XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3967
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce con la finalità di sancire la natura di diritto
soggettivo alla formazione in attuazione dell'articolo 3,
secondo comma, della Costituzione: "E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese".
Con la presente proposta di legge si intende pertanto
attribuire ad ogni persona la possibilità di accedere a
servizi che le consentano di accrescere il proprio valore
sociale in modo coerente con le proprie caratteristiche e
volontà, al fine di inserirsi in modo soddisfacente nella
realtà sociale, economica e lavorativa.
I diritti di formazione, quali diritti soggettivi,
postulano il primato della persona rispetto all'organizzazione
e agli "imperativi di sistema".
Tale iniziativa è di notevole importanza ed è stata
assunta sulla base del lavoro di una grande associazione come
le Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) che ne ha
promosso il contenuto e la richiesta di sottoscriverla a circa
100.000 cittadini italiani.
Nei nuovi modelli di produzione che si vanno diffondendo,
le persone diventano centrali per generare e valorizzare le
conoscenze. Il sapere diventa un fattore chiave della
produttività, in quanto l'innovazione di prodotto (ad esempio
un nuovo servizio) e di processo (una diversa e più efficiente
organizzazione produttiva finalizzata alla produzione del
medesimo prodotto) deriva in gran parte dalla conoscenza e
dalla creatività dell'individuo. Il sistema
economico-produttivo è sempre più caratterizzato da veloci
cambiamenti tecnologici e organizzativi, di conseguenza il
lavoratore può correre il rischio della perdita del posto di
lavoro o dell'emarginazione produttiva, attraverso il
mobbing (la discriminazione sul luogo di lavoro) e/o i
prepensionamenti, se non adegua le proprie conoscenze alle
nuove modalità produttive. Oltre alle tutele previste dalla
legge e dal sindacato, la principale difesa per il lavoratore
è il patrimonio di conoscenza, di esperienza e di capacità
relazionale acquisito durante il percorso formativo e
lavorativo.
E', quindi, importante, al fine di promuovere una
flessibilità sostenibile, che il lavoro consenta il maggior
grado di apprendimento possibile, e che vi sia la possibilità
per il lavoratore, lungo l'arco della sua vita, di avere
ripetute occasioni formative, flessibili e compatibili con la
sua occupazione e con le mutazioni del mercato.
La formazione permanente, e anche l'apprendimento
permanente sul lavoro (long life learning) sono
importanti anche per le aziende, perché rendono i lavoratori
capaci di fronteggiare meglio le possibili future innovazioni
tecnologiche.
L'eventuale estensione della formazione continua a tutti i
lavoratori implica anche dei risultati positivi in termini di
equità, in quanto esistono delle differenze di retribuzione
tra gruppi simili di lavoratori ma sottoposti a diversi
processi di formazione continua.
In sintesi, sembra opportuno adottare nuove formulazioni e
"contaminazioni" che potrebbero essere riassunte dallo
slogan "più lavoro nella formazione e più formazione nel
lavoro".
Ma a fronte di una plurizzazione del lavoro e di una
disoccupazione diffusa, non solo tra i giovani ma anche tra
gli adulti, appare necessario e impellente rispondere con
un'articolazione e una flessibilizzazione dell'offerta
formativa che accompagni, valorizzi e tuteli il cittadino.
La proposta di legge non prevede solo l'istituzione di un
diritto formativo generico ma elenca un dettagliato e adeguato
sviluppo delle diverse possibili articolazioni della
formazione delegando al Governo la loro successiva
regolamentazione:
1) formazione continua tramite tecnologie digitali;
2) formazione nei primi anni in cui si è inseriti nel
mondo al lavoro;
3) formazione di base;
4) specializzazione universitaria;
5) formazione tecnico-superiore;
6) orientamento;
7) accompagnamento;
8) bilancio delle competenze;
9) congedi formativi;
10) speciali tutele e assicurazioni sociali;
11) previsione di norme di incentivazione della
formazione sia nei confronti dei cittadini che delle
imprese;
12) istituzione della Consulta nazionale delle
associazioni di formazione.
La consapevolezza della crescente incidenza che ricopre il
livello culturale in rapporto alla stratificazione sociale
rimette in discussione le visioni eccessivamente ottimistiche
che hanno fondato la stagione della scolarità di massa, e
delinea la necessità di un ripensamento dell'intera materia in
modo da favorire realmente il diritto allo studio di ogni
cittadino, offrendo alle persone le condizioni adeguate e
opportune perché esse possano valorizzare il proprio
potenziale culturale.
Occorre, inoltre, puntare sulla pluralizzazione dei
soggetti attivi in questo settore per rispondere a una domanda
sempre più articolata.
La presenza predominante di piccole e medie imprese nel
tessuto economico del nostro Paese rende difficoltose le
attività tradizionali di formazione continua che sono in
genere svolte maggiormente nelle grandi aziende. Anche lo
strumento legislativo dei congedi formativi introdotti di
recente è previsto solo per una fascia ristretta di lavoratori
(dipendenti da almeno cinque anni), che sono in genere quei
lavoratori meno sottoposti al forte ricatto del mercato. Dal
congedo formativo restano inoltre ancora esclusi i
collaboratori coordinati e continuativi, pur essendo essi
assimilati ai dipendenti.
Sarà pertanto necessario prevedere, successivamente
all'introduzione del diritto formativo e attraverso apposite
norme di equiparazione dei diritti e delle tutele, interventi
pubblici di supporto alla formazione per i parasubordinati e
per gli autonomi che hanno in genere una visione a breve
termine che non li rende in grado di programmare queste
attività, di cui al contrario hanno grande bisogno per restare
sul mercato.
Bisognerà comunque incentivare la scelta da parte dei
lavoratori di accedere agli istituti formativi, attraverso la
detassazione delle spese formative o l'assegnazione di buoni
da spendere in progetti di formazione continua dentro e fuori
l'azienda. E' positivo l'avvio dell'attuazione di servizi con
queste finalità da parte di alcune regioni italiane.
Tali azioni trovano la loro legittimazione giuridica nelle
circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n. 37 e n. 138 del 1998 e n. 30 del 2000. Sono state coinvolte
16 tra regioni e province autonome con un finanziamento di
circa 18 miliardi delle vecchie lire.
La proposta di legge prevede oltre alla possibilità di un
utilizzo "durante il lavoro" degli strumenti per la formazione
continua, l'istituzione di centri territoriali permanenti per
la formazione e l'orientamento dei giovani disoccupati e degli
adulti. Ritiene inoltre strategico puntare sulla formazione a
distanza per i vantaggi dell'utilizzo delle nuove tecnologie
digitali in termini di flessibilità d'uso, ma anche di nuove
possibili modalità comunicative tra docente, tutor e
discente.
A proposito della formazione all'entrata nel mondo del
lavoro, è opportuno rendere effettive le attività di
formazione nei contratti di natura mista (per esempio
stage, apprendistato, contratto di formazione e lavoro).
Questi sono stati di recente promossi dal legislatore e
garantite in maniera più chiara le funzioni di tutoraggio e di
formazione esterna.
L'articolato prevede e indica come necessità prioritaria
quella di sviluppare la formazione in maniera articolata con
sistemi misti e integrati tra formazione, lavoro,
orientamento, stage (apprendistato, tirocini di
orientamento e formativi, borse di lavoro) in modo da rendere
il lavoratore occupabile, garantendo occasioni formative e/o
di inserimento lavorativo, passando così dalla tutela statica
del posto di lavoro all'interno di un'impresa al rafforzamento
professionale, dinamico degli individui sul mercato del
lavoro.
Si delinea in tal modo uno stretto intreccio tra
formazione e orientamento, in una logica di "sistema dei
servizi orientativi", intesi come un insieme di azioni di
sostegno al cittadino nelle diverse fasi della vita, diretti a
favorire la scelta di itinerari formativi e la transizione
dalla scuola o dalla disoccupazione al lavoro.
Orientare, pertanto, non significa soltanto aiutare le
persone a scoprire le proprie attitudini, ma anche informare
sull'andamento del mercato del lavoro e assistere il soggetto
nella progettazione di un proprio itinerario formativo e
professionale.
Da qui la necessità di un disegno di sistema che delinei
gli interventi necessari, da svolgere nel quadro dei princìpi
di sussidiarietà, ma pure di quelli di programmazione e di
qualificazione guidata.
I nuovi diritti e i nuovi principi introdotti dalla
proposta di legge potranno avere una prima significativa
attuazione mediante l'esercizio della delega legislativa
prevista dall'articolo 9.
Riteniamo che l'iniziativa posta in essere meriti
l'unanime consenso sia da parte della maggioranza sia da parte
dell'opposizione. L'istituzione di un "diritto alla
formazione" che garantisce e tutela i cittadini lavoratori
nell'arco dell'intera vita attiva ha infatti un valore
aggiunto per tutta la comunità, si auspica quindi che il
provvedimento abbia un iter legislativo facile e
rapido.