XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3947
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, è inserito il seguente:
"Tra le persone assicurate sono compresi i lavoratori
emigrati da una regione all'altra dell'Italia che, nel
rientrare periodicamente nei luoghi di origine per motivi
familiari, si avvalgono di automezzi da essi personalmente
condotti".