XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3971
Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003.
Disposizioni urgenti per le università e gli enti di
ricerca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le
università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi
agli studenti, al potenziamento della mobilità
interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione
delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei
giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di consentire agli enti di ricerca ed alle università di
assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio
dello Stato;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza
di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per
l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano
conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso
formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1^ novembre
1993, di concludere la formazione anteriormente al 1^ novembre
2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2001;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari
e per favorirne la mobilità).
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di
"Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti" e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei
in base a criteri e modalità determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed
il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il
perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le
finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di
borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai
corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione
delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge
19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione, in determinate aree
scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione
interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del
Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di
studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene
riservata anche una quota percentuale delle risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210.
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e
b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle
dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle
università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002,
derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per
gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le
stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli
studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
(Disposizioni per il funzionamento delle università
e degli enti di ricerca).
1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca,
l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni
di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su
fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed
internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le
medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di
personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di
ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli
enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
università".
Articolo 3.
(Sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione alla professione di farmacista).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo
comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con
decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con
ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai
laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i
quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1^
novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico
delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.