XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3948




PROPOSTA DI LEGGE


Art. l.

(Modifica alla disciplina relativa
alla detenzione di armi da fuoco).

        1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

        "Il questore subordina il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. L'autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata ogni due anni ed è subordinata alla presentazione della certificazione medica di cui al presente comma".


Art. 2.

(Modifica alla disciplina della licenza
di porto d'armi).

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegata apposita certificazione di idoneità psico-fisica, rilasciata da una commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. Il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi è subordinato alla presentazione della certificazione medica di cui al presente comma".


Art. 3.

(Istituzione del corso teorico e pratico
per il porto e per la detenzione delle armi).

        1. L'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. 1. Chiunque faccia richiesta di porto d'armi o di nulla osta per la detenzione di armi deve frequentare un corso teorico e pratico che prevede il rilascio di un attestato finale di idoneità all'uso delle armi".

        2. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato finale.


Art. 4.

(Modifica alla disciplina dell'uso
delle armi giocattolo).

        1. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Chiunque rimuove dai giocattoli riproducenti armi il tappo rosso di cui al quarto comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da cinquecento a duemila euro".

Art. 5.

(Sospensione della commercializzazione
delle armi giocattolo).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive entro sei mesi dalla presente legge, sono individuati i requisiti per la commercializzazione delle armi giocattolo con particolare riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse.
        2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1 è sospesa la commercializzazione delle armi giocattolo.



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