XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3954




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita la zona franca doganale di Civitavecchia, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.


Art. 2.

        1. Il territorio in ambito retroportuale di Civitavecchia destinato a zona franca doganale è considerato fuori dalla linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Il regime di zona franca doganale ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e ha altresì effetto:

                a) nei riguardi degli importi compensativi monetari, disciplinati dalla normativa comunitaria;

                b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

        1. Nella zona franca doganale di Civitavecchia sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, nonché le merci che possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dal codice doganale comunitario di cui all'articolo 1:

                a) di operazioni di carico, di scarico, di trasbordo e di magazzinaggio;

                b) delle manipolazioni usuali previste dalle disposizioni vigenti in materia;

                c) di operazioni di distruzione;

                d) di operazioni di trasformazione.


Art. 5.

        1. Su richiesta del proprietario o del suo rappresentante, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca previste dai capitoli da 84 a 90 della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, è prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.


Art. 6.

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca doganale delle merci o delle categorie di merci la cui produzione o lavorazione può rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato.

Art. 7.

        1. Le merci estere introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia possono essere dichiarate:

                a) per l'importazione definitiva;

                b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

                c) per la spedizione da una dogana all'altra;

                d) per il trasporto;

                e) per il deposito;

                f) per la lavorazione.


Art. 8.

        1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia possono essere dichiarate:

                a) per l'esportazione definitiva;

                b) per l'esportazione temporanea e successiva reimportazione;

                c) per il cabotaggio;

                d) per la circolazione;

                e) per la lavorazione.


Art. 9.

        1. Alle merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia e per le quali sono state concesse agevolazioni fiscali, è attribuita la condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.


Art. 10.

        1. Le merci introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedono l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che sono ammesse a un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.


Art. 11.

        1. I vincoli delle merci introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge comportano l'applicazione delle procedure doganali stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, in tutti i casi in cui non sono previste norme speciali.


Art. 12.

        1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 168 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio l973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nella zona franca doganale di Civitavecchia, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali o di servizi di nuova costituzione nonché per l'ammodernamento e per l'ampliamento di quelle già esistenti ubicate nella stessa zona franca.


Art. 13.

        1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona franca doganale di Civitavecchia, in esenzione totale da imposte e dai diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della medesima zona franca.

Art. 14.

        1. Alle imprese esistenti o insediate nella zona franca doganale di Civitavecchia dopo la data di entrata in vigore della presente legge, può essere concesso dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente:

                a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente del Corpo della guardia di finanza;

                b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca doganale, i soli diritti di confine previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;

                c) di introdurre temporaneamente nella zona franca doganale di Civitavecchia materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio nazionale sotto forma di prodotti finiti o di prodotti semilavorati.

        2. Le autorizzazioni relative alle concessioni di cui al comma 1 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data del loro rilascio.


Art. 15.

        1. Le merci introdotte nella zona franca doganale di Civitavecchia godono automaticamente delle concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni vigenti in materia, e in particolare dall'articolo 214 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 16.

        1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il competente organo dell'Agenzia delle dogane, può disporne la revoca o la modifica.


Art. 17.

        1. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali sono direttamente applicabili alla zona franca doganale di Civitavecchia. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

                a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca doganale di Civitavecchia destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

                b) il trasporto di merci estere su strada non permessa quando è documentato il proposito di introdurle in frode;

                c) il deposito di merci estere nella zona franca doganale di Civitavecchia, in quantità e per qualità non permesse o diverse dal dichiarato;

                d) l'introduzione nella zona franca doganale di Civitavecchia di merci di cui non è consentito l'ingresso in esenzione doganale ai sensi della legislazione vigente in materia.


Art. 18.

        1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, ai magazzini e agli esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca doganale di Civitavecchia, per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni doganali.


Art. 19.

        1. Per la gestione della zona franca doganale di Civitavecchia è istituita una società per azioni a capitale pubblico, denominata "Zona franca mediterranea spa", con la partecipazione di enti pubblici, di enti pubblici economici, delle associazioni di categoria e di imprese pubbliche.


Art. 20.

        1. La società di cui all'articolo 19 provvede a definire e ad approvare ogni quattro anni un piano generale di insediamento e di sviluppo della zona franca, che indichi, in coerenza con gli obiettivi programmati di sviluppo economico del territorio interessato, i tipi di impresa di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di zona franca doganale, tenendo conto del loro impatto ambientale, della loro compatibilità con la realtà territoriale e del rispetto della normativa comunitaria.


Art. 21.

        1. Alla società di cui all'articolo 19 sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) le definizioni del numero e del tipo di imprese ammesse ad operare nella zona franca;

                b) la promozione della formazione di quadri imprenditoriali e aziendali destinati ad operare nella zona franca;

                c) l'attuazione delle operazioni che garantiscono uno sviluppo dell'area destinata a zona franca doganale.

Art. 22.

        1. Il piano generale di insediamento e di sviluppo della zona franca di cui all'articolo 20 è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 23.

        1. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione delle Comunità europee in merito all'istituzione di una zona franca doganale nell'ambito retroportuale di Civitavecchia.



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