XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3947




        Onorevoli Colleghi! - Oggi come in passato la scelta, la maggior parte obbligata, di lasciare il proprio luogo d'origine e gli affetti familiari per andare a svolgere un lavoro, magari anche faticoso o pericoloso, è una scelta dolorosa. Se si è fortunati il posto di lavoro si trova a cinquanta o cento chilometri di distanza dalla propria casa, altrimenti sono centinaia i chilometri che si devono percorrere. Proprio in estate o nei periodi di festa, la dimensione del fenomeno appare nella sua inquietante realtà: sono milioni, infatti, le persone che in queste occasioni si spostano dal luogo ove risiedono per motivi di lavoro al luogo di residenza della propria famiglia.
        Tali spostamenti - è noto - avvengono prevalentemente in macchina, principalmente perché usando il mezzo privato i tempi di percorso si riducono notevolmente e, in questo modo, il soggiorno presso i propri cari è più lungo.
        Per tale ragione l'utilizzo del mezzo privato per questi spostamenti è in continuo aumento, così come sono in continuo aumento - purtroppo - gli incidenti che accadono durante il percorso.
        Attualmente secondo la normativa vigente, è prevista la copertura assicurativa - ai sensi degli articoli 2 e 210 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati, il cosiddetto "infortunio in itinere":

                a) durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro;
                b) durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;

                c) durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale.

        L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato a condizione che ne sia necessitato l'uso (ad esempio nei casi di inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del tragitto da poter essere percorsa a piedi).
        In tempi recenti, tuttavia, si è assistito da parte della giurisprudenza - segnatamente della Corte di cassazione - all'elaborazione di alcuni princìpi di diritto che, colmando il vuoto legislativo, consentono oggi una tutela assicurativa dell'"infortunio in itinere" non solo molto ampia ma anche e soprattutto aperta ai mutamenti che intervengono nella realtà economica e socio-culturale; in particolare, affermando la necessità di esaminare le singole situazioni con il "criterio della ragionevolezza", salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in questo ambito, delineando una forma di tutela quasi personalizzata del lavoratore, al quale viene fornita la possibilità di provare, in rapporto alle sue peculiari condizioni di lavoro e di vita, l'esistenza di un "individuale" aggravamento del rischio generico della strada. La giurisprudenza ha, dunque, riconosciuto che l'"infortunio in itinere" è in configurabile come indennizzabile dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il suo trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro. In relazione all'uso di un mezzo di trasporto privato, pur esistendo un idoneo servizio di trasporto pubblico, la Corte di cassazione non lo ha ritenuto un rischio elettivo, in quanto così come è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, purché ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da riconoscere, in applicazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione, al diritto-dovere di tenere conto delle esigenze familiari. A questo proposito è stato ritenuto che l'esigenza di tornare presso la famiglia con periodicità che la distanza consente, presenta i medesimi caratteri di "normalità" e di "personalità" di quella del lavoratore che rientri a casa quotidianamente. Ne consegue che, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi si sia recato, in giorni festivi, a trovare la famiglia dimorante in luogo diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo e deve pertanto ritenersi indennizzabile.
        Sulla base di tale considerazioni si rende, dunque, indispensabile un adeguamento della normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nel senso di ampliare la tutela assicurativa anche al caso in cui l'infortunio avvenga in occasione dello spostamento effettuato dal lavoratore con il mezzo privato per andare o tornare dal luogo di residenza della famiglia.




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