XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3936




        Onorevoli Colleghi! - Secondo una ricerca dell'ISTAT (Indagine multiscopo 2000 su "I cittadini e il tempo libero") il 20,2 per cento degli italiani pratica sport in modo continuativo, il 9,8 per cento in modo saltuario, il 31,2 per cento pratica qualche attività fisica.
        Ciò significa che circa 11 milioni di italiani fanno dell'attività sportiva un impegno serio e durevole. In questo contesto lo sport olimpico, quello che fa capo alle varie federazioni sportive raggruppate nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è divenuto minoritario, raccogliendo appena un terzo circa dei praticanti.
        E' un dato inequivocabile. Senza che ce ne accorgessimo, negli ultimi decenni è fortemente cambiata la domanda di sport, e con essa il costume sportivo degli italiani. Il miraggio di "sfondare", di vincere medaglie, di diventare un campione, di primeggiare non è più così forte come un tempo. A spingere gruppi di persone di ogni età a fare sport sono altre motivazioni. L'ISTAT è generosa di spiegazioni in merito: negli ultimi venti anni la domanda di sport è cresciuta in tutte le fasce di età, ora è forte anche tra gli adulti e tra gli anziani. Nella pratica sportiva si vede un mezzo per soddisfare bisogni, come preservare un buono stato di salute, stare in mezzo alla natura, scaricare lo stress, socializzare con altre persone.
        In altri termini, si è affermata, ed è ormai prevalente, una pratica sportiva in cui le finalità sociali sono predominanti su quelle legate alla prestazione, al risultato.
        Tuttavia, l'intero sistema sportivo italiano continua ad essere tarato sulle finalità e sui bisogni del CONI e delle federazioni sportive, che lavorano per scoprire e gestire il campione, per fare una selezione dei talenti che permetta di ottenere risultati nazionali e internazionali.
        L'"altro" sport, quello a prevalenti finalità di servizio sociale, non interessa. Ed è un miracolo tutto italiano che sia cresciuto così tanto, pur di fronte all'indifferenza e talvolta all'ostilità del CONI, che continua ad essere l'unico soggetto legittimato dallo a gestire lo sport in Italia.
        La legge n. 426 del 1942, che istituisce il CONI, ha conferito ad esso tale ruolo esclusivo, confermato dalle successive modificazioni, nonché da ultimo, dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI.
        E' un "pasticcio all'italiana", una situazione che non trova riscontro in alcun altro Paese europeo, poiché altrove il Comitato olimpico nazionale si occupa della preparazione olimpica, mentre le altre forme di sport competono ad agenzie governative.
        Sarebbe un problema di minor conto se il CONI accettasse di rivedere i suoi compiti istituzionali aprendosi allo sport sociale, riconoscendolo e sostenendolo adeguatamente, invece di dedicare a questo comparto una quota irrisoria delle proprie risorse (tra l'1 e il 4 per cento) e di negargli rappresentanza nel Consiglio nazionale. Ma così non è, come dimostra la sorte del Comitato nazionale sport per tutti.
        La dicitura "sport per tutti" sottintende un'idea di sport espressa in più occasioni dal Consiglio d'Europa, che già nel 1975 ha formulato una "Carta europea dello sport per tutti", dando seguito alle raccomandazioni n. 588 del 1970 e n. 682 del 1972. Qui si impone una breve riflessione sul termine "sport per tutti". Per quanto la dicitura "sport per tutti" sia rimasta alquanto indeterminata negli atti successivi del Consiglio d'Europa, essa è passata ad indicare il concetto di un'attività sportiva quale diritto di tutti i cittadini, non necessariamente legato alla prestazione e che si propone essenzialmente come fattore di educazione e di socializzazione.
        La promozione dello sport per tutti è raccomandata dal Comitato internazionale olimpico (CIO) (che periodicamente organizza congressi mondiali dello sport per tutti; il prossimo si svolgerà in Italia, a Roma, a novembre del 2004) e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7/8 dicembre 2000 ("Dichiarazione di Nizza sullo sport").
        Ciò nonostante, in Italia lo sport per tutti non riesce a ottenere un riconoscimento effettivo.
        Nel 1995 il CONI, su sollecitazione del CIO, ha istituito nel proprio seno un Comitato nazionale sport per tutti, organismo di coordinamento dell'"altro" sport, di cui facevano parte le regioni e l'associazionismo di settore, ma è stata solo un'operazione di facciata, perché il Comitato non è stato mai messo in condizione di operare.
        Il citato decreto legislativo n. 242 del 1999 di riordino del CONI ha istituzionalizzato tale Comitato, ma nei quattro anni fin qui trascorsi tale organismo non è mai stato neppure riunito. Né il Comitato nazionale sport per tutti, voluto dal medesimo decreto legislativo, potrebbe funzionare in futuro. A seguito della legge n. 59 del 1997 e del relativo decreto di attuazione n. 112 del 1998 le regioni considerano la materia della promozione dello sport trasferita a tutti gli effetti a loro e agli enti locali. Di conseguenza regioni ed enti locali non intendono fare parte di un organismo di indirizzo dello sport per tutti che sia subordinato al CONI. Ne deriva che la materia dello sport sociale e dello sport per tutti deve trovare una collocazione sua propria all'interno di un provvedimento di legge che:

            riconosca tale forma di pratica sportiva e la sua funzione sociale;

            ne sancisca la specificità e l'autonomia rispetto allo sport olimpico;

            vincoli il riconoscimento dell'associazionismo di settore a precisi parametri, regolamentandolo e anche incoraggiandolo ad un perseguimento più spiccato di finalità educative, culturali, sociali, sanitarie e di tempo libero;

            istituisca un organismo di coordinamento del settore esterno al CONI e in cui siano presenti i Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, l'associazionismo sportivo nonché tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nello sviluppo dello sport per tutti;

            preveda forme di sostegno ai progetti di promozione dello sport per tutti.

        Inquadrare lo sport per tutti è anche l'occasione giusta per disegnare un sistema sportivo italiano più moderno, nel quale, accanto allo sport basato sulla selezione e la prestazione, riunito intorno al CONI e alle federazioni sportive, si configuri una pratica sportiva di massa che:

            includa tutti i settori della popolazione, uomini e donne, accompagnandoli dalla fanciullezza per l'intera esistenza;

            ponga particolare attenzione ai bisogni motori e di socializzazione della popolazione anziana, delle minoranze e dei diversamente abili;

            si adatti alle condizioni locali e alle capacità di gruppi di cittadini, proponendo formule e progetti specifici differenziati;

            sia parte dello sviluppo di un nuovo welfare, in quanto attività connessa a servizi sociali essenziali quali l'istruzione, la sanità, i servizi per il contrasto al disagio e per l'integrazione sociale.

        In particolare, un'adeguata politica di sport per tutti può essere strumento per affrontare alcune delle emergenze che oggi abbiamo di fronte:

            Funzione educativa. Non è vero che tutto lo sport svolge funzione educativa, altrimenti non avremmo il fenomeno dilagante di ragazzi e giovani che si picchiano in campo o che assaltano l'arbitro. Lo sport educa se viene proposto e organizzato con intenzionalità educativa, secondo parametri e progetti che privilegino l'educazione del singolo.
        La rilevanza che l'esperienza sportiva può assumere nella formazione del minore è stata oggetto di attenzione nel rapporto pubblicato nel 2001 dall'Osservatorio dei minori, "Bambini e adolescenti nel 2000". Il rapporto ha sottolineato l'inefficacia, anzi gli effetti negativi, di una pratica sportiva in cui l'enfasi venga posta più sui risultati sportivi che sull'intero processo di costruzione della personalità.
        Il 2004 è stato dichiarato "Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport". I documenti preparatori auspicano un'attività sportiva che contribuisca alla formazione integrale del cittadino.
        Lo sport educativo non va visto solo come risorsa nel contrasto alla devianza giovanile o al recupero dalla marginalità; piuttosto come uno strumento ordinario da fare entrare nel curricolo formativo di ogni ragazzo, nel quadro di un percorso di formazione globale della persona.
        La funzione educativa dello sport si rafforza nel momento in cui la pratica sportiva diventa un percorso che accompagna il cittadino attraverso tutto l'arco della sua vita, dall'infanzia all'età anziana.

            Funzione di prevenzione sanitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e di obesità. Circa l'80 per cento delle cardiopatie coronariche precoci sono dovute all'associazione di una cattiva alimentazione, inattività fisica e tabagismo. Secondo l'OMS perfino un terzo dei tumori (attesi) potrebbe essere evitato associando una sana alimentazione con una attività fisica praticata regolarmente nel corso della vita.

            Funzione di inclusione e coesione sociale. Per la società italiana dei prossimi decenni, l'inclusione si presenta come una delle grandi sfide da affrontare e vincere. Il processo dell'immigrazione sta avvenendo in un contesto di timori e di incertezze cui va posto rimedio. E accanto all'inclusione economica e sociale degli immigrati va perseguita l'inclusione culturale nella testa e nel cuore di quegli italiani che si sentono minacciati dall'immigrazione. La pratica sportiva può essere uno degli strumenti per affrontare e vincere tale sfida. Su di essa puntano anche gli organismi europei per realizzare una migliore inclusione sociale a livello continentale.
        Un altro problema sociale cui la pratica sportiva può offrire risposta è la tendenza alla frammentazione della nostra società, che produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco dal contesto sociale delle minoranze, si chiamino anziani, portatori di handicap, disoccupati. Lo sport può porvi rimedio con le risorse di un associazionismo che incoraggi le società sportive ad essere comunità aggreganti sul territorio.

            Funzione di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole, rispetto dell'altro, assunzione di responsabilità, senso della collettività come primo passo per l'affermarsi della solidarietà; sono valori il cui apprendimento è connaturato ad un'esperienza di vita condotta in una società sportiva.

            Funzione di economia sociale. Esistono numerose ricerche europee (Osservatorio europeo dell'occupazione sportiva) su sport e occupazione, le cui risultanze concordano su un punto: lo sport di massa può assicurare nuovi ed interessanti livelli di occupazione, trattandosi di settore in espansione, purché si incoraggi l'emergere delle nuove professionalità di cui esso ha bisogno.

            Funzione di educazione allo sport. E' un aspetto particolare ma non marginale. Nonostante l'aumento dei praticanti, l'Italia produce scarsa cultura dello sport. Ne sono testimonianza il "fenomeno doping" - che tocca anche il settore non professionistico e il vasto settore degli "amatori" e delle palestre (si calcola che ogni frequentatore di palestre consumi in media 350 euro annui in integratori e anabolizzanti) - e lo stesso fenomeno della violenza negli stadi, che nasce in giovani che lo sport lo hanno sempre guardato e mai praticato.
        Violenza e doping non si possono vincere soltanto con la repressione, con le misure di polizia e il carcere. Occorre un'opera di educazione capillare allo sport.

        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si dettano le finalità della legge.
        L'articolo 2 disegna il quadro di riferimento in cui si muove la normativa che segue, fissando alcuni princìpi: a) riconoscimento dello sport per tutti come una specifica forma di pratica sportiva, autonoma rispetto al CONI. Se non si riconosce tale autonomia, dovuta alla specificità, si lascia di fatto lo sport per tutti tra le competenze del CONI; b) riconoscimento del ruolo sociale dello sport per tutti che si svolge attraverso le funzioni educativa, sociale, culturale, sanitaria e di tempo libero, previste per il modello europeo di sport; c) identificazione dei caratteri distintivi dello sport per tutti rispetto a quello di competenza del CONI e delle federazioni sportive. Tale distinzione è basata su due elementi: lo sport per tutti ha prevalenti fini sociali, lo sport olimpico ha prevalenti fini di prestazione; lo sport per tutti è sport di inclusione, mentre lo sport olimpico è sport di selezione.
        L'articolo 3 abbatte una caratteristica propria del modello di sport federale: la standardizzazione "monolitica" del modello offerto al praticante. Lo sport per tutti, al contrario, proprio perché risponde a bisogni sociali diversificati, è aperto a tutti i cittadini, dunque, per essere attuato deve offrirsi in una pluralità di modelli e di programmi. Portare lo sport per tutti al maggior numero possibile di cittadini significa fare in modo che ogni cittadino possa scegliere la forma di pratica sportiva più adatta ai propri bisogni e possibilità.
        L'articolo 4 stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di sport per tutti, distinguendole da quelle che promuovono forme diverse di sport (anche se non si può escludere che un'associazione promuova sia lo sport per tutti, sia altre forme di sport). Tali requisiti sono: polisportività delle società affiliate (caratteristica che deriva dalla diversità di forme assunta dallo sport per tutti, per cui le federazioni sportive non possono essere considerate associazioni di sport per tutti in quanto affiliano soltanto società di medesima disciplina); affermazione della finalità di sport per tutti nello statuto; assenza di fini di lucro (al fine di distinguerle dai fitness club e dalle palestre private); ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia; accesso aperto a tutti (a differenza di quanto avviene nei club privati e nelle associazioni che perseguono la selezione finalizzata alla prestazione); fissazione di un limite minimo di presenza a livello territoriale (il limite suggerito si ispira a quello adottato per l'associazionismo di promozione sociale); prevalenza di svolgimento delle attività di sport per tutti tra quelle attuate annualmente.
        L'articolo 5 istituisce il registro nazionale delle associazioni di sport per tutti, tenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
        L'articolo 6 prevede l'istituzione di registri regionali e provinciali dello sport per tutti in quanto, per la realizzazione dello sport per tutti sul territorio è necessaria l'attuazione di un diverso articolarsi dei progetti che tengano conto delle realtà locali, dei bisogni specifici e delle capacità della comunità presente sul territorio, nonché dell'associazionismo operante in loco.
        E', poi, necessario tenere conto delle prerogative in materia di promozione dello sport che sono state attribuite alle regioni e del fatto che molte regioni hanno varato leggi sulla promozione dello sport, anche se nessuna di esse ha ancora legiferato sulla materia specifica dello sport per tutti.
        L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale dello sport per tutti, l'articolo 8 i consigli delle regioni e delle province autonome per lo sport per tutti.
        L'articolo 9 prevede la possibilità per il Consiglio nazionale dello sport per tutti di stipulare convenzioni con i Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del lavoro e delle politiche sociali. Sancire la possibilità di tali convenzioni può sembrare pleonastico ma, in realtà, permette di affermare una necessità, considerando che al momento attuale strumenti del genere (convenzioni tra Ministeri ed associazioni o gruppi di esse) sono sporadici e poco strutturati.
        L'articolo 10 prevede che la pratica di attività di sport per tutti all'interno di società sportive affiliate ad una delle associazioni nazionali o regionali sia subordinata ad una certificazione di idoneità rilasciata dal medico di base. Abolito il servizio di leva e scomparse le visite mediche scolastiche, la certificazione di idoneità allo sport per tutti costituirebbe un, sia pure parziale, screening medico di massa della popolazione. Bisogna poi considerare che al momento attuale la certificazione medica di idoneità allo sport per tutti non esiste, con non pochi rischi per la salute dei milioni di praticanti.
        L'articolo 11 interviene in materia di formazione. La specificità dello sport per tutti consiste in una specificità tecnica e organizzativa che richiede un apposito circuito formativo diverso da quello che forma gli operatori per lo sport olimpico. Ad esempio, il ruolo di operatore sportivo per le persone diversamente abili, gli anziani o i tossicodipendenti richiede competenze specifiche.
        La molteplcità di leggi regionali che prevedono ciascuna criteri differenti per il riconoscimento delle figure degli operatori sportivi non professionisti rende necessario fissare criteri minimi uguali per tutti.
        Bisogna infine valutare che lo sport per tutti si affida unicamente ad operatori volontari, ai quali non si può chiedere né il diploma di laurea in scienze motorie né la frequenza a corsi troppo onerosi. Si tratta di trovare il miglior compromesso tra l'esigenza di tutelare i praticanti, impedendo che si affidino ad operatori del tutto improvvisati, e quella di non provocare la fuga del volontariato con norme troppo restrittive.
        L'articolo 12 sopprime il Comitato nazionale dello sport per tutti, peraltro mai insediato e reso ormai inutile dall'istituzione del Consiglio nazionale dello sport per tutti.
        L'articolo 13 istituisce il Fondo nazionale dello sport per tutti e indica possibili fonti di finanziamento, in considerazione del fatto che lo sport già si alimenta con parte dei proventi di concorsi e scommesse sportive e che la via di finanziamento dello sport per tutti individuata in altri Paesi (ad esempio la Francia) è quella del prelievo sui diritti televisivi dello sport spettacolo, in ossequio al principio della necessità di una reciproca garanzia di tutela e assistenza tra lo sport professionistico e lo sport per tutti.
        L'articolo 14 prevede che le associazioni nazionali di sport per tutti presentino, ogni anno, al Ministero per i beni e le attività culturali, un rendiconto relativo all'utilizzo dei contributi.
        L'articolo 15 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti, annualmente, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge.




Frontespizio Testo articoli