XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3947
Onorevoli Colleghi! - Oggi come in passato la scelta,
la maggior parte obbligata, di lasciare il proprio luogo
d'origine e gli affetti familiari per andare a svolgere un
lavoro, magari anche faticoso o pericoloso, è una scelta
dolorosa. Se si è fortunati il posto di lavoro si trova a
cinquanta o cento chilometri di distanza dalla propria casa,
altrimenti sono centinaia i chilometri che si devono
percorrere. Proprio in estate o nei periodi di festa, la
dimensione del fenomeno appare nella sua inquietante realtà:
sono milioni, infatti, le persone che in queste occasioni si
spostano dal luogo ove risiedono per motivi di lavoro al luogo
di residenza della propria famiglia.
Tali spostamenti - è noto - avvengono prevalentemente in
macchina, principalmente perché usando il mezzo privato i
tempi di percorso si riducono notevolmente e, in questo modo,
il soggiorno presso i propri cari è più lungo.
Per tale ragione l'utilizzo del mezzo privato per questi
spostamenti è in continuo aumento, così come sono in continuo
aumento - purtroppo - gli incidenti che accadono durante il
percorso.
Attualmente secondo la normativa vigente, è prevista la
copertura assicurativa - ai sensi degli articoli 2 e 210 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - per gli
infortuni subiti dai lavoratori assicurati, il cosiddetto
"infortunio in itinere":
a) durante il normale percorso di andata e ritorno
dall'abitazione al posto di lavoro;
b) durante il normale percorso che il lavoratore
deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel
caso di rapporti di lavoro plurimi;
c) durante l'abituale percorso per la consumazione
dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un
mezzo di trasporto privato a condizione che ne sia necessitato
l'uso (ad esempio nei casi di inesistenza di mezzi pubblici
che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro;
incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli
lavorativi; distanza minima del tragitto da poter essere
percorsa a piedi).
In tempi recenti, tuttavia, si è assistito da parte della
giurisprudenza - segnatamente della Corte di cassazione -
all'elaborazione di alcuni princìpi di diritto che, colmando
il vuoto legislativo, consentono oggi una tutela assicurativa
dell'"infortunio in itinere" non solo molto ampia ma anche e
soprattutto aperta ai mutamenti che intervengono nella realtà
economica e socio-culturale; in particolare, affermando la
necessità di esaminare le singole situazioni con il "criterio
della ragionevolezza", salvaguardando le esigenze umane e
familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e
conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione
assicurativa in questo ambito, delineando una forma di tutela
quasi personalizzata del lavoratore, al quale viene fornita la
possibilità di provare, in rapporto alle sue peculiari
condizioni di lavoro e di vita, l'esistenza di un
"individuale" aggravamento del rischio generico della strada.
La giurisprudenza ha, dunque, riconosciuto che l'"infortunio
in itinere" è in configurabile come indennizzabile
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro non solo nel caso di incidente
verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e
quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il suo
trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della
sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di
vicinanza al lavoro. In relazione all'uso di un mezzo di
trasporto privato, pur esistendo un idoneo servizio di
trasporto pubblico, la Corte di cassazione non lo ha ritenuto
un rischio elettivo, in quanto così come è costituzionalmente
tutelato il diritto di scegliere liberamente la propria
residenza, purché ad una distanza ragionevole dal luogo di
lavoro, uguale tutela è da riconoscere, in applicazione degli
articoli 29 e 31 della Costituzione, al diritto-dovere di
tenere conto delle esigenze familiari. A questo proposito è
stato ritenuto che l'esigenza di tornare presso la famiglia
con periodicità che la distanza consente, presenta i medesimi
caratteri di "normalità" e di "personalità" di quella del
lavoratore che rientri a casa quotidianamente. Ne consegue
che, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi si
sia recato, in giorni festivi, a trovare la famiglia dimorante
in luogo diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo
e deve pertanto ritenersi indennizzabile.
Sulla base di tale considerazioni si rende, dunque,
indispensabile un adeguamento della normativa vigente in
materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
nel senso di ampliare la tutela assicurativa anche al caso in
cui l'infortunio avvenga in occasione dello spostamento
effettuato dal lavoratore con il mezzo privato per andare o
tornare dal luogo di residenza della famiglia.