XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3959
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In considerazione della diffusione del prodotto e del
legame con le tradizioni, gli usi ed i costumi locali, la
presente legge promuove la produzione artigianale e senza fini
di lucro delle grappe e delle acquaviti di frutta secondo le
modalità, le agevolazioni e i limiti previsti dalla legge
medesima.
Art. 2.
(Definizioni).
1. La presente legge si applica alle grappe ottenute da
uve prodotte e vinificate ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1997, n. 297, nonché alle acquaviti di frutta
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui al
capo II del medesimo regolamento.
Art. 3.
(Produzione di grappe e acquaviti di frutta).
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le
aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre
grappe e acquaviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la
degustazione gratuita.
2. La produzione per l'autoconsumo è consentita, per
ciascuna azienda, nel limite complessivo annuo di 30 litri.
3. La produzione per la degustazione gratuita è destinata
alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in
locali agrituristici di gestione del produttore ed è
consentita nel limite complessivo annuo di 50 litri per
ciascuna azienda.
4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono
tenute ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e
successive modificazioni.
Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).
1. La distillazione delle grappe e delle acquaviti di
frutta con le modalità previste all'articolo 3 è consentita
previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale
rappresentante dell'azienda, all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da atto
sostitutivo di atto notorio, con cui il legale rappresentante
dell'azienda attesta l'osservanza delle prescrizioni previste
alla presente legge e l'applicazione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e
successive modificazioni.
3. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura trasmette
all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competente per territorio l'elenco delle aziende intenzionate
a distillare le grappe e le acquaviti di frutta nel rispetto
di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. La violazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e
dell'articolo 4, comma 1, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro e
la distruzione dei prodotti.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
3. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di
cui al presente articolo provvede l'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.