisare, all'articolo 1, comma 2, al fine di garantire la
coerenza e la sistematicità dell'ordinamento, che le
disposizioni di natura tributaria contenute nella legge
entrano in vigore a decorrere dalla data del 1^ gennaio 2004,
in attesa della attuazione della riforma del sistema fiscale
statale di cui alla legge delega n. 80 del 2003.
L'articolo 5, in particolare, prevede l'applicazione in
misura fissa dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni
del patrimonio destinato.
L'articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni
separati ai fini delle imposte sui redditi.
In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai
patrimoni destinati all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, con l'applicazione, ove previste dalla normativa
vigente, delle imposte sostitutive.
In secondo luogo, si stabilisce che l'attribuzione di beni
relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati
non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze,
qualora il patrimonio:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai
soggetti portatori di gravi handicap, ovvero il
mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei
discendenti;
b) l'atto istitutivo preveda la restituzione di
tali beni o di quelli esistenti al termine della
destinazione.
L'articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria
dei maggiori oneri che potrebbero derivare dal
provvedimento.