XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3930
Onorevoli Colleghi! - L'epoca in cui viviamo è
caratterizzata dalla mobilità delle persone.
Una delle maggiori cause di tale mobilità è il turismo,
che ha conosciuto negli ultimi decenni un incremento
vertiginoso, interessando fasce sempre più ampie di persone in
tutto il mondo.
Le altre cause di tale mobilità vanno ravvisate nelle
attività di studio, di ricerca e di lavoro che i cittadini
italiani svolgono all'estero e nella crescente continua
immigrazione nel nostro Paese.
A tale crescente mobilità delle persone da un Paese
all'altro, da un continente all'altro, può corrispondere un
aumento del rischio igienico-sanitario cui la medicina e il
Servizio sanitario nazionale devono fare fronte con misure di
tipo organizzativo, informativo e legislativo.
Sul piano legislativo occorre stimolare in campo
internazionale l'adozione di provvedimenti che consentano al
turista o un altro viaggiatore, quando si trovi all'estero, di
godere gratuitamente di tutta l'assistenza sanitaria e di ogni
altra facilitazione volta alla tutela della sua salute e della
sua sicurezza.
Oggi il cittadino italiano ha a sua disposizione, per
avere diritto alla "coperture sanitaria" durante un temporaneo
soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, il "Modello
E 111", rilasciato dall'Azienda sanitaria locale del comune di
residenza, che assicura una protezione sanitaria alle cure
aventi carattere di urgenza.
Tale modello, oggi disponibile per ottenere prestazioni
sanitarie nei Paesi dell'Unione europea, ha però delle
carenze. Esso, infatti, è valido solo per le prestazioni
urgenti, ne occorre uno per ogni Paese che si intende visitare
ed è temporalmente valido soltanto per un mese (è possibile
prolungarne l'efficacia fino a sei mesi, ma in tale caso sarà
sospesa l'assistenza del medico di base).
L'Italia, inoltre, ha concluso convenzioni relative
all'assistenza sanitaria con il Brasile, la Slovenia, la
Croazia, l'Argentina, l'Australia, la Repubblica di San Marino
e il Principato di Monaco. Prima di recarsi in tali Paesi è
necessario munirsi presso l'azienda sanitaria locale di un
modulo simile a quello denominato E 111. In tutti gli altri
Paesi si è obbligati a pagare il medico, l'ospedale e le
medicine.
E' consigliabile in tutti i casi portare sempre con sé il
passaporto sanitario, documento facoltativo, del quale a
livello europeo è stata riscontrata la necessità con diverse
risoluzioni, nel quale il medico curante registra tutte le
informazioni relative allo stato di salute del proprio
paziente.
Con la presente proposta di legge si intende
istituzionalizzare il passaporto sanitario nazionale.
L'istituzione obbligatoria di tale passaporto nasce, oltre
che dalla necessità di migliorare l'educazione sanitaria del
cittadino, dell'immigrato e del viaggiatore, anche da quelle
di dare attuazione a quanto stabilito dall'Unione europea, che
con la risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1986 e con la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, prevedeva per gli Stati membri la
realizzazione di un passaporto sanitario e le relative
caratteristiche.
Il passaporto sanitario oggi proposto è un documento che
fa propria la direttiva citata e aggiunge ulteriori elementi
di informazione frutto dell'elaborazione di un comitato di
esperti internazionali riuniti dal Centro collaboratore
dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina del
turismo.
Si tratta di un documento delle stesse dimensioni di un
normale passaporto, il cui testo è tradotto in più lingue,
destinato a tutti, indistintamente dall'età, dal sesso e dalle
condizioni di salute, da tenere sempre con sé. Il soggetto che
avesse avuto precedenti importanti, quali un infarto cardiaco,
diabete, eccetera, dovrebbe corredare il passaporto sanitario
con una ulteriore documentazione.
Le informazioni registrate nel passaporto forniscono al
medico che in caso di necessità dovesse prendere in cura il
paziente, una precisa conoscenza dei suoi dati e dei
precedenti anamnestici nonché dello stato generale di salute,
permettendogli di fare una diagnosi accurata e di definire una
corretta terapia. Il medico potrà avvalersi di tali
informazioni nella sua lingua madre o in una lingua da lui
conosciuta. Inoltre, lo stesso passaporto consente di fornire
al medico di fiducia del turista informazioni sull'area
geografica visitata e sugli eventuali disturbi accusati
durante il soggiorno.
L'istituzione del passaporto sanitario obbligatorio
risponde alla necessità di adottare in via definitiva un atto
che contribuisca a tutelare la salute dei cittadini tenuto
conto della grande mobilità delle persone in Europa e nel
mondo.
In un quadro europeo l'istituzione del passaporto
sanitario obbligatorio è un primo passo per rafforzare il
sentimento europeo nei cittadini, per costruire gradualmente
un tessuto normativo che garantisca ai cittadini di tutti gli
Stati un adeguato livello di tutela sanitaria e di sicurezza
sociale ed, infine, per fare della cooperazione nel settore
sanitario un ulteriore strumento di unificazione dei Paesi
dell'Unione europea.
In questo quadro il passaporto sanitario obbligatorio
costituisce un fondamentale tassello, che costituirà un aiuto
indispensabile per il medico nella somministrazione di un
trattamento d'urgenza a un paziente sconosciuto.
All'articolo 1 della proposta di legge sono illustrate le
finalità che la stessa vuole raggiungere così come illustrate
nella presente relazione.
L'articolo 2 individua i destinatari dell'obbligo
introdotto e le prestazioni cui il titolare ha diritto.
L'articolo 3 disciplina caratteristiche e contenuti del
passaporto.
L'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.