XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3948
Onorevoli Colleghi! - In Italia si sta facendo strada
l'idea che il possesso di un'arma da fuoco sia il migliore
deterrente contro la criminalità, il sistema più efficace per
difendere se stessi e i propri cari da qualsiasi tipo di
violenza. Solo poco tempo fa lo stesso ministro della difesa
Martino, forte di questa convinzione, aveva proposto di
liberalizzare la vendita delle armi da fuoco così come avviene
negli Stati Uniti d'America.
La realtà insegna, invece, che si tratta di una pericolosa
illusione. L'esperienza degli Stati Uniti, dove il libero
possesso delle armi è un diritto sancito dalla Costituzione,
dimostra, dati alla mano, come l'equazione "più pistole uguale
più sicurezza" sia assolutamente falsa. Per questo motivo nel
maggio scorso la Margherita ha avviato una serie di
iniziative, culminate con la presentazione di una proposta di
legge, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi
legati ad una possibile liberalizzazione della vendita delle
armi, nella convinzione che un cittadino armato è solo un
pericolo in più per la propria e la altrui sicurezza.
Gli studi condotti in questi anni proprio negli Stati
Uniti hanno evidenziato che non esiste alcuna correlazione tra
la diminuzione della criminalità e la libera circolazione
delle armi. Anzi è vero l'esatto contrario: la massiccia
presenza di armi accresce i rischi per l'incolumità dei
cittadini e comporta costi economici e sociali assai
elevati.
Infatti negli Stati Uniti (in cui circolano oltre 250
milioni di armi di piccolo calibro, in media una per abitante)
si sono avuti nel solo 2001 oltre 29 mila morti e 100 mila
feriti con costi sanitari e sociali stimati in circa 100
miliardi di dollari.
Si tratta di un terribile pedaggio pagato alla tradizione
e alle potenti lobbie delle armi, tanto più se si
considera che, ad esempio, il bilancio delle perdite
statunitensi durante la guerra di Corea fu di 33.651
caduti.
Questi dati devono fare riflettere soprattutto se
rapportati a quelli italiani: nel nostro Paese nel 1999 le
armi da fuoco hanno provocato 805 vittime. L'enorme divario è
dovuto soprattutto alle diverse legislazioni adottate in
materia dai due Paesi.
In America acquistare un'arma da fuoco è facile, basta
essere maggiorenni e superare i controlli del National
Mandatory System, un sistema computerizzato che consente al
venditore di controllare in pochissimo tempo i dati relativi
all'acquirente. Se poi si vuole evitare ogni forma di
controllo basta rivolgersi ai privati che costituiscono un
vero e proprio mercato parallelo rispetto a quello ufficiale.
Secondo l'FBI nel 1997 l'80 per cento delle armi è stato
acquistato illegalmente.
La legislazione italiana in materia se paragonata a quella
americana è certamente restrittiva, tuttavia in fatto di
prevenzione e controllo non può essere certo inserita tra
quelle più avanzate. La nostra normativa risente infatti del
tempo trascorso, la prima formulazione risale al codice Rocco
e i correttivi apportati dal legislatore non sono riusciti ad
introdurre meccanismi di gestione e di controllo semplici ed
efficaci.
Attualmente solo una percentuale ridotta di italiani
possiede il porto d'armi (85 mila di cui 750 mila cacciatori)
ma ben 4 milioni di persone hanno la "detenzione di arma da
fuoco" (possono cioè avere un'arma in casa ma non portarla in
giro). Si tratta di un vero e proprio esercito che possiede
armi senza peraltro aver mai dovuto rispondere a controlli
accurati o a eventuali o necessarie verifiche.
La tragica vicenda di Chieri è lì, con i suoi otto morti,
a dimostrare come una simile tragedia sia potuta avvenire solo
perché una persona, rivelatasi uno squilibrato, aveva a
disposizione un vero e proprio arsenale. I massacri del Liceo
di Erfurt, in Germania, dove lo scorso anno un ragazzo si
tolse la vita dopo aver assassinato tredici persone o quella
del liceo americano di Columbine in Colorado (nel 1999 due
studenti uccisero dodici studenti ed un insegnante)
testimoniano chiaramente l'estrema gravità del problema.
La presente proposta di legge, in armonia con quanto
previsto dall'articolo 83 della Convenzione di Schengen,
intende modificare la normativa vigente in materia di
limitazione all'uso e alla detenzione di armi da fuoco e alla
licenza di porto d'armi, in particolare in caso di specifiche
disabilità psicofisiche. L'articolo 1 della proposta
sostituisce il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 733. Si prevede infatti che il questore
subordini il rilascio del nulla osta alla presentazione di una
certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da
una apposita commissione medica costituita presso la azienda
sanitaria locale competente per territorio. Una delle novità
introdotte dalla proposta di legge riguarda proprio la
composizione di questa commissione che dovrà prevedere un
medico legale, uno specialista in neurologia e uno in
psichiatria. Oggi il nulla osta alla detenzione di armi viene
invece concesso dal questore sulla base di una certificazione
medica generica e eventuale. Noi chiediamo invece che la
certificazione medica sia obbligatoria e venga rilasciata da
una apposita commissione medica. Inoltre l'autorizzazione alla
detenzione di armi sarà soggetta ad un rinnovo ogni due anni
che il questore subordinerà alla presentazione della
certificazione medica come sopra illustrato. L'articolo 2
della proposta modifica il comma 1 dell'articolo 1 della legge
6 marzo 1987, n. 89, prevedendo che, anche per ottenere la
licenza di porto d'armi sia seguita la stessa prassi indicata
in precedenza per la detenzione di armi (articolo 1 della
proposta).
Le misure contenute nella proposta di legge mirano, tra
l'altro, a garantire forme nuove e più appropriate di
coordinamento tra i vari soggetti chiamati a controllare le
dichiarazioni rese dagli interessati. In pratica si propone la
piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più
efficace e stringente il primo esame per il rilascio dei
permessi di detenzione di arma o di porto di armi. A tale fine
è stato previsto che i richiedenti partecipino ad un apposito
corso di formazione, al termine del quale è rilasciato un
attestato di idoneità (articolo 3 che sostituisce l'articolo
16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n.
1143). Si prevede inoltre che il Ministro dell'interno, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
individui, con proprio decreto, il contenuto formativo del
corso teorico e pratico di cui sopra e il profilo
professionale dei soggetti preposti alla formazione e al
rilascio dell'attestato finale. L'obiettivo principale è
quello di far sì che il possesso, l'impiego e la conservazione
delle armi avvenga nel rispetto e al fine di tutelare la
propria e l'altrui incolumità.
La presente iniziativa intende in buona sostanza
perseguire due obiettivi fondamentali: non solo riaffermare la
centralità del ruolo e delle funzioni dello Stato in materia
di sicurezza, respingendo pericolose ipotesi di giustizia
cosiddette "fai da te", ma soprattutto stabilire misure
realmente efficaci per accrescere le garanzie di tutela
individuali e collettive in ordine alla prevenzione dei rischi
connessi al possesso di armi siano esse vere o semplici "copie
giocattolo". A tale riguardo è dato osservare come negli
ultimi anni sia cresciuto in maniera preoccupante il numero
delle rapine e delle violenze commesse con la minaccia di
queste armi. Vale la pena ricordare il caso di Napoli dove un
ragazzo di tredici anni è rimasto ucciso mentre tentava una
rapina proprio con una pistola giocattolo. La categoria delle
armi giocattolo comprende anche alcuni modelli che
differiscono in pochissimi particolari dalle armi vere, copie
che, con poche modifiche, possono essere trasformate in
strumenti in grado di sparare proiettili veri. In proposito,
pochi mesi fa il Messico ha disposto il divieto della
commercializzazione delle armi giocattolo e in questi giorni
il Governo britannico, su iniziativa del ministro degli
interni David Blunkett, ha messo fuori legge la produzione
delle armi in questione.
Per rispondere a questa emergenza, troppo spesso
sottovalutata, l'articolo 4 della proposta che modifica
l'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi,
prevede la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da
cinquecento a duemila euro per coloro che rimuovono dalle armi
giocattolo il tappo rosso che le identifica come tali
(normalmente viene posto dai produttori un tappo rosso sulla
bocca della canna delle armi giocattolo proprio per
distinguerle da quelle vere).
In ultimo, l'articolo 5 stabilisce che con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro
delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge sono individuati i requisiti per
la commercializzazione delle armi giocattolo con particolare
riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse e che fino
alla emanazione del decreto, sia sospesa la
commercializzazione di tali prodotti.