XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3954
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita la zona franca
doganale di Civitavecchia, al fine di favorire lo sviluppo
dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere,
nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in
particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare
Mediterraneo.
Art. 2.
1. Il territorio in ambito retroportuale di Civitavecchia
destinato a zona franca doganale è considerato fuori dalla
linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Il regime di zona franca doganale ha effetto nei
riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti
doganali di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e ha altresì effetto:
a) nei riguardi degli importi compensativi
monetari, disciplinati dalla normativa comunitaria;
b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto,
istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Nella zona franca doganale di Civitavecchia sono
ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine,
provenienza o destinazione, nonché le merci che possono
formare oggetto, alle condizioni stabilite dal codice doganale
comunitario di cui all'articolo 1:
a) di operazioni di carico, di scarico, di
trasbordo e di magazzinaggio;
b) delle manipolazioni usuali previste dalle
disposizioni vigenti in materia;
c) di operazioni di distruzione;
d) di operazioni di trasformazione.
Art. 5.
1. Su richiesta del proprietario o del suo rappresentante,
le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona
franca previste dai capitoli da 84 a 90 della nuova tariffa
dei dazi doganali di importazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si
considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo
per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in
applicazione delle disposizioni vigenti, è prevista l'uscita
dal territorio geografico quale elemento essenziale per la
loro concessione.
Art. 6.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, può disporre
l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca
doganale delle merci o delle categorie di merci la cui
produzione o lavorazione può rilevarsi pregiudizievole
all'economia dello Stato.
Art. 7.
1. Le merci estere introdotte nella zona franca doganale
di Civitavecchia possono essere dichiarate:
a) per l'importazione definitiva;
b) per l'importazione temporanea e la successiva
riesportazione;
c) per la spedizione da una dogana all'altra;
d) per il trasporto;
e) per il deposito;
f) per la lavorazione.
Art. 8.
1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella
zona franca doganale di Civitavecchia possono essere
dichiarate:
a) per l'esportazione definitiva;
b) per l'esportazione temporanea e successiva
reimportazione;
c) per il cabotaggio;
d) per la circolazione;
e) per la lavorazione.
Art. 9.
1. Alle merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella
zona franca doganale di Civitavecchia e per le quali sono
state concesse agevolazioni fiscali, è attribuita la
condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario
o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione
delle norme vigenti in materia di reintroduzione in
franchigia.
Art. 10.
1. Le merci introdotte nella zona franca doganale di
Civitavecchia per le quali le disposizioni legislative
comunitarie o nazionali prevedono l'esonero totale dai dazi
doganali all'importazione o che sono ammesse a un regime di
franchigia in ragione della loro particolare destinazione,
mantengono la loro condizione di merci nazionali o
nazionalizzate.
Art. 11.
1. I vincoli delle merci introdotte nella zona franca
doganale di Civitavecchia previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10
della presente legge comportano l'applicazione delle procedure
doganali stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, in tutti i casi in cui non sono
previste norme speciali.
Art. 12.
1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 168
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio l973, n. 43, al fine di accelerare il
processo di industrializzazione, è consentita l'immissione
nella zona franca doganale di Civitavecchia, per il fabbisogno
locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari,
degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali
necessari per l'avviamento delle imprese industriali,
commerciali o di servizi di nuova costituzione nonché per
l'ammodernamento e per l'ampliamento di quelle già esistenti
ubicate nella stessa zona franca.
Art. 13.
1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è
consentita l'immissione nella zona franca doganale di
Civitavecchia, in esenzione totale da imposte e dai diritti
doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel
territorio della medesima zona franca.
Art. 14.
1. Alle imprese esistenti o insediate nella zona franca
doganale di Civitavecchia dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, può essere concesso dal direttore della
circoscrizione doganale territorialmente competente:
a) di essere considerate in territorio doganale, a
condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti
alla vigilanza permanente del Corpo della guardia di
finanza;
b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da
trasformazioni effettuate in zona franca doganale, i soli
diritti di confine previsti dall'articolo 34 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca
doganale di Civitavecchia materie prime nazionali o
nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente
reintrodotte nel territorio nazionale sotto forma di prodotti
finiti o di prodotti semilavorati.
2. Le autorizzazioni relative alle concessioni di cui al
comma 1 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle
finanze, che può revocarle o modificarle entro tre mesi dalla
data del loro rilascio.
Art. 15.
1. Le merci introdotte nella zona franca doganale di
Civitavecchia godono automaticamente delle concessioni di
temporanea importazione ed esportazione previste dalle
disposizioni vigenti in materia, e in particolare
dall'articolo 214 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, quali speciali agevolazioni per il
traffico internazionale.
Art. 16.
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione
è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale
territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è
data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
che, sentito il competente organo dell'Agenzia delle dogane,
può disporne la revoca o la modifica.
Art. 17.
1. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative
alle violazioni doganali sono direttamente applicabili alla
zona franca doganale di Civitavecchia. Costituiscono,
comunque, casi di contrabbando:
a) l'immissione di merci estere in magazzini della
zona franca doganale di Civitavecchia destinati esclusivamente
al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;
b) il trasporto di merci estere su strada non
permessa quando è documentato il proposito di introdurle in
frode;
c) il deposito di merci estere nella zona franca
doganale di Civitavecchia, in quantità e per qualità non
permesse o diverse dal dichiarato;
d) l'introduzione nella zona franca doganale di
Civitavecchia di merci di cui non è consentito l'ingresso in
esenzione doganale ai sensi della legislazione vigente in
materia.
Art. 18.
1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno
facoltà di accedere agli stabilimenti, ai magazzini e agli
esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona
franca doganale di Civitavecchia, per effettuare controlli e
verifiche, al fine di assicurare il corretto adempimento delle
obbligazioni doganali.
Art. 19.
1. Per la gestione della zona franca doganale di
Civitavecchia è istituita una società per azioni a capitale
pubblico, denominata "Zona franca mediterranea spa", con la
partecipazione di enti pubblici, di enti pubblici economici,
delle associazioni di categoria e di imprese pubbliche.
Art. 20.
1. La società di cui all'articolo 19 provvede a definire e
ad approvare ogni quattro anni un piano generale di
insediamento e di sviluppo della zona franca, che indichi, in
coerenza con gli obiettivi programmati di sviluppo economico
del territorio interessato, i tipi di impresa di
distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che
possono operare in regime di zona franca doganale, tenendo
conto del loro impatto ambientale, della loro compatibilità
con la realtà territoriale e del rispetto della normativa
comunitaria.
Art. 21.
1. Alla società di cui all'articolo 19 sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) le definizioni del numero e del tipo di imprese
ammesse ad operare nella zona franca;
b) la promozione della formazione di quadri
imprenditoriali e aziendali destinati ad operare nella zona
franca;
c) l'attuazione delle operazioni che garantiscono
uno sviluppo dell'area destinata a zona franca doganale.
Art. 22.
1. Il piano generale di insediamento e di sviluppo della
zona franca di cui all'articolo 20 è approvato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 23.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è
adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione
delle Comunità europee in merito all'istituzione di una zona
franca doganale nell'ambito retroportuale di Civitavecchia.