XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3936
Onorevoli Colleghi! - Secondo una ricerca dell'ISTAT
(Indagine multiscopo 2000 su "I cittadini e il tempo
libero") il 20,2 per cento degli italiani pratica sport in
modo continuativo, il 9,8 per cento in modo saltuario, il 31,2
per cento pratica qualche attività fisica.
Ciò significa che circa 11 milioni di italiani fanno
dell'attività sportiva un impegno serio e durevole. In questo
contesto lo sport olimpico, quello che fa capo alle varie
federazioni sportive raggruppate nel Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) è divenuto minoritario, raccogliendo
appena un terzo circa dei praticanti.
E' un dato inequivocabile. Senza che ce ne accorgessimo,
negli ultimi decenni è fortemente cambiata la domanda di
sport, e con essa il costume sportivo degli italiani. Il
miraggio di "sfondare", di vincere medaglie, di diventare un
campione, di primeggiare non è più così forte come un tempo. A
spingere gruppi di persone di ogni età a fare sport sono altre
motivazioni. L'ISTAT è generosa di spiegazioni in merito:
negli ultimi venti anni la domanda di sport è cresciuta in
tutte le fasce di età, ora è forte anche tra gli adulti e tra
gli anziani. Nella pratica sportiva si vede un mezzo per
soddisfare bisogni, come preservare un buono stato di salute,
stare in mezzo alla natura, scaricare lo stress,
socializzare con altre persone.
In altri termini, si è affermata, ed è ormai prevalente,
una pratica sportiva in cui le finalità sociali sono
predominanti su quelle legate alla prestazione, al
risultato.
Tuttavia, l'intero sistema sportivo italiano continua ad
essere tarato sulle finalità e sui bisogni del CONI e delle
federazioni sportive, che lavorano per scoprire e gestire il
campione, per fare una selezione dei talenti che permetta di
ottenere risultati nazionali e internazionali.
L'"altro" sport, quello a prevalenti finalità di
servizio sociale, non interessa. Ed è un miracolo tutto
italiano che sia cresciuto così tanto, pur di fronte
all'indifferenza e talvolta all'ostilità del CONI, che
continua ad essere l'unico soggetto legittimato dallo a
gestire lo sport in Italia.
La legge n. 426 del 1942, che istituisce il CONI, ha
conferito ad esso tale ruolo esclusivo, confermato dalle
successive modificazioni, nonché da ultimo, dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI.
E' un "pasticcio all'italiana", una situazione che non
trova riscontro in alcun altro Paese europeo, poiché altrove
il Comitato olimpico nazionale si occupa della preparazione
olimpica, mentre le altre forme di sport competono ad agenzie
governative.
Sarebbe un problema di minor conto se il CONI accettasse
di rivedere i suoi compiti istituzionali aprendosi allo sport
sociale, riconoscendolo e sostenendolo adeguatamente, invece
di dedicare a questo comparto una quota irrisoria delle
proprie risorse (tra l'1 e il 4 per cento) e di negargli
rappresentanza nel Consiglio nazionale. Ma così non è, come
dimostra la sorte del Comitato nazionale sport per tutti.
La dicitura "sport per tutti" sottintende un'idea di sport
espressa in più occasioni dal Consiglio d'Europa, che già nel
1975 ha formulato una "Carta europea dello sport per tutti",
dando seguito alle raccomandazioni n. 588 del 1970 e n. 682
del 1972. Qui si impone una breve riflessione sul termine
"sport per tutti". Per quanto la dicitura "sport per tutti"
sia rimasta alquanto indeterminata negli atti successivi del
Consiglio d'Europa, essa è passata ad indicare il concetto di
un'attività sportiva quale diritto di tutti i cittadini, non
necessariamente legato alla prestazione e che si propone
essenzialmente come fattore di educazione e di
socializzazione.
La promozione dello sport per tutti è raccomandata dal
Comitato internazionale olimpico (CIO) (che periodicamente
organizza congressi mondiali dello sport per tutti; il
prossimo si svolgerà in Italia, a Roma, a novembre del 2004) e
dalle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7/8
dicembre 2000 ("Dichiarazione di Nizza sullo sport").
Ciò nonostante, in Italia lo sport per tutti non riesce a
ottenere un riconoscimento effettivo.
Nel 1995 il CONI, su sollecitazione del CIO, ha istituito
nel proprio seno un Comitato nazionale sport per tutti,
organismo di coordinamento dell'"altro" sport, di cui
facevano parte le regioni e l'associazionismo di settore, ma è
stata solo un'operazione di facciata, perché il Comitato non è
stato mai messo in condizione di operare.
Il citato decreto legislativo n. 242 del 1999 di riordino
del CONI ha istituzionalizzato tale Comitato, ma nei quattro
anni fin qui trascorsi tale organismo non è mai stato neppure
riunito. Né il Comitato nazionale sport per tutti, voluto dal
medesimo decreto legislativo, potrebbe funzionare in futuro. A
seguito della legge n. 59 del 1997 e del relativo decreto di
attuazione n. 112 del 1998 le regioni considerano la materia
della promozione dello sport trasferita a tutti gli effetti a
loro e agli enti locali. Di conseguenza regioni ed enti locali
non intendono fare parte di un organismo di indirizzo dello
sport per tutti che sia subordinato al CONI. Ne deriva che la
materia dello sport sociale e dello sport per tutti deve
trovare una collocazione sua propria all'interno di un
provvedimento di legge che:
riconosca tale forma di pratica sportiva e la sua
funzione sociale;
ne sancisca la specificità e l'autonomia rispetto allo
sport olimpico;
vincoli il riconoscimento dell'associazionismo di
settore a precisi parametri, regolamentandolo e anche
incoraggiandolo ad un perseguimento più spiccato di finalità
educative, culturali, sociali, sanitarie e di tempo libero;
istituisca un organismo di coordinamento del settore
esterno al CONI e in cui siano presenti i Ministeri
interessati, le regioni, gli enti locali, l'associazionismo
sportivo nonché tutti i soggetti a vario titolo coinvolti
nello sviluppo dello sport per tutti;
preveda forme di sostegno ai progetti di promozione
dello sport per tutti.
Inquadrare lo sport per tutti è anche l'occasione giusta
per disegnare un sistema sportivo italiano più moderno, nel
quale, accanto allo sport basato sulla selezione e la
prestazione, riunito intorno al CONI e alle federazioni
sportive, si configuri una pratica sportiva di massa che:
includa tutti i settori della popolazione, uomini e
donne, accompagnandoli dalla fanciullezza per l'intera
esistenza;
ponga particolare attenzione ai bisogni motori e di
socializzazione della popolazione anziana, delle minoranze e
dei diversamente abili;
si adatti alle condizioni locali e alle capacità di
gruppi di cittadini, proponendo formule e progetti specifici
differenziati;
sia parte dello sviluppo di un nuovo welfare, in
quanto attività connessa a servizi sociali essenziali quali
l'istruzione, la sanità, i servizi per il contrasto al disagio
e per l'integrazione sociale.
In particolare, un'adeguata politica di sport per tutti
può essere strumento per affrontare alcune delle emergenze che
oggi abbiamo di fronte:
Funzione educativa. Non è vero che tutto lo sport
svolge funzione educativa, altrimenti non avremmo il fenomeno
dilagante di ragazzi e giovani che si picchiano in campo o che
assaltano l'arbitro. Lo sport educa se viene proposto e
organizzato con intenzionalità educativa, secondo parametri e
progetti che privilegino l'educazione del singolo.
La rilevanza che l'esperienza sportiva può assumere nella
formazione del minore è stata oggetto di attenzione nel
rapporto pubblicato nel 2001 dall'Osservatorio dei minori,
"Bambini e adolescenti nel 2000". Il rapporto ha
sottolineato l'inefficacia, anzi gli effetti negativi, di una
pratica sportiva in cui l'enfasi venga posta più sui risultati
sportivi che sull'intero processo di costruzione della
personalità.
Il 2004 è stato dichiarato "Anno europeo dell'educazione
attraverso lo sport". I documenti preparatori auspicano
un'attività sportiva che contribuisca alla formazione
integrale del cittadino.
Lo sport educativo non va visto solo come risorsa nel
contrasto alla devianza giovanile o al recupero dalla
marginalità; piuttosto come uno strumento ordinario da fare
entrare nel curricolo formativo di ogni ragazzo, nel quadro di
un percorso di formazione globale della persona.
La funzione educativa dello sport si rafforza nel momento
in cui la pratica sportiva diventa un percorso che accompagna
il cittadino attraverso tutto l'arco della sua vita,
dall'infanzia all'età anziana.
Funzione di prevenzione sanitaria. L'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) ha indicato nella sedentarietà una
delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e
di obesità. Circa l'80 per cento delle cardiopatie coronariche
precoci sono dovute all'associazione di una cattiva
alimentazione, inattività fisica e tabagismo. Secondo l'OMS
perfino un terzo dei tumori (attesi) potrebbe essere evitato
associando una sana alimentazione con una attività fisica
praticata regolarmente nel corso della vita.
Funzione di inclusione e coesione sociale. Per la
società italiana dei prossimi decenni, l'inclusione si
presenta come una delle grandi sfide da affrontare e vincere.
Il processo dell'immigrazione sta avvenendo in un contesto di
timori e di incertezze cui va posto rimedio. E accanto
all'inclusione economica e sociale degli immigrati va
perseguita l'inclusione culturale nella testa e nel cuore di
quegli italiani che si sentono minacciati dall'immigrazione.
La pratica sportiva può essere uno degli strumenti per
affrontare e vincere tale sfida. Su di essa puntano anche gli
organismi europei per realizzare una migliore inclusione
sociale a livello continentale.
Un altro problema sociale cui la pratica sportiva può
offrire risposta è la tendenza alla frammentazione della
nostra società, che produce mancanza di relazioni, isolamento,
distacco dal contesto sociale delle minoranze, si chiamino
anziani, portatori di handicap, disoccupati. Lo sport
può porvi rimedio con le risorse di un associazionismo che
incoraggi le società sportive ad essere comunità aggreganti
sul territorio.
Funzione di educazione alla democrazia. Rispetto
delle regole, rispetto dell'altro, assunzione di
responsabilità, senso della collettività come primo passo per
l'affermarsi della solidarietà; sono valori il cui
apprendimento è connaturato ad un'esperienza di vita condotta
in una società sportiva.
Funzione di economia sociale. Esistono numerose
ricerche europee (Osservatorio europeo dell'occupazione
sportiva) su sport e occupazione, le cui risultanze concordano
su un punto: lo sport di massa può assicurare nuovi ed
interessanti livelli di occupazione, trattandosi di settore in
espansione, purché si incoraggi l'emergere delle nuove
professionalità di cui esso ha bisogno.
Funzione di educazione allo sport. E' un aspetto
particolare ma non marginale. Nonostante l'aumento dei
praticanti, l'Italia produce scarsa cultura dello sport. Ne
sono testimonianza il "fenomeno doping" - che tocca
anche il settore non professionistico e il vasto settore degli
"amatori" e delle palestre (si calcola che ogni frequentatore
di palestre consumi in media 350 euro annui in integratori e
anabolizzanti) - e lo stesso fenomeno della violenza negli
stadi, che nasce in giovani che lo sport lo hanno sempre
guardato e mai praticato.
Violenza e doping non si possono vincere soltanto
con la repressione, con le misure di polizia e il carcere.
Occorre un'opera di educazione capillare allo sport.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
dettano le finalità della legge.
L'articolo 2 disegna il quadro di riferimento in cui si
muove la normativa che segue, fissando alcuni princìpi:
a) riconoscimento dello sport per tutti come una
specifica forma di pratica sportiva, autonoma rispetto al
CONI. Se non si riconosce tale autonomia, dovuta alla
specificità, si lascia di fatto lo sport per tutti tra le
competenze del CONI; b) riconoscimento del ruolo sociale
dello sport per tutti che si svolge attraverso le funzioni
educativa, sociale, culturale, sanitaria e di tempo libero,
previste per il modello europeo di sport; c)
identificazione dei caratteri distintivi dello sport per tutti
rispetto a quello di competenza del CONI e delle federazioni
sportive. Tale distinzione è basata su due elementi: lo sport
per tutti ha prevalenti fini sociali, lo sport olimpico ha
prevalenti fini di prestazione; lo sport per tutti è sport di
inclusione, mentre lo sport olimpico è sport di selezione.
L'articolo 3 abbatte una caratteristica propria del
modello di sport federale: la standardizzazione "monolitica"
del modello offerto al praticante. Lo sport per tutti, al
contrario, proprio perché risponde a bisogni sociali
diversificati, è aperto a tutti i cittadini, dunque, per
essere attuato deve offrirsi in una pluralità di modelli e di
programmi. Portare lo sport per tutti al maggior numero
possibile di cittadini significa fare in modo che ogni
cittadino possa scegliere la forma di pratica sportiva più
adatta ai propri bisogni e possibilità.
L'articolo 4 stabilisce i requisiti per il riconoscimento
delle associazioni nazionali di sport per tutti,
distinguendole da quelle che promuovono forme diverse di sport
(anche se non si può escludere che un'associazione promuova
sia lo sport per tutti, sia altre forme di sport). Tali
requisiti sono: polisportività delle società affiliate
(caratteristica che deriva dalla diversità di forme assunta
dallo sport per tutti, per cui le federazioni sportive non
possono essere considerate associazioni di sport per tutti in
quanto affiliano soltanto società di medesima disciplina);
affermazione della finalità di sport per tutti nello statuto;
assenza di fini di lucro (al fine di distinguerle dai
fitness club e dalle palestre private); ordinamento
interno ispirato a princìpi di democrazia; accesso aperto a
tutti (a differenza di quanto avviene nei club privati e
nelle associazioni che perseguono la selezione finalizzata
alla prestazione); fissazione di un limite minimo di presenza
a livello territoriale (il limite suggerito si ispira a quello
adottato per l'associazionismo di promozione sociale);
prevalenza di svolgimento delle attività di sport per tutti
tra quelle attuate annualmente.
L'articolo 5 istituisce il registro nazionale delle
associazioni di sport per tutti, tenuto presso il Ministero
per i beni e le attività culturali.
L'articolo 6 prevede l'istituzione di registri regionali e
provinciali dello sport per tutti in quanto, per la
realizzazione dello sport per tutti sul territorio è
necessaria l'attuazione di un diverso articolarsi dei progetti
che tengano conto delle realtà locali, dei bisogni specifici e
delle capacità della comunità presente sul territorio, nonché
dell'associazionismo operante in loco.
E', poi, necessario tenere conto delle prerogative in
materia di promozione dello sport che sono state attribuite
alle regioni e del fatto che molte regioni hanno varato leggi
sulla promozione dello sport, anche se nessuna di esse ha
ancora legiferato sulla materia specifica dello sport per
tutti.
L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale dello sport
per tutti, l'articolo 8 i consigli delle regioni e delle
province autonome per lo sport per tutti.
L'articolo 9 prevede la possibilità per il Consiglio
nazionale dello sport per tutti di stipulare convenzioni con i
Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, e del lavoro e delle politiche sociali. Sancire
la possibilità di tali convenzioni può sembrare pleonastico
ma, in realtà, permette di affermare una necessità,
considerando che al momento attuale strumenti del genere
(convenzioni tra Ministeri ed associazioni o gruppi di esse)
sono sporadici e poco strutturati.
L'articolo 10 prevede che la pratica di attività di sport
per tutti all'interno di società sportive affiliate ad una
delle associazioni nazionali o regionali sia subordinata ad
una certificazione di idoneità rilasciata dal medico di base.
Abolito il servizio di leva e scomparse le visite mediche
scolastiche, la certificazione di idoneità allo sport per
tutti costituirebbe un, sia pure parziale, screening
medico di massa della popolazione. Bisogna poi considerare che
al momento attuale la certificazione medica di idoneità allo
sport per tutti non esiste, con non pochi rischi per la salute
dei milioni di praticanti.
L'articolo 11 interviene in materia di formazione. La
specificità dello sport per tutti consiste in una specificità
tecnica e organizzativa che richiede un apposito circuito
formativo diverso da quello che forma gli operatori per lo
sport olimpico. Ad esempio, il ruolo di operatore sportivo per
le persone diversamente abili, gli anziani o i
tossicodipendenti richiede competenze specifiche.
La molteplcità di leggi regionali che prevedono ciascuna
criteri differenti per il riconoscimento delle figure degli
operatori sportivi non professionisti rende necessario fissare
criteri minimi uguali per tutti.
Bisogna infine valutare che lo sport per tutti si affida
unicamente ad operatori volontari, ai quali non si può
chiedere né il diploma di laurea in scienze motorie né la
frequenza a corsi troppo onerosi. Si tratta di trovare il
miglior compromesso tra l'esigenza di tutelare i praticanti,
impedendo che si affidino ad operatori del tutto improvvisati,
e quella di non provocare la fuga del volontariato con norme
troppo restrittive.
L'articolo 12 sopprime il Comitato nazionale dello sport
per tutti, peraltro mai insediato e reso ormai inutile
dall'istituzione del Consiglio nazionale dello sport per
tutti.
L'articolo 13 istituisce il Fondo nazionale dello sport
per tutti e indica possibili fonti di finanziamento, in
considerazione del fatto che lo sport già si alimenta con
parte dei proventi di concorsi e scommesse sportive e che la
via di finanziamento dello sport per tutti individuata in
altri Paesi (ad esempio la Francia) è quella del prelievo sui
diritti televisivi dello sport spettacolo, in ossequio al
principio della necessità di una reciproca garanzia di tutela
e assistenza tra lo sport professionistico e lo sport per
tutti.
L'articolo 14 prevede che le associazioni nazionali di
sport per tutti presentino, ogni anno, al Ministero per i beni
e le attività culturali, un rendiconto relativo all'utilizzo
dei contributi.
L'articolo 15 prevede che il Ministro per i beni e le
attività culturali presenti, annualmente, al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della legge.