XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3947




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è inserito il seguente:

        "Tra le persone assicurate sono compresi i lavoratori emigrati da una regione all'altra dell'Italia che, nel rientrare periodicamente nei luoghi di origine per motivi familiari, si avvalgono di automezzi da essi personalmente condotti".



Frontespizio Relazione