XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3930




        Onorevoli Colleghi! - L'epoca in cui viviamo è caratterizzata dalla mobilità delle persone.
        Una delle maggiori cause di tale mobilità è il turismo, che ha conosciuto negli ultimi decenni un incremento vertiginoso, interessando fasce sempre più ampie di persone in tutto il mondo.
        Le altre cause di tale mobilità vanno ravvisate nelle attività di studio, di ricerca e di lavoro che i cittadini italiani svolgono all'estero e nella crescente continua immigrazione nel nostro Paese.
        A tale crescente mobilità delle persone da un Paese all'altro, da un continente all'altro, può corrispondere un aumento del rischio igienico-sanitario cui la medicina e il Servizio sanitario nazionale devono fare fronte con misure di tipo organizzativo, informativo e legislativo.
        Sul piano legislativo occorre stimolare in campo internazionale l'adozione di provvedimenti che consentano al turista o un altro viaggiatore, quando si trovi all'estero, di godere gratuitamente di tutta l'assistenza sanitaria e di ogni altra facilitazione volta alla tutela della sua salute e della sua sicurezza.
        Oggi il cittadino italiano ha a sua disposizione, per avere diritto alla "coperture sanitaria" durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, il "Modello E 111", rilasciato dall'Azienda sanitaria locale del comune di residenza, che assicura una protezione sanitaria alle cure aventi carattere di urgenza.
        Tale modello, oggi disponibile per ottenere prestazioni sanitarie nei Paesi dell'Unione europea, ha però delle carenze. Esso, infatti, è valido solo per le prestazioni urgenti, ne occorre uno per ogni Paese che si intende visitare ed è temporalmente valido soltanto per un mese (è possibile prolungarne l'efficacia fino a sei mesi, ma in tale caso sarà sospesa l'assistenza del medico di base).
        L'Italia, inoltre, ha concluso convenzioni relative all'assistenza sanitaria con il Brasile, la Slovenia, la Croazia, l'Argentina, l'Australia, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco. Prima di recarsi in tali Paesi è necessario munirsi presso l'azienda sanitaria locale di un modulo simile a quello denominato E 111. In tutti gli altri Paesi si è obbligati a pagare il medico, l'ospedale e le medicine.
        E' consigliabile in tutti i casi portare sempre con sé il passaporto sanitario, documento facoltativo, del quale a livello europeo è stata riscontrata la necessità con diverse risoluzioni, nel quale il medico curante registra tutte le informazioni relative allo stato di salute del proprio paziente.
        Con la presente proposta di legge si intende istituzionalizzare il passaporto sanitario nazionale.
        L'istituzione obbligatoria di tale passaporto nasce, oltre che dalla necessità di migliorare l'educazione sanitaria del cittadino, dell'immigrato e del viaggiatore, anche da quelle di dare attuazione a quanto stabilito dall'Unione europea, che con la risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1986 e con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, prevedeva per gli Stati membri la realizzazione di un passaporto sanitario e le relative caratteristiche.
        Il passaporto sanitario oggi proposto è un documento che fa propria la direttiva citata e aggiunge ulteriori elementi di informazione frutto dell'elaborazione di un comitato di esperti internazionali riuniti dal Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina del turismo.
        Si tratta di un documento delle stesse dimensioni di un normale passaporto, il cui testo è tradotto in più lingue, destinato a tutti, indistintamente dall'età, dal sesso e dalle condizioni di salute, da tenere sempre con sé. Il soggetto che avesse avuto precedenti importanti, quali un infarto cardiaco, diabete, eccetera, dovrebbe corredare il passaporto sanitario con una ulteriore documentazione.
        Le informazioni registrate nel passaporto forniscono al medico che in caso di necessità dovesse prendere in cura il paziente, una precisa conoscenza dei suoi dati e dei precedenti anamnestici nonché dello stato generale di salute, permettendogli di fare una diagnosi accurata e di definire una corretta terapia. Il medico potrà avvalersi di tali informazioni nella sua lingua madre o in una lingua da lui conosciuta. Inoltre, lo stesso passaporto consente di fornire al medico di fiducia del turista informazioni sull'area geografica visitata e sugli eventuali disturbi accusati durante il soggiorno.
        L'istituzione del passaporto sanitario obbligatorio risponde alla necessità di adottare in via definitiva un atto che contribuisca a tutelare la salute dei cittadini tenuto conto della grande mobilità delle persone in Europa e nel mondo.
        In un quadro europeo l'istituzione del passaporto sanitario obbligatorio è un primo passo per rafforzare il sentimento europeo nei cittadini, per costruire gradualmente un tessuto normativo che garantisca ai cittadini di tutti gli Stati un adeguato livello di tutela sanitaria e di sicurezza sociale ed, infine, per fare della cooperazione nel settore sanitario un ulteriore strumento di unificazione dei Paesi dell'Unione europea.
        In questo quadro il passaporto sanitario obbligatorio costituisce un fondamentale tassello, che costituirà un aiuto indispensabile per il medico nella somministrazione di un trattamento d'urgenza a un paziente sconosciuto.
        All'articolo 1 della proposta di legge sono illustrate le finalità che la stessa vuole raggiungere così come illustrate nella presente relazione.
        L'articolo 2 individua i destinatari dell'obbligo introdotto e le prestazioni cui il titolare ha diritto.
        L'articolo 3 disciplina caratteristiche e contenuti del passaporto.
        L'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.




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