XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3936
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali e le
disposizioni per il riconoscimento e la diffusione dello sport
per tutti e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni e gli enti
locali, devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni che promuovono lo
sport per tutti.
Art. 2.
(Riconoscimento dello sport per tutti).
1. La Repubblica riconosce nello sport per tutti una
specifica e autonoma forma di pratica sportiva che
contribuisce in modo rilevante al progresso del Paese e
all'innalzamento della qualità della vita individuale e
collettiva attraverso lo svolgimento di primarie funzioni
educative, sociali, culturali, sanitarie e di tempo libero. Lo
sport per tutti si caratterizza nella prevalenza delle
finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla
prestazione assoluta, e in una logica che privilegia
l'inclusione dei praticanti piuttosto che la loro selezione
operata in base alle attitudini psicofisiche.
Art. 3.
(Diritto alla pratica di sport per tutti).
1. Le opportunità di accesso allo sport per tutti devono
essere garantite a chiunque, in una pluralità di forme e di
occasioni, nel rispetto delle aspirazioni, delle possibilità e
delle capacità di ciascuno.
Art. 4.
(Associazioni nazionali di sport per tutti).
1. Sono considerate associazioni nazionali di sport per
tutti le aggregazioni polisportive di società sportive che
affermino esplicitamente nei rispettivi statuti un impegno
prevalente alla diffusione e all'organizzazione di attività di
sport per tutti secondo le caratteristiche di cui all'articolo
2.
2. Sono considerate associazioni nazionali di sport per
tutti, quelle che soddisfano i seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) accesso garantito a tutti i cittadini, senza
limitazioni di capacità, abilità e condizioni fisiche, età,
sesso, condizioni personali e sociali, o di altra natura;
c) ordinamento interno ispirato ai princìpi di
democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati;
d) presenza diffusa in almeno cinque regioni e in
almeno venti province del territorio nazionale, per un totale
di almeno 1.000 società sportive iscritte e un numero di
tesserati non inferiore a 50.000;
e) almeno il 60 per cento dell'attività annuale
svolta e documentata deve avere il carattere di sport per
tutti.
Art. 5.
(Registro nazionale delle associazioni di sport per
tutti).
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituito un Registro nazionale delle associazioni di sport
per tutti al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di
sport per tutti a carattere nazionale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, costituite e operanti da
almeno un anno.
2. L'iscrizione nel registro nazionale si ottiene previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, a
cura del Ministero per i beni e le attività culturali. Con
cadenza biennale il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede altresì a verificare, per le associazioni
iscritte al Registro nazionale, la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 4. Nel caso questi vengano meno, provvede
alla cancellazione dell'associazione dal Registro medesimo.
3. L'iscrizione nel Registro nazionale è condizione
necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefìci
di cui alla presente legge.
4. Alla tenuta del Registro nazionale provvede il
Ministero per i beni e le attività culturali mediante
l'utilizzo delle ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Ministero medesimo.
Art. 6.
(Registri regionali e provinciali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 e che
svolgono la propria attività, rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.
2. L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni
di sport per tutti comporta il diritto di automatica
iscrizione nei registri regionali e provinciali dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati.
Art. 7.
(Consiglio nazionale dello sport per tutti).
1. Al fine di coordinare le politiche e gli interventi dei
diversi soggetti cointeressati allo sviluppo dello sport per
tutti, è istituito il Consiglio nazionale dello sport per
tutti.
2. Compiti del Consiglio nazionale sono:
a) elaborare piani organici di promozione dello
sport per tutti, anche utilizzando esperienze e risorse
pubbliche e private;
b) rappresentare l'Italia negli organismi e nei
consessi internazionali di sport per tutti;
c) accedere ai fondi europei stanziati per la
promozione e il sostegno dello sport per tutti;
d) elaborare, sulla base di programmi
territoriali, il piano di distribuzione dei fondi assegnati
dallo Stato per lo sviluppo dello sport per tutti alle varie
articolazioni regionali;
e) individuare e fissare i criteri ai quali
informare gli interventi in materia di formazione degli
operatori di sport per tutti;
f) promuovere ricerche sullo sport per tutti;
g) promuovere campagne di sensibilizzazione a
favore dello sport per tutti;
h) stipulare convenzioni con enti pubblici e
privati;
i) indire e organizzare ogni anno la "Giornata
nazionale dello sport per tutti".
3. Il Consiglio nazionale è composto da:
a) il Ministro per i beni e le attività culturali,
o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della
difesa, dell'interno, della giustizia, della salute,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e
delle politiche sociali;
c) un rappresentante del CONI;
d) un rappresentante della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
e) un rappresentante dell'Associazione nazionale
comuni italiani;
f) un rappresentante dell'Unione delle province
italiane;
g) un rappresentante per ciascuna delle
associazioni di promozione di sport per tutti riconosciute a
livello nazionale;
h) un rappresentante designato dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383;
i) un rappresentante delle facoltà o dei corsi di
laurea in scienze motorie;
l) un rappresentante dell'Istituto per il credito
sportivo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio nazionale adotta il proprio
regolamento che deve essere approvato dal Ministro per i beni
e le attività culturali entro un mese dalla data della sua
adozione da parte del Consiglio nazionale stesso.
Art. 8.
(Consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
per lo sport per tutti).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, a livello territoriale, consigli per lo
sport per tutti, con le medesime funzioni del Consiglio
nazionale di cui all'articolo 7.
2. I consigli di cui al comma 1 sono composti ciascuno
da:
a) un rappresentante della regione o della
provincia autonoma, che lo presiede;
b) rappresentanti delle province ricadenti nel
territorio regionale;
c) rappresentanti dei comuni;
d) rappresentanti delle associazioni nazionali di
sport per tutti riconosciute e presenti sul territorio
regionale;
e) rappresentanti designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) un rappresentante delle facoltà o dei corsi di
laurea in scienze motorie, ove presenti sul territorio
regionale.
Art. 9.
(Convenzioni).
1. Lo sport per tutti costituisce la forma di pratica
sportiva maggiormente rispettosa dei bisogni formativi dei
bambini e degli adolescenti, in quanto prescinde
dall'efficientismo, dall'eccellenza, dalla dotazione naturale
e dalla selezione. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca riconosce nell'associazionismo
di sport per tutti un interlocutore privilegiato per la
realizzazione dei propri piani formativi attraverso lo sport,
ricercando forme di convenzione con il Consiglio nazionale
dello sport per tutti e le singole associazioni nazionali di
sport per tutti tali da concorrere a realizzare un sistema
integrato di interventi sul territorio.
2. Al fine di migliorare la salute dei cittadini è
incentivata la pratica regolare di attività motorie e sportive
che rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la
salute di tutti i cittadini, lottare in modo efficace contro
alcune patologie, preservare la salute e la qualità della vita
fino ad un'età inoltrata. Essa, inoltre, costituisce per le
persone diversamente abili, un mezzo privilegiato di sviluppo
individuale, di rieducazione e di reintegrazione sociale. Per
il raggiungimento di tali fini, il Ministero della salute
prevede, all'interno dei piani sanitari nazionali, azioni
specifiche, da inserire nei piani regionali, da attuare anche
tramite convenzioni con il Consiglio nazionale dello sport per
tutti e le singole associazioni nazionali di sport per
tutti.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al
fine di diffondere l'istruzione, la tutela della salute e
dell'ambiente, la formazione professionale, la cura degli
anziani e delle persone diversamente abili, la prevenzione del
disagio giovanile, la lotta all'esclusione sociale e la
ricerca di forme pacifiche di integrazione e di coesione tra i
cittadini può stipulare convenzioni con il Consiglio nazionale
dello sport per tutti e le singole associazioni nazionali di
sport per tutti.
Art. 10.
(Tutela sanitaria).
1. La pratica di attività di sport per tutti all'interno
di società sportive affiliate ad una delle associazioni
nazionali o regionali è subordinata ad una certificazione di
idoneità rilasciata dal medico di base, la cui gratuità deve
essere prevista nelle convenzioni con i medici di base
stipulate dal Ministero della salute.
Art. 11.
(Formazione).
1. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti fissa i
parametri generali della formazione professionale degli
operatori dello sport per tutti, divisi in ruoli tecnici e
non, fatte salve le competenze delle regioni.
2. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti, in
particolare:
a) definisce i profili professionali degli
operatori di sport per tutti, prevedendo la creazione di nuovi
profili;
b) disegna i percorsi formativi e di valutazione
necessari alla certificazione professionale;
c) fissa modalità e incentivi atti a favorire un
costante aggiornamento professionale degli operatori.
3. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti svolge le
funzioni di cui al comma 2 attraverso la creazione di una rete
di collegamento tra le differenti agenzie formative
accreditate nell'ambito della pratica dello sport per
tutti.
Art. 12.
(Modifiche al decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242).
1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3
è abrogata;
b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
c) l'articolo 10 è abrogato.
Art. 13.
(Fondo nazionale dello sport per tutti).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Fondo nazionale dello sport per tutti,
di seguito denominato "Fondo", finalizzato alla realizzazione
di interventi a livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione, lo sviluppo e la pratica dello sport
per tutti.
2. Il Fondo è finanziato:
a) da un contributo annuale a carico del bilancio
dello Stato, pari a 10 milioni di euro;
b) da una quota variabile, pari all'incremento
dello 0,1 per cento delle somme derivanti dai concorsi
pronostici sportivi;
c) da una quota sui proventi delle scommesse
sportive a totalizzatore;
d) da una quota sui diritti televisivi delle
manifestazioni sportive.
3. La misura delle quote di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 è determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede, con cadenza biennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a determinare
l'importo del contributo di cui alla lettera d) del
comma 2.
4. All'onere a carico dello Stato, come determinato alla
lettera a) del comma 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sono fissati i criteri di assegnazione e
di gestione delle risorse del Fondo.
6. Il Ministro per i beni e le attività culturali
quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 31 gennaio
di ogni anno e provvede entro il 28 febbraio di ogni anno, di
intesa con il Consiglio nazionale di cui all'articolo 7, con
proprio decreto, alla suddivisione delle risorse da destinare
in parte al funzionamento delle strutture centrali delle
associazioni sportive riconosciute a livello nazionale, e, per
una quota non inferiore al 40 per cento, a sostegno dei
progetti di attività sportive, formative e sussidiarie svolte
dalle associazioni di sport per tutti.
Art. 14.
(Valutazione dei risultati).
1. Le associazioni nazionali di cui all'articolo 4
presentano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero per i
beni e le attività culturali una rendicontazione sull'utilizzo
dei contributi, sull'attuazione degli interventi progettati e
sugli obiettivi conseguiti, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 13.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può
richiedere documentazione e informazione suppletiva ai fini
dell'approvazione dei rendiconti di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma
1, o la presentazione di documentazione insufficiente
determina la cancellazione dell'associazione nazionale dal
Registro di cui all'articolo 5.
Art. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, tenuto conto
delle relazioni presentate dalle associazioni di cui
all'articolo 4, il Ministro per i beni e le attività culturali
trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge.
2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è
diffuso a livello nazionale anche tramite mezzi di
comunicazione di pubblico utilizzo, in particolare tramite gli
strumenti audiovisivi, informatici e la stampa quotidiana o
periodica.