XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3948
PROPOSTA DI LEGGE
Art. l.
(Modifica alla disciplina relativa
alla detenzione di armi da fuoco).
1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Il questore subordina il rilascio del nulla osta di cui
al quarto comma alla presentazione di una certificazione
medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione
medica, costituita presso l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, composta da tre membri, di cui un
medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria.
L'autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata
ogni due anni ed è subordinata alla presentazione della
certificazione medica di cui al presente comma".
Art. 2.
(Modifica alla disciplina della licenza
di porto d'armi).
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n.
89, è sostituito dal seguente:
"1. Alla documentazione richiesta per ottenere la
licenza di porto d'armi deve essere allegata apposita
certificazione di idoneità psico-fisica, rilasciata da una
commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria
competente per territorio, composta da tre membri, di cui un
medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria.
Il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi è subordinato
alla presentazione della certificazione medica di cui al
presente comma".
Art. 3.
(Istituzione del corso teorico e pratico
per il porto e per la detenzione delle armi).
1. L'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935,
n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
1936, n. 1143, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. 1. Chiunque faccia richiesta di porto
d'armi o di nulla osta per la detenzione di armi deve
frequentare un corso teorico e pratico che prevede il rilascio
di un attestato finale di idoneità all'uso delle armi".
2. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di
cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935,
n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
1936, n. 1143, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, nonché il profilo professionale dei soggetti
preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato
finale.
Art. 4.
(Modifica alla disciplina dell'uso
delle armi giocattolo).
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Chiunque rimuove dai giocattoli riproducenti armi il
tappo rosso di cui al quarto comma è punito con la reclusione
da sei mesi a un anno e con la multa da cinquecento a duemila
euro".
Art. 5.
(Sospensione della commercializzazione
delle armi giocattolo).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di
concerto con il Ministro delle attività produttive entro sei
mesi dalla presente legge, sono individuati i requisiti per la
commercializzazione delle armi giocattolo con particolare
riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse.
2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1 è
sospesa la commercializzazione delle armi giocattolo.