XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3971
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge reca
disposizioni indifferibili, finalizzate ad assicurare un
adeguato livello dei servizi destinati agli studenti delle
università, ad ampliare per le università e gli enti di
ricerca la possibilità di assumere personale a tempo
determinato già disposta dalla normativa vigente, nonché a
consentire l'accesso agli esami di Stato, in una sessione
straordinaria loro riservata, ai laureati in farmacia con
percorso formativo quadriennale, la cui formazione sia
iniziata anteriormente al 1^ novembre 1993.
Più precisamente, il provvedimento si propone, nel quadro
del rafforzamento e della razionalizzazione del sistema
universitario italiano, di fornire strumenti finanziari di
sostegno che assicurino un adeguato livello di servizi
destinati agli studenti, il potenziamento della mobilità
internazionale degli studenti stessi, l'incentivazione delle
iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, l'incremento del numero dei giovani
dotati di elevata qualificazione scientifica (articolo 1).
Va precisato che, per l'anno 2003 ed al fine del
raggiungimento di specifici obiettivi, il provvedimento
prevede la ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e
modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei
rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, del fondo di cui agli articoli 4
e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (articolo 1, comma 1),
nonché l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati
al finanziamento delle borse di studio per i dottorati di
ricerca (comma 2) ed agli investimenti per la ricerca di base
(comma 3).
Il ricorso a tali forme di finanziamento è da collegare
con i tagli apportati in bilancio ai fondi per il diritto allo
studio e con la contrazione delle risorse, in conseguenza
degli incrementi di attività richiesti dalla riforma degli
ordinamenti didattici.
Tali tagli e incrementi dei costi hanno determinato una
contrazione dei servizi agli studenti, nonché un
ridimensionamento della mobilità studentesca internazionale,
già svantaggiata nel raffronto con la mobilità degli studenti
stranieri, ed altresì una riduzione degli assegni di ricerca e
delle borse finalizzate ai dottorati di ricerca; ne consegue
che alla nuova finalizzazione prevista dal provvedimento in
esame occorre provvedere con assoluta urgenza.
L'articolo 2 del decreto-legge prevede la soppressione del
quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (comma 1) e l'introduzione, nel medesimo
articolo, del comma 13-bis (comma 2); viene così
ampliata la portata della norma vigente quanto ai soggetti
beneficiari e alla possibilità di assunzioni di personale a
tempo determinato oltre il limite del 90 per cento della spesa
media annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio
l999-2001; tali modifiche sono determinate da varie esigenze
legate alle riforme strutturali in atto nel settore della
ricerca e della formazione.
Nel citato comma 13-bis sono elencate, altresì,
tutte le istituzioni che beneficiano non solo di quanto già
disposto dalla norma vigente, ma anche della facoltà di
assunzione a tempo determinato per l'attuazione di progetti di
ricerca, senza oneri finanziari a carico dello Stato.
L'articolo 3 prevede, infine, che con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
venga indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista, riservata ai laureati con percorso
formativo quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione
anteriormente al 1^ novembre 1993. Tale sessione straordinaria
si rende infatti necessaria al fine di consentire ai predetti
laureati l'acquisizione dell'abilitazione professionale entro
il termine ultimo del 1^ novembre 2003, fissato dalla
direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2001.
Il decreto-legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede una mera rifinalizzazione dei fondi
destinati dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, per
l'incentivazione dell'impegno didattico del personale docente
e ricercatore, nonché per l'attivazione degli assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il medesimo articolo prevede, altresì,
la possibilità di riservare una quota dei fondi già iscritti
in bilancio per la concessione delle borse di studio di
dottorato di ricerca (comma 1, lettera c).
L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per consentire alle università
e agli enti di ricerca di assumere personale a tempo
determinato oltre il limite del 90 per cento della spesa media
annua sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio
1999-2001. La disposizione non comporta oneri finanziari
aggiuntivi, in quanto gli stessi ricadono su fondi derivanti
da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali o
con imprese o su fondi acquisiti autonomamente dalle predette
istituzioni senza alcun aggravio dei propri bilanci.
Infine, per quanto concerne l'articolo 3 non sussistono
oneri finanziari aggiuntivi in quanto le spese per
l'organizzazione della sessione straordinaria di esami di
Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista,
riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale iniziato anteriormente al 1^ novembre 1993, sono
a carico degli ordinari stanziamenti previsti nei bilanci
delle università presso cui si svolgono i medesimi esami.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
E' soppresso il quarto periodo del comma 13 dell'articolo
34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel contempo è
introdotto il comma 13-bis, che amplia il numero dei
soggetti e le possibilità di assunzioni a tempo determinato
attualmente previste dal soppresso quarto periodo.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del decreto-legge non presentano profili
di incompatibilità con il diritto comunitario. L'articolo 3
rappresenta l'attuazione delle disposizioni dettate dalla
direttiva 2001/19/CE, relativamente alla professione di
farmacista.
C) Impatto costituzionale.
Non si ravvisano aspetti di impatto costituzionale.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo
regionale e sulle autonomie locali.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Per quanto attiene agli elementi di impatto i destinatari
sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, le università e, quali beneficiari indiretti, gli
studenti universitari, nonché i laureati quadriennali in
farmacia che hanno iniziato la loro formazione anteriormente
al 1^ novembre 1993.
Il provvedimento riguarda altresì gli enti di ricerca,
l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale.
Sono individuati strumenti finanziari a sostegno dei
servizi destinati agli studenti.
E' previsto inoltre che, per l'anno 2003, le istituzioni
elencate nell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame
beneficino di speciali condizioni in ordine alla possibilità
di assunzione di personale a tempo determinato. A tale fine
viene ampliata la portata dell'articolo 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Infine, è prevista l'indizione di una sessione
straordinaria di esami di Stato riservata ai laureati in
farmacia con percorso formativo quadriennale, che hanno
iniziato la loro formazione anteriormente al 1^ novembre
1993.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Nel quadro del rafforzamento e della realizzazione del
sistema universitario italiano, il provvedimento si propone di
realizzare il potenziamento della mobilità internazionale
degli studenti, l'incentivazione della iscrizione a nuovi
corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario, l'incremento del numero dei giovani dotati di
elevata qualificazione scientifica e, per l'anno 2003, di
destinare le risorse disponibili presso gli atenei, riservate
all'incentivazione dei docenti e non ancora utilizzate, a
sopperire agli oneri indifferibili delle stesse università.
Il provvedimento intende inoltre fronteggiare situazioni
collegate con le trasformazioni strutturali in corso nel
settore della ricerca e della formazione.
Infine, il provvedimento è finalizzato a consentire
l'acquisizione dell'abilitazione alla professione di
farmacista ai laureati in farmacia con percorso formativo
quadriennale, che hanno iniziato la loro formazione
anteriormente al 1^ novembre 1993.
C) Modalità e tempi dell'intervento.
Per il raggiungimento degli obiettivi, il decreto-legge
prevede, per l'anno 2003 ed a regime a decorrere dal 2004, la
ripartizione tra gli atenei, secondo criteri e modalità
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei
rettori delle università italiane e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, del fondo di cui agli articoli 4
e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché
l'utilizzazione di quote assegnate ai fondi riservati al
finanziamento delle borse di studio per i dottorati di ricerca
ed agli investimenti per la ricerca di base.
Quanto alla stipulazione di contratti di assunzione a
tempo determinato, gli effetti dell'intervento sono limitati
all'anno 2003. Non sono previste specifiche procedure, oltre
alla normale stipulazione di contratti a tempo determinato.
Infine, quanto alla sessione riservata degli esami di
Stato, è previsto che essa venga indetta entro il 30 ottobre
2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva
2001/19/CE.
D) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e
sull'attività della pubblica amministrazione.
Le disposizioni non prevedono l'affidamento di compiti
specifici al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca o ad altri Ministeri, né la creazione di
particolari strutture amministrative e procedimenti.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127).
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 34. (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
(omissis).
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per
cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per
l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per
l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale
italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da
contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di
cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
(omissis).