XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3971




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge reca disposizioni indifferibili, finalizzate ad assicurare un adeguato livello dei servizi destinati agli studenti delle università, ad ampliare per le università e gli enti di ricerca la possibilità di assumere personale a tempo determinato già disposta dalla normativa vigente, nonché a consentire l'accesso agli esami di Stato, in una sessione straordinaria loro riservata, ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, la cui formazione sia iniziata anteriormente al 1^ novembre 1993.
        Più precisamente, il provvedimento si propone, nel quadro del rafforzamento e della razionalizzazione del sistema universitario italiano, di fornire strumenti finanziari di sostegno che assicurino un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, il potenziamento della mobilità internazionale degli studenti stessi, l'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica (articolo 1).
        Va precisato che, per l'anno 2003 ed al fine del raggiungimento di specifici obiettivi, il provvedimento prevede la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, del fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (articolo 1, comma 1), nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca (comma 2) ed agli investimenti per la ricerca di base (comma 3).
        Il ricorso a tali forme di finanziamento è da collegare con i tagli apportati in bilancio ai fondi per il diritto allo studio e con la contrazione delle risorse, in conseguenza degli incrementi di attività richiesti dalla riforma degli ordinamenti didattici.
        Tali tagli e incrementi dei costi hanno determinato una contrazione dei servizi agli studenti, nonché un ridimensionamento della mobilità studentesca internazionale, già svantaggiata nel raffronto con la mobilità degli studenti stranieri, ed altresì una riduzione degli assegni di ricerca e delle borse finalizzate ai dottorati di ricerca; ne consegue che alla nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in esame occorre provvedere con assoluta urgenza.
        L'articolo 2 del decreto-legge prevede la soppressione del quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (comma 1) e l'introduzione, nel medesimo articolo, del comma 13-bis (comma 2); viene così ampliata la portata della norma vigente quanto ai soggetti beneficiari e alla possibilità di assunzioni di personale a tempo determinato oltre il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio l999-2001; tali modifiche sono determinate da varie esigenze legate alle riforme strutturali in atto nel settore della ricerca e della formazione.
        Nel citato comma 13-bis sono elencate, altresì, tutte le istituzioni che beneficiano non solo di quanto già disposto dalla norma vigente, ma anche della facoltà di assunzione a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, senza oneri finanziari a carico dello Stato.
        L'articolo 3 prevede, infine, che con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca venga indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993. Tale sessione straordinaria si rende infatti necessaria al fine di consentire ai predetti laureati l'acquisizione dell'abilitazione professionale entro il termine ultimo del 1^ novembre 2003, fissato dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001.
        Il decreto-legge si compone di tre articoli.
        L'articolo 1 prevede una mera rifinalizzazione dei fondi destinati dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, per l'incentivazione dell'impegno didattico del personale docente e ricercatore, nonché per l'attivazione degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di riservare una quota dei fondi già iscritti in bilancio per la concessione delle borse di studio di dottorato di ricerca (comma 1, lettera c).
        L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per consentire alle università e agli enti di ricerca di assumere personale a tempo determinato oltre il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 1999-2001. La disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto gli stessi ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali o con imprese o su fondi acquisiti autonomamente dalle predette istituzioni senza alcun aggravio dei propri bilanci.
        Infine, per quanto concerne l'articolo 3 non sussistono oneri finanziari aggiuntivi in quanto le spese per l'organizzazione della sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale iniziato anteriormente al 1^ novembre 1993, sono a carico degli ordinari stanziamenti previsti nei bilanci delle università presso cui si svolgono i medesimi esami.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          E' soppresso il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel contempo è introdotto il comma 13-bis, che amplia il numero dei soggetti e le possibilità di assunzioni a tempo determinato attualmente previste dal soppresso quarto periodo.


B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario. L'articolo 3 rappresenta l'attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 2001/19/CE, relativamente alla professione di farmacista.


C) Impatto costituzionale.

          Non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e sulle autonomie locali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Per quanto attiene agli elementi di impatto i destinatari sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e, quali beneficiari indiretti, gli studenti universitari, nonché i laureati quadriennali in farmacia che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993.
          Il provvedimento riguarda altresì gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale.
          Sono individuati strumenti finanziari a sostegno dei servizi destinati agli studenti.
          E' previsto inoltre che, per l'anno 2003, le istituzioni elencate nell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame beneficino di speciali condizioni in ordine alla possibilità di assunzione di personale a tempo determinato. A tale fine viene ampliata la portata dell'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
          Infine, è prevista l'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Nel quadro del rafforzamento e della realizzazione del sistema universitario italiano, il provvedimento si propone di realizzare il potenziamento della mobilità internazionale degli studenti, l'incentivazione della iscrizione a nuovi corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e, per l'anno 2003, di destinare le risorse disponibili presso gli atenei, riservate all'incentivazione dei docenti e non ancora utilizzate, a sopperire agli oneri indifferibili delle stesse università.
          Il provvedimento intende inoltre fronteggiare situazioni collegate con le trasformazioni strutturali in corso nel settore della ricerca e della formazione.
          Infine, il provvedimento è finalizzato a consentire l'acquisizione dell'abilitazione alla professione di farmacista ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre 1993.
C) Modalità e tempi dell'intervento.

          Per il raggiungimento degli obiettivi, il decreto-legge prevede, per l'anno 2003 ed a regime a decorrere dal 2004, la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, del fondo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca ed agli investimenti per la ricerca di base.
          Quanto alla stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato, gli effetti dell'intervento sono limitati all'anno 2003. Non sono previste specifiche procedure, oltre alla normale stipulazione di contratti a tempo determinato.
          Infine, quanto alla sessione riservata degli esami di Stato, è previsto che essa venga indetta entro il 30 ottobre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE.


D) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione.

          Le disposizioni non prevedono l'affidamento di compiti specifici al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o ad altri Ministeri, né la creazione di particolari strutture amministrative e procedimenti.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127).


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 34. (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)

(omissis).

          13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

(omissis).




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