XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3949
Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione dei mercati e
lo sviluppo del commercio estero stanno creando confusione non
soltanto sulla reale identità del marchio, ma, soprattutto,
nei consumatori, un certo disorientamento relativamente alla
formazione del prodotto.
L'espansione del commercio pirata e della contraffazione
impongono al legislatore di chiarire se un prodotto si possa
identificare nel corso della sua filiera come prodotto
nazionale finale. Si pone come una vera esigenza da parte di
tutte le aziende di chiarire ai consumatori, oltre al luogo
dove vengono acquistati i vari elementi utili alla produzione
finale, anche come il prodotto si sia formato o meglio
l'identificazione delle aziende che hanno partecipato al suo
iter formativo attraverso la filiera di controllo.
D'altra parte, parlare di tracciabilità di filiera
significa esplicitare come l'identificazione debba essere
documentata dalle aziende che hanno partecipato alla
formazione di un prodotto. Tale identificazione è basata sulla
verifica dei flussi e dei bilanci materiali del processo di
formazione e di commercializzazione del prodotto.
L'elaborazione di questo concetto essenziale porta quindi
a pensare alla tracciabilità, in termini estesi, anche al di
fuori dell'ambito strettamente produttivo ovvero a una filiera
di controllo lunga, comprensiva della distribuzione e del
consumo.
Approfondendo il discorso si può dire che la tracciabilità
per un'azienda significa:
1) definire un linguaggio omogeneo: la conoscenza
diventa un valore condivisibile in ambito aziendale ed extra
aziendale;
2) garantire con la tecnologia la qualità, la tipicità e
l'origine del prodotto per diventare la memoria moderna della
tradizione;
3) permettere l'analisi strutturata di costi-ricavi per
migliorare efficienza e redditività;
4) rendere fruibile il patrimonio di dati raccolti per
il miglioramento della qualità del prodotto o, eventualmente,
per la ricerca mirata di un difetto nella produzione;
5) essere di supporto nella valorizzazione dell'immagine
aziendale e del territorio su cui opera;
6) permettere all'azienda di accrescere il proprio
potenziale commerciale mettendo a disposizione, via INTERNET,
la storia di singoli lotti a clienti (importatori, enoteche,
ristoranti, distributori, clienti finali);
7) farsi garante, tramite opportuni controlli, della
trasparenza nei confronti del consumatore;
8) facilitare il confronto e lo studio tra prodotti di
aziende diverse, prospettiva allettante specie per tecnici e
per ricercatori;
9) contribuire alla corretta gestione del reclamo;
10) creare nuovo valore al prodotto e capacità di
acquisire un premium price sul mercato.
Dal punto di vista tecnico la tracciabilità di filiera si
fonda sulla identificazione delle aziende che hanno
contribuito alla formazione di un dato prodotto, così da
rendere più consapevole e meno anonima la relazione tra
produttore e consumatore.
L'identificazione delle aziende che potranno fregiarsi dei
vantaggi della tracciabilità è basata sul monitoraggio dei
flussi, dal produttore, dalla materia prima al consumatore
finale.
Da questa osservazione deriva che il soggetto protagonista
della garanzia di filiera non è un'azienda ma l'insieme delle
aziende che contribuiscono alla realizzazione del prodotto.
Oggi la garanzia dei prodotti è presentata al consumatore con
il marchio dell'azienda che ha confezionato il prodotto
finito: è evidente che si tratta di una garanzia parziale. Se
chi presenta il prodotto al consumatore non conosce
completamente la storia del prodotto, non può offrire una
garanzia soddisfacente.
La tracciabilità di filiera propone dunque il più completo
coinvolgimento delle vere responsabilità e un modello di
integrazione verticale tra le aziende della filiera.
Naturalmente, nulla vieta che alla tracciabilità siano
collegate specificità diverse del prodotto, come la
dichiarazione DOC, ISO 9000 o GMO free (non modificati
geneticamente).
Si può anzi dire che la tracciabilità di filiera
costituisce la più solida struttura documentale di supporto
per ogni altra dichiarazione riguardante la qualità o la
sicurezza dei prodotti. Si sarebbe tentati di dire che senza
garanzia di tracciabilità, cioè senza la conoscenza chiara e
completa dell'identità delle aziende che hanno contribuito
alla formazione del prodotto, nessuna pretesa di qualità sia
pienamente garantita e credibile.
La seconda osservazione si riferisce al richiamo alle
aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto.
Ciò che è dunque essenziale ai fini della tracciabilità non è
tanto l'origine geografica o il luogo della trasformazione o
del confezionamento, quanto il nome delle aziende che hanno
partecipato alla produzione e ne hanno pertanto la
responsabilità. Dire che la produzione sia italiana o lombarda
o di una certa zona più limitata oppure la dichiarazione che
un prodotto sia stato importato dalla Francia vuole dire poco
in termini di garanzia se non viene individuata l'azienda che
ha partecipato alla formazione del prodotto. In sintesi si
potrebbe dire che ciò che conta veramente è la "tracciabilità
delle responsabilità".
Si comprende bene quale sia, sul piano giuridico e
gestionale, l'importanza di una tale conoscenza nei casi in
cui si debbano ricercare la cause di una non conformità oppure
nei casi in cui si debba isolare una filiera in situazioni di
rischio per il consumatore.
Un'azienda che è in grado di seguire i flussi materiali al
suo interno e di identificare in ogni momento qualunque massa
di materia prima, semilavorato o prodotto finito che si trovi
nei confini della propria responsabilità, è un'azienda in
grado di razionalizzare i processi, di isolare le cause di
errore, di valutare i rendimenti di ogni fase e del processo
nel suo insieme.
Ai fini (articolo 1) di introdurre un sistema obbligatorio
di tracciabilità della materia prima impiegata nei sistemi
produttivi, per tutelare la sicurezza del consumatore e la
trasparenza nelle singole fasi del processo produttivo,
prevedendo mezzi di presentazione e di documentazione dei
prodotti in grado di consentire al consumatore finale di
compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle
caratteristiche del prodotto che consuma, valorizzando la
filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del
percorso seguito da ciascun prodotto nella fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione, si
impone l'approvazione di una legge che istituisca un sistema
obbligatorio di tracciabilità della filiera, intendendosi per
tale l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la
conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un
prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e
dei processi produttivi (articolo 2).
All'articolo 3 della presente proposta di legge è previsto
un sistema di controllo da parte di organismi riconosciuti
dall'Unione europea, mentre l'articolo 4 impone agli
imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di
tracciabilità di attenersi a princìpi etici, quali la tutela
dei lavoratori, lo sviluppo sostenibile e la tutela
dell'ambiente.
Si prevede inoltre che il consumatore abbia una adeguata
informazione, in modo da essere facilmente comprensibile il
luogo di origine o di provenienza della materia prima e la
ricostruzione del percorso seguito dal prodotto (articolo
5).
L'articolo 6 della presente proposta di legge prevede
l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del
sistema obbligatorio di tracciabilità dei prodotti della
filiera presso il Ministero delle attività produttive, mentre
gli articoli seguenti (articoli 7, 8, 9 e 10) prevedono la
promozione di campagne di informazione, una relazione annuale
sullo stato di attuazione della legge, oltre a un sistema di
sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative
al sistema obbligatorio di tracciabilità previsto dalla
legge.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo
alla vostra attenzione vuole essere un contributo che il
legislatore offre non soltanto nell'interesse del consumatore,
ma soprattutto di quelle imprese che operano e lavorano nel
nostro Paese e che proprio attraverso questo iter di
tracciabilità della filiera del sistema produttivo possono
diventare più competitive a livello nazionale e
internazionale.
Presso il Senato della Repubblica è stato presentato un
disegno di legge dal senatore Specchia (atto Senato n. 1789) e
presso la Camera dei deputati una proposta di legge
dall'onorevole La Grua (atto Camera n. 2862) relativamente
alla tracciabilità e all'etichettatura dei prodotti
agroalimentari.
La presente proposta di legge, pur richiamandosi ai citati
progetti di legge, si pone invece l'obiettivo di adottare un
sistema di tracciabilità della filiera in maniera più generale
e non soltanto per un settore produttivo.