XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3936




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge detta i princìpi fondamentali e le disposizioni per il riconoscimento e la diffusione dello sport per tutti e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni e gli enti locali, devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni che promuovono lo sport per tutti.


Art. 2.

(Riconoscimento dello sport per tutti).

        1. La Repubblica riconosce nello sport per tutti una specifica e autonoma forma di pratica sportiva che contribuisce in modo rilevante al progresso del Paese e all'innalzamento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di primarie funzioni educative, sociali, culturali, sanitarie e di tempo libero. Lo sport per tutti si caratterizza nella prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione assoluta, e in una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti piuttosto che la loro selezione operata in base alle attitudini psicofisiche.


Art. 3.

(Diritto alla pratica di sport per tutti).

        1. Le opportunità di accesso allo sport per tutti devono essere garantite a chiunque, in una pluralità di forme e di occasioni, nel rispetto delle aspirazioni, delle possibilità e delle capacità di ciascuno.

Art. 4.

(Associazioni nazionali di sport per tutti).

        1. Sono considerate associazioni nazionali di sport per tutti le aggregazioni polisportive di società sportive che affermino esplicitamente nei rispettivi statuti un impegno prevalente alla diffusione e all'organizzazione di attività di sport per tutti secondo le caratteristiche di cui all'articolo 2.
        2. Sono considerate associazioni nazionali di sport per tutti, quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

            a) assenza di fini di lucro;

            b) accesso garantito a tutti i cittadini, senza limitazioni di capacità, abilità e condizioni fisiche, età, sesso, condizioni personali e sociali, o di altra natura;

            c) ordinamento interno ispirato ai princìpi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati;

            d) presenza diffusa in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale, per un totale di almeno 1.000 società sportive iscritte e un numero di tesserati non inferiore a 50.000;

            e) almeno il 60 per cento dell'attività annuale svolta e documentata deve avere il carattere di sport per tutti.


Art. 5.

(Registro nazionale delle associazioni di sport per
tutti).

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un Registro nazionale delle associazioni di sport per tutti al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di sport per tutti a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, costituite e operanti da almeno un anno.
        2. L'iscrizione nel registro nazionale si ottiene previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali. Con cadenza biennale il Ministero per i beni e le attività culturali provvede altresì a verificare, per le associazioni iscritte al Registro nazionale, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4. Nel caso questi vengano meno, provvede alla cancellazione dell'associazione dal Registro medesimo.
        3. L'iscrizione nel Registro nazionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefìci di cui alla presente legge.
        4. Alla tenuta del Registro nazionale provvede il Ministero per i beni e le attività culturali mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministero medesimo.


Art. 6.

(Registri regionali e provinciali).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 4 e che svolgono la propria attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
        2. L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di sport per tutti comporta il diritto di automatica iscrizione nei registri regionali e provinciali dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.


Art. 7.

(Consiglio nazionale dello sport per tutti).

        1. Al fine di coordinare le politiche e gli interventi dei diversi soggetti cointeressati allo sviluppo dello sport per tutti, è istituito il Consiglio nazionale dello sport per tutti.
        2. Compiti del Consiglio nazionale sono:

            a) elaborare piani organici di promozione dello sport per tutti, anche utilizzando esperienze e risorse pubbliche e private;

            b) rappresentare l'Italia negli organismi e nei consessi internazionali di sport per tutti;

            c) accedere ai fondi europei stanziati per la promozione e il sostegno dello sport per tutti;

            d) elaborare, sulla base di programmi territoriali, il piano di distribuzione dei fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dello sport per tutti alle varie articolazioni regionali;

            e) individuare e fissare i criteri ai quali informare gli interventi in materia di formazione degli operatori di sport per tutti;

            f) promuovere ricerche sullo sport per tutti;

            g) promuovere campagne di sensibilizzazione a favore dello sport per tutti;

            h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

            i) indire e organizzare ogni anno la "Giornata nazionale dello sport per tutti".

        3. Il Consiglio nazionale è composto da:

            a) il Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato, che lo presiede;

            b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;

            c) un rappresentante del CONI;

            d) un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
            e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani;

            f) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

            g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di promozione di sport per tutti riconosciute a livello nazionale;

            h) un rappresentante designato dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

            i) un rappresentante delle facoltà o dei corsi di laurea in scienze motorie;

            l) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo.

        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale adotta il proprio regolamento che deve essere approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro un mese dalla data della sua adozione da parte del Consiglio nazionale stesso.


Art. 8.

(Consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
per lo sport per tutti).

        1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, a livello territoriale, consigli per lo sport per tutti, con le medesime funzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 7.
        2. I consigli di cui al comma 1 sono composti ciascuno da:

            a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma, che lo presiede;

            b) rappresentanti delle province ricadenti nel territorio regionale;

            c) rappresentanti dei comuni;

            d) rappresentanti delle associazioni nazionali di sport per tutti riconosciute e presenti sul territorio regionale;
            e) rappresentanti designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

            f) un rappresentante delle facoltà o dei corsi di laurea in scienze motorie, ove presenti sul territorio regionale.


Art. 9.

(Convenzioni).

        1. Lo sport per tutti costituisce la forma di pratica sportiva maggiormente rispettosa dei bisogni formativi dei bambini e degli adolescenti, in quanto prescinde dall'efficientismo, dall'eccellenza, dalla dotazione naturale e dalla selezione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce nell'associazionismo di sport per tutti un interlocutore privilegiato per la realizzazione dei propri piani formativi attraverso lo sport, ricercando forme di convenzione con il Consiglio nazionale dello sport per tutti e le singole associazioni nazionali di sport per tutti tali da concorrere a realizzare un sistema integrato di interventi sul territorio.
        2. Al fine di migliorare la salute dei cittadini è incentivata la pratica regolare di attività motorie e sportive che rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la salute di tutti i cittadini, lottare in modo efficace contro alcune patologie, preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata. Essa, inoltre, costituisce per le persone diversamente abili, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione e di reintegrazione sociale. Per il raggiungimento di tali fini, il Ministero della salute prevede, all'interno dei piani sanitari nazionali, azioni specifiche, da inserire nei piani regionali, da attuare anche tramite convenzioni con il Consiglio nazionale dello sport per tutti e le singole associazioni nazionali di sport per tutti.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di diffondere l'istruzione, la tutela della salute e dell'ambiente, la formazione professionale, la cura degli anziani e delle persone diversamente abili, la prevenzione del disagio giovanile, la lotta all'esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione e di coesione tra i cittadini può stipulare convenzioni con il Consiglio nazionale dello sport per tutti e le singole associazioni nazionali di sport per tutti.


Art. 10.

(Tutela sanitaria).

        1. La pratica di attività di sport per tutti all'interno di società sportive affiliate ad una delle associazioni nazionali o regionali è subordinata ad una certificazione di idoneità rilasciata dal medico di base, la cui gratuità deve essere prevista nelle convenzioni con i medici di base stipulate dal Ministero della salute.


Art. 11.

(Formazione).

        1. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti fissa i parametri generali della formazione professionale degli operatori dello sport per tutti, divisi in ruoli tecnici e non, fatte salve le competenze delle regioni.
        2. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti, in particolare:

            a) definisce i profili professionali degli operatori di sport per tutti, prevedendo la creazione di nuovi profili;

            b) disegna i percorsi formativi e di valutazione necessari alla certificazione professionale;

            c) fissa modalità e incentivi atti a favorire un costante aggiornamento professionale degli operatori.

        3. Il Consiglio nazionale dello sport per tutti svolge le funzioni di cui al comma 2 attraverso la creazione di una rete di collegamento tra le differenti agenzie formative accreditate nell'ambito della pratica dello sport per tutti.

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242).

        1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è abrogata;

            b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

            c) l'articolo 10 è abrogato.


Art. 13.

(Fondo nazionale dello sport per tutti).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo nazionale dello sport per tutti, di seguito denominato "Fondo", finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione, lo sviluppo e la pratica dello sport per tutti.
        2. Il Fondo è finanziato:

            a) da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, pari a 10 milioni di euro;

            b) da una quota variabile, pari all'incremento dello 0,1 per cento delle somme derivanti dai concorsi pronostici sportivi;

            c) da una quota sui proventi delle scommesse sportive a totalizzatore;

            d) da una quota sui diritti televisivi delle manifestazioni sportive.

        3. La misura delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, con cadenza biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a determinare l'importo del contributo di cui alla lettera d) del comma 2.
        4. All'onere a carico dello Stato, come determinato alla lettera a) del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono fissati i criteri di assegnazione e di gestione delle risorse del Fondo.
        6. Il Ministro per i beni e le attività culturali quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 31 gennaio di ogni anno e provvede entro il 28 febbraio di ogni anno, di intesa con il Consiglio nazionale di cui all'articolo 7, con proprio decreto, alla suddivisione delle risorse da destinare in parte al funzionamento delle strutture centrali delle associazioni sportive riconosciute a livello nazionale, e, per una quota non inferiore al 40 per cento, a sostegno dei progetti di attività sportive, formative e sussidiarie svolte dalle associazioni di sport per tutti.


Art. 14.

(Valutazione dei risultati).

        1. Le associazioni nazionali di cui all'articolo 4 presentano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero per i beni e le attività culturali una rendicontazione sull'utilizzo dei contributi, sull'attuazione degli interventi progettati e sugli obiettivi conseguiti, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 13.
        2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può richiedere documentazione e informazione suppletiva ai fini dell'approvazione dei rendiconti di cui al comma 1.
        3. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 1, o la presentazione di documentazione insufficiente determina la cancellazione dell'associazione nazionale dal Registro di cui all'articolo 5.


Art. 15.

(Relazione al Parlamento).

        1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle associazioni di cui all'articolo 4, il Ministro per i beni e le attività culturali trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
        2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è diffuso a livello nazionale anche tramite mezzi di comunicazione di pubblico utilizzo, in particolare tramite gli strumenti audiovisivi, informatici e la stampa quotidiana o periodica.



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