XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3949
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge sono
finalizzate:
a) a introdurre un sistema obbligatorio di
tracciabilità della materia prima impiegata nei processi
produttivi;
b) a tutelare il consumatore finale garantendo la
sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo
produttivo;
c) a prevedere mezzi di presentazione e di
documentazione dei prodotti in grado di consentire al
consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione
all'origine e alle caratteristiche del prodotto che
consuma;
d) a valorizzare la filiera attraverso la
ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da
ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione;
e) ad attribuire ai consumatori finali, tramite le
loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in
ordine alla presentazione dei prodotti.
Art. 2.
1. Per sistema obbligatorio di tracciabilità si intende
l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la
conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un
prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e
dei processi produttivi.
2. La conoscenza del luogo di origine o della materia
prima è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di
identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati
di riconoscimento che consentono l'individuazione, adeguata e
trasparente, delle fasi di produzione, raccolta,
trasformazione, confezionamento, distribuzione e
commercializzazione di un prodotto.
3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi
è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni
adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle
fasi esercitate, per garantire la sicurezza, per prevenire
effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente nonché per
consentire scelte consapevoli da parte del consumatore
finale.
Art. 3.
1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi
esercitate, un sistema di tracciabilità certificabile da parte
di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2005 sono vietate la
produzione, la trasformazione e la commercializzazione di
prodotti per i quali non è stato adottato il sistema
obbligatorio di tracciabilità.
Art. 4.
1. In ciascuna fase della filiera, gli imprenditori che
applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti
a conformare la propria attività a princìpi etici, con
particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in specie dei
minori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela
dell'ambiente.
2. Il rispetto dei princìpi etici di cui al comma 1 è
documentato secondo un piano di controllo validato da
organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, al fine
dell'ottenimento della certificazione etica del prodotto.
Art. 5.
1. La presentazione del prodotto finito nelle fasi di
distribuzione e di commercializzazione deve rispettare il
diritto del consumatore finale ad un'adeguata informazione e
ad una corretta pubblicità.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche della
legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli
altri strumenti di identificazione di un prodotto è riportato,
in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in
inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza
della materia prima ed è garantita la ricostruzione del
percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Art. 6.
1. Presso il Ministero delle attività produttive è
istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema
obbligatorio di tracciabilità della filiera dei prodotti, di
seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da cinque rappresentanti
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale e da un rappresentante nominato dal
Ministero delle attività produttive, scelto tra esperti della
materia.
3. L'Osservatorio è istituito entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attività produttive, ed è presieduto da un
rappresentante eletto tra i componenti designati dalle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo
sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti al fine
di verificare l'adeguatezza dell'informazione.
5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno,
trasmette al Ministro delle attività produttive una relazione
sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di
tracciabilità.
6. I finanziamenti necessari al funzionamento
dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari
stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive.
Art. 7.
1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione
finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla
presente legge e, in particolare, ai benefìci derivanti
dall'attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità per
quanto concerne la sicurezza dei consumatori.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro, alla quale
si fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi
non ritirati del lotto, delle lotterie, dei concorsi, delle
scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.
Art. 8.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro delle attività produttive e sulla base della
relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, comma 5,
presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art. 9.
1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato
prodotti, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, è tenuto a fornire
campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi
incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi
dell'articolo 6 e delle altre disposizioni vigenti in
materia.
Art. 10.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal
1^ gennaio 2005, chiunque produce, vende o comunque immette
sul mercato prodotti per i quali non è stato adottato il
sistema di tracciabilità è soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.500
euro a 5.000 euro.
2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al
comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti e la
pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su
due giornali di cui uno a diffusione nazionale.
3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la
sospensione della produzione e della commercializzazione fino
a dodici mesi limitatamente ai prodotti interessati.
Art. 11.
1. Il Ministro delle attività produttive, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante
le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi
di controllo della tracciabilità della filiera.