XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3954




        Onorevoli Colleghi! - Al fine di favorire il superamento di gravi fenomeni di disoccupazione strutturale e di ritardo nello sviluppo nell'area di Civitavecchia, derivati essenzialmente da una monocultura produttiva nel comparto energetico dovuti alla presenza delle centrali ENEL e al relativo processo di riconversione in atto, nel rispetto della normativa vigente, si propone di istituire nell'ambito retroportuale di Civitavecchia una zona franca doganale.
        A tale riguardo si fa presente che la disciplina concernente l'istituto della zona franca è contenuta a livello nazionale negli articoli 2 e da 166 a 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, a livello comunitario, negli articoli da 161 a 181 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre l992, istitutivo di un codice doganale comunitario, e negli articoli da 799 a 840 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione al citato codice.
        Nell'articolazione della politica doganale comunitaria, la zona franca è un'area delimitata facente parte del territorio doganale. I beni e le attività ricompresi entro questa zona sono parzialmente esenti da diritti doganali, dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), e da altri dazi all'importazione. Le zone franche riguardano sia merci comunitarie che merci non comunitarie. Le merci non comunitarie immagazzinate nelle zone franche vengono considerate come non ancora importate nel territorio doganale. Viceversa, alcune merci comunitarie immagazzinate nella zona franca possono essere considerate come già esportate.
        Il vantaggio principale del lasciare passare merci non comunitarie attraverso una zona franca consiste, naturalmente, nell'esenzione parziale dai dazi doganali, dell'IVA e da altri diritti d'importazione nell'ambito dell'area. Inoltre, la zona franca deve essere ben delimitata e controllata perché il traffico delle merci può solamente passare attraverso entrate e uscite ben stabilite e controllate.
        Per quanto concerne la sistemazione delle merci all'interno della zona franca, in linea di massima, tutti i tipi di merci possono essere immagazzinati indipendentemente dalla loro natura, qualità ed origine, ad esclusione di merci particolari soggette a restrizioni per ragioni di sicurezza, protezione, eccetera.
        Nelle zone franche doganali, in virtù della normativa richiamata, sono ammesse tutte le attività industriali, commerciali o di servizi, e tali attività vengono utilizzate per l'immagazzinamento, la lavorazione, la trasformazione e la distruzione delle merci.
        Il complesso normativo richiamato afferma un principio di libera istituzione delle zone franche nel proprio territorio da parte dei singoli Stati membri. Occorre, però, evidenziare che a livello procedurale lo strumento giuridico attualmente previsto per l'istituzione di una zona franca è quello della legge statale.
        La zona franca doganale di Civitavecchia può essere definita, quindi, uno strumento comunitario mirato a rilocalizzare in senso geografico le attività produttive, a creare nuovi posti di lavoro in specifici settori industriali, a generare esportazione di beni manufatti, a favorire lo sviluppo economico e, dal punto di vista complessivo, a implementare lo sviluppo delle risorse locali e l'attrazione di investimenti extraeuropei nell'industria manifatturiera.
        Per la valutazione dei presupposti economici e dei conseguenti effetti sul territorio in termini attuali e potenziali relativamente all'istituzione di una zona franca doganale a Civitavecchia, può valere l'assunto che per quanto riguarda il settore manifatturiero, le potenzialità di sviluppo sono maggiori per le imprese che presentano un'elevata attività di import-export e cicli lunghi di trasformazione ad alto valore aggiunto.
        Pertanto, le possibilità di crescita sono buone nell'industria alimentare, ma sono ancora migliori nella fabbricazione di macchinari, di macchine per ufficio e di automezzi. Occorre però ricordare che il fattore chiave per lo sviluppo dell'industria manifatturiera è l'efficienza logistica, che è la premessa necessaria per realizzare una zona franca che sviluppi delle reali opportunità di crescita economica.
        A questo riguardo, il territorio di Civitavecchia è dotato di un interporto - piastra logistica, di un porto e di un collegamento viario diretto con l'aeroporto di Roma "Leonardo da Vinci", pertanto, in una prospettiva di pianificazione dello sviluppo del territorio italiano, può essere affermato che l'istituzione della zona franca doganale di Civitavecchia è un elemento importante non solo per l'economia locale ma anche nazionale. Infatti l'eventuale istituzione della zona franca doganale di Civitavecchia può creare i presupposti ideali per l'insediamento di aziende che operano in settori ad alta tecnologia, soprattutto se la stessa zona franca è servita da una rete logistica adeguata permettendo così un forte interscambio con l'estero che necessita di una notevole efficienza nei trasporti, in particolare con i Paesi extra-comunitari del Mediterraneo.
        In conclusione, stimolo alla crescita economica e allo sviluppo produttivo costituirebbero un importante obiettivo di una iniziativa legislativa che intende fornire risposte efficaci ed efficienti a una ripresa economica non solo a livello locale ma, in parte, anche regionale e nazionale. Ma l'elemento di maggiore apprezzamento nella proposta di legge è il positivo impatto occupazionale per l'intera area nord della provincia di Roma.




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