XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3954
Onorevoli Colleghi! - Al fine di favorire il
superamento di gravi fenomeni di disoccupazione strutturale e
di ritardo nello sviluppo nell'area di Civitavecchia, derivati
essenzialmente da una monocultura produttiva nel comparto
energetico dovuti alla presenza delle centrali ENEL e al
relativo processo di riconversione in atto, nel rispetto della
normativa vigente, si propone di istituire nell'ambito
retroportuale di Civitavecchia una zona franca doganale.
A tale riguardo si fa presente che la disciplina
concernente l'istituto della zona franca è contenuta a livello
nazionale negli articoli 2 e da 166 a 169 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e, a livello comunitario, negli articoli da 161 a 181 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
l992, istitutivo di un codice doganale comunitario, e negli
articoli da 799 a 840 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di
applicazione al citato codice.
Nell'articolazione della politica doganale comunitaria, la
zona franca è un'area delimitata facente parte del territorio
doganale. I beni e le attività ricompresi entro questa zona
sono parzialmente esenti da diritti doganali, dall'imposta sul
valore aggiunto (IVA), e da altri dazi all'importazione. Le
zone franche riguardano sia merci comunitarie che merci non
comunitarie. Le merci non comunitarie immagazzinate nelle zone
franche vengono considerate come non ancora importate nel
territorio doganale. Viceversa, alcune merci comunitarie
immagazzinate nella zona franca possono essere considerate
come già esportate.
Il vantaggio principale del lasciare passare merci non
comunitarie attraverso una zona franca consiste, naturalmente,
nell'esenzione parziale dai dazi doganali, dell'IVA e da altri
diritti d'importazione nell'ambito dell'area. Inoltre, la zona
franca deve essere ben delimitata e controllata perché il
traffico delle merci può solamente passare attraverso entrate
e uscite ben stabilite e controllate.
Per quanto concerne la sistemazione delle merci
all'interno della zona franca, in linea di massima, tutti i
tipi di merci possono essere immagazzinati indipendentemente
dalla loro natura, qualità ed origine, ad esclusione di merci
particolari soggette a restrizioni per ragioni di sicurezza,
protezione, eccetera.
Nelle zone franche doganali, in virtù della normativa
richiamata, sono ammesse tutte le attività industriali,
commerciali o di servizi, e tali attività vengono utilizzate
per l'immagazzinamento, la lavorazione, la trasformazione e la
distruzione delle merci.
Il complesso normativo richiamato afferma un principio di
libera istituzione delle zone franche nel proprio territorio
da parte dei singoli Stati membri. Occorre, però, evidenziare
che a livello procedurale lo strumento giuridico attualmente
previsto per l'istituzione di una zona franca è quello della
legge statale.
La zona franca doganale di Civitavecchia può essere
definita, quindi, uno strumento comunitario mirato a
rilocalizzare in senso geografico le attività produttive, a
creare nuovi posti di lavoro in specifici settori industriali,
a generare esportazione di beni manufatti, a favorire lo
sviluppo economico e, dal punto di vista complessivo, a
implementare lo sviluppo delle risorse locali e l'attrazione
di investimenti extraeuropei nell'industria manifatturiera.
Per la valutazione dei presupposti economici e dei
conseguenti effetti sul territorio in termini attuali e
potenziali relativamente all'istituzione di una zona franca
doganale a Civitavecchia, può valere l'assunto che per quanto
riguarda il settore manifatturiero, le potenzialità di
sviluppo sono maggiori per le imprese che presentano
un'elevata attività di import-export e cicli lunghi di
trasformazione ad alto valore aggiunto.
Pertanto, le possibilità di crescita sono buone
nell'industria alimentare, ma sono ancora migliori nella
fabbricazione di macchinari, di macchine per ufficio e di
automezzi. Occorre però ricordare che il fattore chiave per lo
sviluppo dell'industria manifatturiera è l'efficienza
logistica, che è la premessa necessaria per realizzare una
zona franca che sviluppi delle reali opportunità di crescita
economica.
A questo riguardo, il territorio di Civitavecchia è dotato
di un interporto - piastra logistica, di un porto e di un
collegamento viario diretto con l'aeroporto di Roma "Leonardo
da Vinci", pertanto, in una prospettiva di pianificazione
dello sviluppo del territorio italiano, può essere affermato
che l'istituzione della zona franca doganale di Civitavecchia
è un elemento importante non solo per l'economia locale ma
anche nazionale. Infatti l'eventuale istituzione della zona
franca doganale di Civitavecchia può creare i presupposti
ideali per l'insediamento di aziende che operano in settori ad
alta tecnologia, soprattutto se la stessa zona franca è
servita da una rete logistica adeguata permettendo così un
forte interscambio con l'estero che necessita di una notevole
efficienza nei trasporti, in particolare con i Paesi
extra-comunitari del Mediterraneo.
In conclusione, stimolo alla crescita economica e allo
sviluppo produttivo costituirebbero un importante obiettivo di
una iniziativa legislativa che intende fornire risposte
efficaci ed efficienti a una ripresa economica non solo a
livello locale ma, in parte, anche regionale e nazionale. Ma
l'elemento di maggiore apprezzamento nella proposta di legge è
il positivo impatto occupazionale per l'intera area nord della
provincia di Roma.