XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3972
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate:
a) a favorire l'autosufficienza economica dei
soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
b) a favorire il mantenimento, l'istruzione e il
sostegno economico di discendenti.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella
presente legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1^
gennaio 2004, nelle more del completamento dell'attuazione
della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) disponente: il soggetto che destina beni agli
scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) gestore: il soggetto investito della
amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma
1, lettere a) e b);
c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è
disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma
1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può
costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi
dell'articolo 2.
6. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce
una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del
gestore.
Art. 2.
(Destinazione di beni in favore di soggetti portatori di
gravi handicap e di discendenti).
1. La destinazione negoziale di beni in favore dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al
comma 5 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente
legge.
2. La destinazione negoziale si considera in favore di
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), qualora l'atto:
a) imponga al gestore di destinare ogni reddito
del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento,
all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata, ovvero da testamento;
c) contenga l'accettazione dell'incarico da parte
del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con
atto a causa di morte;
d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto
della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta
necessaria per le finalità di cui alla lettera a);
e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità
di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori,
ai quali sia attribuito il diritto di agire per ottenere
l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;
f) relativamente ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli
stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi,
dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento,
ovvero l'attribuzione di detti beni ad un destinatario finale
indicato dal disponente;
g) relativamente ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non
superiore a venticinque anni, nonché l'indicazione di un
destinatario finale se diverso dal beneficiario.
Art. 3.
(Svolgimento dei compiti del gestore).
1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore
deve:
a) comportarsi con la diligenza del buon padre di
famiglia e con correttezza;
b) assicurare una sana amministrazione dei beni
oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i
diritti dei soggetti interessati.
2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a
presentare un rendiconto annuale al supervisore.
3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante
comunicazione in forma scritta con data certa al disponente
ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in
carico sino alla nomina del nuovo gestore.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è
nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In
assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale in
camera di consiglio su istanza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi
abbia interesse.
5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito
salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il
gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre
prestata a titolo gratuito.
Art. 4.
(Disposizioni processuali).
1. Il tribunale in camera di consiglio:
a) pronuncia la revoca del gestore, in caso di
inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3;
b) nomina, nel caso di cui alla lettera a),
sentito il disponente, un nuovo gestore.
2. Il ricorso può essere proposto dal disponente, dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
e), e da chiunque vi abbia interesse.
3. Ai fini di cui al presente articolo, in deroga alle
disposizioni del codice di procedura civile, è competente il
tribunale del luogo di residenza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).
1. Dopo l'articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Per gli atti negoziali relativi ai
beni del patrimonio destinato allo scopo esclusivo di favorire
l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, ovvero di favorire il
mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei
discendenti imposta in misura fissa".
2. All'articolo 11, comma 1, della tariffa, parte I,
allegata al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e 11-ter"
sono inserite le seguenti: "atti pubblici e scritture private
autenticate in relazione alla destinazione negoziale di beni
allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica
dei soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno
economico dei discendenti che contengano la nomina del
gestore, l'accettazione dell'ufficio da parte del medesimo,
ovvero le sue dimissioni;".
3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Per la trascrizione di atti relativi ai beni
del patrimonio destinato, nonché per la trascrizione del
vincolo, ove a destinazione negoziale dei beni abbia come
scopo esclusivo il sostegno ai soggetti disabili di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico
dei discendenti, l'imposta è dovuta in misura fissa".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le
volture eseguite in dipendenza degli atti indicati
all'articolo 2, comma 2-ter".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi).
1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi
derivanti dai beni oggetto di destinazione nell'interesse dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), si considerano conseguiti dal patrimonio destinato.
Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive
dovute.
2. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"Art. 5-bis. (Redditi dei patrimoni destinati) - 1.
Sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone
fisiche i redditi prodotti dai patrimoni destinati il cui
scopo esclusivo è garantire il sostegno ai soggetti portatori
di gravi handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, ovvero favorire il
mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei
discendenti".
3. All'articolo 54 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, l'attribuzione di beni relativi all'impresa
di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo
di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai
soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico
dei discendenti;
b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui
all'alinea o di quelli esistenti al termine della
destinazione".
4. All'articolo 81 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui
al presente articolo, il trasferimento di beni a patrimoni
destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di
minusvalenze, qualora:
a) la destinazione negoziale dei beni abbia quale
scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, ovvero il mantenimento,
l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui
all'alinea o di quelli esistenti al termine della
destinazione".
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.