XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3967




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce con la finalità di sancire la natura di diritto soggettivo alla formazione in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
        Con la presente proposta di legge si intende pertanto attribuire ad ogni persona la possibilità di accedere a servizi che le consentano di accrescere il proprio valore sociale in modo coerente con le proprie caratteristiche e volontà, al fine di inserirsi in modo soddisfacente nella realtà sociale, economica e lavorativa.
        I diritti di formazione, quali diritti soggettivi, postulano il primato della persona rispetto all'organizzazione e agli "imperativi di sistema".
        Tale iniziativa è di notevole importanza ed è stata assunta sulla base del lavoro di una grande associazione come le Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) che ne ha promosso il contenuto e la richiesta di sottoscriverla a circa 100.000 cittadini italiani.
        Nei nuovi modelli di produzione che si vanno diffondendo, le persone diventano centrali per generare e valorizzare le conoscenze. Il sapere diventa un fattore chiave della produttività, in quanto l'innovazione di prodotto (ad esempio un nuovo servizio) e di processo (una diversa e più efficiente organizzazione produttiva finalizzata alla produzione del medesimo prodotto) deriva in gran parte dalla conoscenza e dalla creatività dell'individuo. Il sistema economico-produttivo è sempre più caratterizzato da veloci cambiamenti tecnologici e organizzativi, di conseguenza il lavoratore può correre il rischio della perdita del posto di lavoro o dell'emarginazione produttiva, attraverso il mobbing (la discriminazione sul luogo di lavoro) e/o i prepensionamenti, se non adegua le proprie conoscenze alle nuove modalità produttive. Oltre alle tutele previste dalla legge e dal sindacato, la principale difesa per il lavoratore è il patrimonio di conoscenza, di esperienza e di capacità relazionale acquisito durante il percorso formativo e lavorativo.
        E', quindi, importante, al fine di promuovere una flessibilità sostenibile, che il lavoro consenta il maggior grado di apprendimento possibile, e che vi sia la possibilità per il lavoratore, lungo l'arco della sua vita, di avere ripetute occasioni formative, flessibili e compatibili con la sua occupazione e con le mutazioni del mercato.
        La formazione permanente, e anche l'apprendimento permanente sul lavoro (long life learning) sono importanti anche per le aziende, perché rendono i lavoratori capaci di fronteggiare meglio le possibili future innovazioni tecnologiche.
        L'eventuale estensione della formazione continua a tutti i lavoratori implica anche dei risultati positivi in termini di equità, in quanto esistono delle differenze di retribuzione tra gruppi simili di lavoratori ma sottoposti a diversi processi di formazione continua.
        In sintesi, sembra opportuno adottare nuove formulazioni e "contaminazioni" che potrebbero essere riassunte dallo slogan "più lavoro nella formazione e più formazione nel lavoro".
        Ma a fronte di una plurizzazione del lavoro e di una disoccupazione diffusa, non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti, appare necessario e impellente rispondere con un'articolazione e una flessibilizzazione dell'offerta formativa che accompagni, valorizzi e tuteli il cittadino.
        La proposta di legge non prevede solo l'istituzione di un diritto formativo generico ma elenca un dettagliato e adeguato sviluppo delle diverse possibili articolazioni della formazione delegando al Governo la loro successiva regolamentazione:

            1) formazione continua tramite tecnologie digitali;

            2) formazione nei primi anni in cui si è inseriti nel mondo al lavoro;

            3) formazione di base;

            4) specializzazione universitaria;

            5) formazione tecnico-superiore;

            6) orientamento;

            7) accompagnamento;

            8) bilancio delle competenze;

            9) congedi formativi;

            10) speciali tutele e assicurazioni sociali;

            11) previsione di norme di incentivazione della formazione sia nei confronti dei cittadini che delle imprese;

            12) istituzione della Consulta nazionale delle associazioni di formazione.

        La consapevolezza della crescente incidenza che ricopre il livello culturale in rapporto alla stratificazione sociale rimette in discussione le visioni eccessivamente ottimistiche che hanno fondato la stagione della scolarità di massa, e delinea la necessità di un ripensamento dell'intera materia in modo da favorire realmente il diritto allo studio di ogni cittadino, offrendo alle persone le condizioni adeguate e opportune perché esse possano valorizzare il proprio potenziale culturale.
        Occorre, inoltre, puntare sulla pluralizzazione dei soggetti attivi in questo settore per rispondere a una domanda sempre più articolata.
        La presenza predominante di piccole e medie imprese nel tessuto economico del nostro Paese rende difficoltose le attività tradizionali di formazione continua che sono in genere svolte maggiormente nelle grandi aziende. Anche lo strumento legislativo dei congedi formativi introdotti di recente è previsto solo per una fascia ristretta di lavoratori (dipendenti da almeno cinque anni), che sono in genere quei lavoratori meno sottoposti al forte ricatto del mercato. Dal congedo formativo restano inoltre ancora esclusi i collaboratori coordinati e continuativi, pur essendo essi assimilati ai dipendenti.
        Sarà pertanto necessario prevedere, successivamente all'introduzione del diritto formativo e attraverso apposite norme di equiparazione dei diritti e delle tutele, interventi pubblici di supporto alla formazione per i parasubordinati e per gli autonomi che hanno in genere una visione a breve termine che non li rende in grado di programmare queste attività, di cui al contrario hanno grande bisogno per restare sul mercato.
        Bisognerà comunque incentivare la scelta da parte dei lavoratori di accedere agli istituti formativi, attraverso la detassazione delle spese formative o l'assegnazione di buoni da spendere in progetti di formazione continua dentro e fuori l'azienda. E' positivo l'avvio dell'attuazione di servizi con queste finalità da parte di alcune regioni italiane.
        Tali azioni trovano la loro legittimazione giuridica nelle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 37 e n. 138 del 1998 e n. 30 del 2000. Sono state coinvolte 16 tra regioni e province autonome con un finanziamento di circa 18 miliardi delle vecchie lire.
        La proposta di legge prevede oltre alla possibilità di un utilizzo "durante il lavoro" degli strumenti per la formazione continua, l'istituzione di centri territoriali permanenti per la formazione e l'orientamento dei giovani disoccupati e degli adulti. Ritiene inoltre strategico puntare sulla formazione a distanza per i vantaggi dell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali in termini di flessibilità d'uso, ma anche di nuove possibili modalità comunicative tra docente, tutor e discente.
        A proposito della formazione all'entrata nel mondo del lavoro, è opportuno rendere effettive le attività di formazione nei contratti di natura mista (per esempio stage, apprendistato, contratto di formazione e lavoro). Questi sono stati di recente promossi dal legislatore e garantite in maniera più chiara le funzioni di tutoraggio e di formazione esterna.
        L'articolato prevede e indica come necessità prioritaria quella di sviluppare la formazione in maniera articolata con sistemi misti e integrati tra formazione, lavoro, orientamento, stage (apprendistato, tirocini di orientamento e formativi, borse di lavoro) in modo da rendere il lavoratore occupabile, garantendo occasioni formative e/o di inserimento lavorativo, passando così dalla tutela statica del posto di lavoro all'interno di un'impresa al rafforzamento professionale, dinamico degli individui sul mercato del lavoro.
        Si delinea in tal modo uno stretto intreccio tra formazione e orientamento, in una logica di "sistema dei servizi orientativi", intesi come un insieme di azioni di sostegno al cittadino nelle diverse fasi della vita, diretti a favorire la scelta di itinerari formativi e la transizione dalla scuola o dalla disoccupazione al lavoro.
        Orientare, pertanto, non significa soltanto aiutare le persone a scoprire le proprie attitudini, ma anche informare sull'andamento del mercato del lavoro e assistere il soggetto nella progettazione di un proprio itinerario formativo e professionale.
        Da qui la necessità di un disegno di sistema che delinei gli interventi necessari, da svolgere nel quadro dei princìpi di sussidiarietà, ma pure di quelli di programmazione e di qualificazione guidata.
        I nuovi diritti e i nuovi principi introdotti dalla proposta di legge potranno avere una prima significativa attuazione mediante l'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 9.
        Riteniamo che l'iniziativa posta in essere meriti l'unanime consenso sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione. L'istituzione di un "diritto alla formazione" che garantisce e tutela i cittadini lavoratori nell'arco dell'intera vita attiva ha infatti un valore aggiunto per tutta la comunità, si auspica quindi che il provvedimento abbia un iter legislativo facile e rapido.




Frontespizio Testo articoli