XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3959
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prende atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente
diffusa nei contesti agricoli: la produzione di grappa e
acquavite di frutta con mezzi artigianali come lavorazione
complementare rispetto alla produzione di vino. In sostanza,
tutte le famiglie che producevano vino producevano anche
limitate quantità di grappa, così come gran parte dei
frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di
pere.
Le disposizioni statali, in ambito fiscale e igienico,
vietano tali tipi di produzione, riservandole alle regole e
alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.
Di fatto però la prassi di produrre distillati con
modalità "domestiche" o artigianali non si può dire scomparsa,
tanto che altre legislazioni, come ad esempio quella
austriaca, hanno già provveduto ad agevolare tali modalità di
produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza
della produzione e in quantitativi limitati.
Dalle medesime motivazioni nasce la proposta di legge:
consentire una prassi, attualmente non legittima, purché
nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la
genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a
danno delle imprese produttrici.
Il richiamo, nell'articolo 2, alle norme nazionali che
definiscono l'acquavite di frutta e la grappa di provenienza
geografica delimitata impone il rispetto di tutti i parametri
e requisiti dei distillati destinati al largo consumo.
L'articolo 3 limita i soggetti destinatari delle
agevolazioni ai produttori in grado di rispettare, come
specificato anche al comma 4, le prassi di
autoregolamentazione igienica.
Sempre l'articolo 3 limita la quantità della produzione e
il fine cui questa viene destinata, ossia l'autoconsumo, entro
la quantità massima annua di 30 litri e l'impiego in locali
agrituristici gestiti dal produttore medesimo.
In quest'ultimo caso la produzione del distillato viene
consentita unicamente per la mescita e l'accompagnamento ad
altri prodotti locali.
L'articolo 4 illustra le modalità di trasmissione
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura della
documentazione idonea a comunicare l'applicazione della legge
e il rispetto delle limitazioni imposte.
L'articolo 5 individua, infine, gli enti competenti per la
vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Sicuri dell'interesse dei colleghi deputati per la
proposta, si confida in una proficua discussione e un
approfondito esame degli aspetti giuridici connessi alla
legislazione statale ai fini di una rapida approvazione della
proposta di legge.