XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3967




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La Repubblica riconosce e promuove i diritti individuali di orientamento, formazione e certificazione degli apprendimenti e delle esperienze, nonché di accompagnamento dei cittadini, assicurando la possibilità di accedere a servizi pubblici e privati che consentano di formarsi, di inserirsi nella società svolgendo un'attività lavorativa conforme alle proprie attitudini e alle proprie scelte, nonché di fruire di interventi adeguati negli eventuali periodi di transizione di cui all'articolo 2, comma 2. In particolare, è consentito a tutti, anche in età adulta e in costanza di rapporto di lavoro, di accedere a un percorso formativo finalizzato a conseguire i livelli più elevati di qualificazione.
        2. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono ai cittadini di accedere a servizi di orientamento, formazione, certificazione e accompagnamento e alle opportunità a questi connesse.


Art. 2.

(Diritto di orientamento).

        1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto di usufruire di un servizio di orientamento in forma individuale e di gruppo. L'orientamento rappresenta una modalità educativa permanente finalizzata all'autovalorizzazione della persona in funzione di una scelta professionale soddisfacente, nonché ad assicurare l'adattamento ai mutamenti professionali, sociali ed economici.
        2. La Repubblica rende disponibili, attraverso l'iniziativa di soggetti pubblici e privati accreditati, servizi di orientamento flessibili e integrati, che consentano di intervenire nella logica della prevenzione e dell'accompagnamento e operanti, in particolare, in corrispondenza dei seguenti periodi di transizione:

            a) al termine del percorso di istruzione di base;

            b) al termine del percorso di istruzione secondario;

            c) al termine del percorso di istruzione universitaria superiore;

            d) in corrispondenza di una crisi del percorso di lavoro;

            e) nel momento del rientro nel mercato del lavoro.


Art. 3.

(Diritto di formazione).

        1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto di accesso alla formazione tramite l'offerta di percorsi alternativi ed equivalenti effettivamente presenti nei diversi territori e accessibili, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tale diritto è disciplinato in conformità al principio della continuità formativa, in forza del quale ogni percorso deve poter essere aperto a sviluppi successivi, potenzialmente fino ai livelli più elevati, nonché in conformità al principio di reversibilità delle scelte, in forza del quale la modifica dei percorsi formativi e lavorativi non deve comportare penalizzazioni. La Repubblica, attraverso un sistema integrato di servizi di orientamento, formazione, accompagnamento e sostegno, consente a ogni cittadino di definire e attuare un progetto formativo personale con riguardo all'intero arco della vita attiva.
        2. La Repubblica riconosce ai cittadini fino al compimento dei diciotto anni di età specifici diritti e doveri di formazione, da attuare nel rispetto del diritto delle famiglie di educare e di istruire i figli. L'istruzione, l'orientamento e la formazione sono strumenti che consentono ai minori di accedere all'esercizio della cittadinanza attiva.
        3. I cittadini in età scolare e lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo hanno il diritto di accedere ai servizi di orientamento, bilancio delle competenze e formazione e alle misure a questi connesse, in conformità alle proprie caratteristiche personali. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono ai disabili di svolgere un percorso formativo, al fine di una positiva integrazione nel mondo del lavoro e nella società, con riferimento alle possibilità di ciascuno.
        4. Tutti i cittadini, in possesso di licenza dell'obbligo scolastico, possono completare il proprio percorso formativo attraverso attività formative a tempo parziale, anche in costanza di rapporti di lavoro. La formazione a tempo parziale è volta a consentire ai cittadini di acquisire ulteriori titoli di studio anche di grado elevato, facilitandone l'inserimento lavorativo. La formazione a tempo parziale prevede un impegno formativo sul posto di lavoro, e un impegno esterno presso strutture formative pubbliche o private a tale fine abilitate.
        5. La formazione dopo il compimento del diciottesimo anno di età dei cittadini è parte dell'educazione permanente. La Repubblica garantisce a ogni cittadino, tramite strutture formative accreditate, comprese le imprese, il diritto e la possibilità di accesso a opportunità di formazione ulteriori rispetto alla formazione iniziale. La formazione continua è diretta a favorire l'adattamento dei cittadini alle trasformazioni relative al mondo del lavoro, nonché la prevenzione e il superamento di situazioni di crisi, contribuendo alla promozione culturale, sociale e professionale della persona.
        6. La Repubblica favorisce la diffusione di esperienze formative in contesti lavorativi all'interno di percorsi scolastici, formativi e universitari, e all'esterno di questi. Lo stage rappresenta un'esperienza con finalità orientative e formative; il tirocinio persegue una specifica finalità di inserimento lavorativo. Lo stage e il tirocinio sono istituiti con valore e con finalità formativi e sono realizzati sulla base di un progetto che fissa obiettivi, modalità di apprendimento e di verifica. Lo stage e il tirocinio sono rivolti a fornire al cittadino un supporto alla decisione orientativa, la verifica e l'acquisizione degli apprendimenti appresi, nonché un'effettiva esperienza in un ambiente di lavoro.


Art. 4.

(Diritto di certificazione degli apprendimenti e delle
esperienze).

        1. La Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto alla certificazione del proprio bagaglio personale degli apprendimenti e delle esperienze acquisiti in modo formale o informale. La certificazione avviene tramite il rilascio di un documento personale che comporta la redazione di un bilancio circostanziato delle attività formative e lavorative svolte, di seguito denominato "bilancio delle competenze".
        2. Il bilancio delle competenze ricostruisce in forma ordinata il percorso e il bagaglio formativi della persona, evidenziandone le acquisizioni sotto forma di saperi, abilità, capacità e competenze nonché le esperienze e la progressione di carriera. Al fine di facilitare la ricerca del lavoro e l'inserimento lavorativo, deve essere inoltre esplicitato il valore dei titoli acquisiti in ambito nazionale, comunitario e internazionale.
        3. La Repubblica sostiene l'offerta di servizi, dislocati su tutto il territorio nazionale, con i requisiti necessari a svolgere l'attività di certificazione delle competenze di cui al comma 1.
        4. Il riconoscimento del diritto di cui al comma 1 comporta l'acquisizione di crediti formativi che possono venire utilizzati per acquisire un titolo di studio o di formazione, anche attraverso percorsi personalizzati.


Art. 5.

(Diritto di accompagnamento).

        1. La Repubblica riconosce ai cittadini il diritto di accompagnamento lungo tutto il percorso della vita attiva. Sono a tale fine rese disponibili, mediante i servizi presenti sul territorio, informazioni particolareggiate in merito a opportunità di lavoro, bilancio delle competenze, attività di formazione integrativa, accesso alle attività di selezione e di assistenza nella fase di ingresso al lavoro. Tale funzione di accompagnamento è svolta da organismi pubblici e privati accreditati che operano in coordinamento con le imprese, le loro associazioni e le organizzazioni sindacali.
        2. Nella fase di ricerca del lavoro il cittadino può essere ammesso a fruire di un sostegno finanziario limitato nel tempo e proporzionato alle sue effettive necessità.


Art. 6.

(Congedo di formazione).

        1. Il congedo di formazione consente a ogni cittadino di intraprendere, nel corso della propria esperienza professionale, attività di orientamento e di formazione sulla base di un'iniziativa autonoma e a prescindere dalla partecipazione ai piani formativi dell'impresa con la quale ha in essere un contratto di lavoro. Tali esperienze formative, da realizzare tenendo conto delle esigenze organizzative dell'impresa, devono permettere ai lavoratori di accedere a un livello superiore di qualificazione, di cambiare l'attività o la professione e di acquisire nuove competenze sotto il profilo culturale, sociale e dell'esercizio di responsabilità associative e istituzionali.
        2. Il congedo di formazione può essere concesso al lavoratore anche al fine della preparazione di un esame o per ottenere un titolo o un diploma.


Art. 7.

(Interventi finanziari
e protezione sociale).

        1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 è prevista l'introduzione di incentivi in favore dei cittadini che usufruiscono delle attività disciplinate dalla presente legge. Sono, in particolare, previste agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti per sostenere e incentivare la loro crescita professionale.
        2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì previste forme di incentivazione nei confronti delle imprese che si avvalgono dei servizi formativi e di orientamento anche partecipando alla realizzazione delle relative attività.
        3. I cittadini che frequentano attività di orientamento, formazione, certificazione e accompagnamento sono sottoposti a un regime di sicurezza sociale.


Art. 8.

(Associazionismo dei cittadini).

        1. Al fine della tutela dei diritti di orientamento, formazione, certificazione e accompagnamento, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale delle associazioni di formazione accreditate; le associazioni aderenti, dotate di adeguata rappresentatività, svolgono attività finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti disciplinati dalla presente legge.


Art. 9.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di formazione, orientamento, certificazione e accompagnamento, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
        2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 costituiscono altresì principi e criteri direttivi le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 sulla base dei quali si provvede, in particolare, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni vigenti anche al fine di disciplinare i nuovi diritti e i nuovi istituti previsti dalla presente legge. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati gli interventi di incentivazione dei cittadini e delle imprese di cui all'articolo 7.



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