XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3959




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. In considerazione della diffusione del prodotto e del legame con le tradizioni, gli usi ed i costumi locali, la presente legge promuove la produzione artigianale e senza fini di lucro delle grappe e delle acquaviti di frutta secondo le modalità, le agevolazioni e i limiti previsti dalla legge medesima.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. La presente legge si applica alle grappe ottenute da uve prodotte e vinificate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché alle acquaviti di frutta rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui al capo II del medesimo regolamento.


Art. 3.

(Produzione di grappe e acquaviti di frutta).

        1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita.
        2. La produzione per l'autoconsumo è consentita, per ciascuna azienda, nel limite complessivo annuo di 30 litri.
        3. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici di gestione del produttore ed è consentita nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda.
        4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Adempimenti amministrativi).

        1. La distillazione delle grappe e delle acquaviti di frutta con le modalità previste all'articolo 3 è consentita previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
        2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da atto sostitutivo di atto notorio, con cui il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle prescrizioni previste alla presente legge e l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
        3. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura trasmette all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'elenco delle aziende intenzionate a distillare le grappe e le acquaviti di frutta nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. La violazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro e la distruzione dei prodotti.
        2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
        3. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.



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