XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3967
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica riconosce e promuove i diritti
individuali di orientamento, formazione e certificazione degli
apprendimenti e delle esperienze, nonché di accompagnamento
dei cittadini, assicurando la possibilità di accedere a
servizi pubblici e privati che consentano di formarsi, di
inserirsi nella società svolgendo un'attività lavorativa
conforme alle proprie attitudini e alle proprie scelte, nonché
di fruire di interventi adeguati negli eventuali periodi di
transizione di cui all'articolo 2, comma 2. In particolare, è
consentito a tutti, anche in età adulta e in costanza di
rapporto di lavoro, di accedere a un percorso formativo
finalizzato a conseguire i livelli più elevati di
qualificazione.
2. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono ai
cittadini di accedere a servizi di orientamento, formazione,
certificazione e accompagnamento e alle opportunità a questi
connesse.
Art. 2.
(Diritto di orientamento).
1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto di
usufruire di un servizio di orientamento in forma individuale
e di gruppo. L'orientamento rappresenta una modalità educativa
permanente finalizzata all'autovalorizzazione della persona in
funzione di una scelta professionale soddisfacente, nonché ad
assicurare l'adattamento ai mutamenti professionali, sociali
ed economici.
2. La Repubblica rende disponibili, attraverso
l'iniziativa di soggetti pubblici e privati accreditati,
servizi di orientamento flessibili e integrati, che consentano
di intervenire nella logica della prevenzione e
dell'accompagnamento e operanti, in particolare, in
corrispondenza dei seguenti periodi di transizione:
a) al termine del percorso di istruzione di
base;
b) al termine del percorso di istruzione
secondario;
c) al termine del percorso di istruzione
universitaria superiore;
d) in corrispondenza di una crisi del percorso di
lavoro;
e) nel momento del rientro nel mercato del
lavoro.
Art. 3.
(Diritto di formazione).
1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto di
accesso alla formazione tramite l'offerta di percorsi
alternativi ed equivalenti effettivamente presenti nei diversi
territori e accessibili, sia a tempo pieno che a tempo
parziale. Tale diritto è disciplinato in conformità al
principio della continuità formativa, in forza del quale ogni
percorso deve poter essere aperto a sviluppi successivi,
potenzialmente fino ai livelli più elevati, nonché in
conformità al principio di reversibilità delle scelte, in
forza del quale la modifica dei percorsi formativi e
lavorativi non deve comportare penalizzazioni. La Repubblica,
attraverso un sistema integrato di servizi di orientamento,
formazione, accompagnamento e sostegno, consente a ogni
cittadino di definire e attuare un progetto formativo
personale con riguardo all'intero arco della vita attiva.
2. La Repubblica riconosce ai cittadini fino al compimento
dei diciotto anni di età specifici diritti e doveri di
formazione, da attuare nel rispetto del diritto delle famiglie
di educare e di istruire i figli. L'istruzione, l'orientamento
e la formazione sono strumenti che consentono ai minori di
accedere all'esercizio della cittadinanza attiva.
3. I cittadini in età scolare e lavorativa affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di
handicap intellettivo hanno il diritto di accedere ai
servizi di orientamento, bilancio delle competenze e
formazione e alle misure a questi connesse, in conformità alle
proprie caratteristiche personali. La Repubblica rimuove gli
ostacoli che impediscono ai disabili di svolgere un percorso
formativo, al fine di una positiva integrazione nel mondo del
lavoro e nella società, con riferimento alle possibilità di
ciascuno.
4. Tutti i cittadini, in possesso di licenza dell'obbligo
scolastico, possono completare il proprio percorso formativo
attraverso attività formative a tempo parziale, anche in
costanza di rapporti di lavoro. La formazione a tempo parziale
è volta a consentire ai cittadini di acquisire ulteriori
titoli di studio anche di grado elevato, facilitandone
l'inserimento lavorativo. La formazione a tempo parziale
prevede un impegno formativo sul posto di lavoro, e un impegno
esterno presso strutture formative pubbliche o private a tale
fine abilitate.
5. La formazione dopo il compimento del diciottesimo anno
di età dei cittadini è parte dell'educazione permanente. La
Repubblica garantisce a ogni cittadino, tramite strutture
formative accreditate, comprese le imprese, il diritto e la
possibilità di accesso a opportunità di formazione ulteriori
rispetto alla formazione iniziale. La formazione continua è
diretta a favorire l'adattamento dei cittadini alle
trasformazioni relative al mondo del lavoro, nonché la
prevenzione e il superamento di situazioni di crisi,
contribuendo alla promozione culturale, sociale e
professionale della persona.
6. La Repubblica favorisce la diffusione di esperienze
formative in contesti lavorativi all'interno di percorsi
scolastici, formativi e universitari, e all'esterno di questi.
Lo stage rappresenta un'esperienza con finalità
orientative e formative; il tirocinio persegue una specifica
finalità di inserimento lavorativo. Lo stage e il
tirocinio sono istituiti con valore e con finalità formativi e
sono realizzati sulla base di un progetto che fissa obiettivi,
modalità di apprendimento e di verifica. Lo stage e il
tirocinio sono rivolti a fornire al cittadino un supporto alla
decisione orientativa, la verifica e l'acquisizione degli
apprendimenti appresi, nonché un'effettiva esperienza in un
ambiente di lavoro.
Art. 4.
(Diritto di certificazione degli apprendimenti e delle
esperienze).
1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto
alla certificazione del proprio bagaglio personale degli
apprendimenti e delle esperienze acquisiti in modo formale o
informale. La certificazione avviene tramite il rilascio di un
documento personale che comporta la redazione di un bilancio
circostanziato delle attività formative e lavorative svolte,
di seguito denominato "bilancio delle competenze".
2. Il bilancio delle competenze ricostruisce in forma
ordinata il percorso e il bagaglio formativi della persona,
evidenziandone le acquisizioni sotto forma di saperi, abilità,
capacità e competenze nonché le esperienze e la progressione
di carriera. Al fine di facilitare la ricerca del lavoro e
l'inserimento lavorativo, deve essere inoltre esplicitato il
valore dei titoli acquisiti in ambito nazionale, comunitario e
internazionale.
3. La Repubblica sostiene l'offerta di servizi, dislocati
su tutto il territorio nazionale, con i requisiti necessari a
svolgere l'attività di certificazione delle competenze di cui
al comma 1.
4. Il riconoscimento del diritto di cui al comma 1
comporta l'acquisizione di crediti formativi che possono
venire utilizzati per acquisire un titolo di studio o di
formazione, anche attraverso percorsi personalizzati.
Art. 5.
(Diritto di accompagnamento).
1. La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto di
accompagnamento lungo tutto il percorso della vita attiva.
Sono a tale fine rese disponibili, mediante i servizi presenti
sul territorio, informazioni particolareggiate in merito a
opportunità di lavoro, bilancio delle competenze, attività di
formazione integrativa, accesso alle attività di selezione e
di assistenza nella fase di ingresso al lavoro. Tale funzione
di accompagnamento è svolta da organismi pubblici e privati
accreditati che operano in coordinamento con le imprese, le
loro associazioni e le organizzazioni sindacali.
2. Nella fase di ricerca del lavoro il cittadino può
essere ammesso a fruire di un sostegno finanziario limitato
nel tempo e proporzionato alle sue effettive necessità.
Art. 6.
(Congedo di formazione).
1. Il congedo di formazione consente a ogni cittadino di
intraprendere, nel corso della propria esperienza
professionale, attività di orientamento e di formazione sulla
base di un'iniziativa autonoma e a prescindere dalla
partecipazione ai piani formativi dell'impresa con la quale ha
in essere un contratto di lavoro. Tali esperienze formative,
da realizzare tenendo conto delle esigenze organizzative
dell'impresa, devono permettere ai lavoratori di accedere a un
livello superiore di qualificazione, di cambiare l'attività o
la professione e di acquisire nuove competenze sotto il
profilo culturale, sociale e dell'esercizio di responsabilità
associative e istituzionali.
2. Il congedo di formazione può essere concesso al
lavoratore anche al fine della preparazione di un esame o per
ottenere un titolo o un diploma.
Art. 7.
(Interventi finanziari
e protezione sociale).
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 è
prevista l'introduzione di incentivi in favore dei cittadini
che usufruiscono delle attività disciplinate dalla presente
legge. Sono, in particolare, previste agevolazioni fiscali in
favore dei contribuenti per sostenere e incentivare la loro
crescita professionale.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
altresì previste forme di incentivazione nei confronti delle
imprese che si avvalgono dei servizi formativi e di
orientamento anche partecipando alla realizzazione delle
relative attività.
3. I cittadini che frequentano attività di orientamento,
formazione, certificazione e accompagnamento sono sottoposti a
un regime di sicurezza sociale.
Art. 8.
(Associazionismo dei cittadini).
1. Al fine della tutela dei diritti di orientamento,
formazione, certificazione e accompagnamento, è istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta
nazionale delle associazioni di formazione accreditate; le
associazioni aderenti, dotate di adeguata rappresentatività,
svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela
dei diritti disciplinati dalla presente legge.
Art. 9.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
vigenti in materia di formazione, orientamento, certificazione
e accompagnamento, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1
costituiscono altresì principi e criteri direttivi le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 sulla base dei
quali si provvede, in particolare, alla modifica e
all'integrazione delle disposizioni vigenti anche al fine di
disciplinare i nuovi diritti e i nuovi istituti previsti dalla
presente legge. Con i decreti legislativi di cui al comma 1
sono altresì disciplinati gli interventi di incentivazione dei
cittadini e delle imprese di cui all'articolo 7.