XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3930
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In conformità agli indirizzi di politica sanitaria
dell'Unione europea, la presente legge istituisce il
passaporto sanitario obbligatorio, quale strumento di
promozione e di protezione sanitarie, al fine di tutelare la
salute dei cittadini garantendo loro un accesso adeguato alle
cure e ai trattamenti richiesti dal loro stato di salute nel
territorio dell'Unione europea.
Art. 2.
1. E' obbligatorio recare con sé il passaporto sanitario
durante i viaggi e le permanenze all'estero.
2. Il passaporto sanitario è rilasciato ai cittadini
italiani e ai cittadini stranieri residenti sul territorio
dello Stato, che ne fanno richiesta all'azienda sanitaria
locale del comune di residenza ed è compilato a cura del
medico di base.
3. Il passaporto sanitario dà diritto, negli Stati membri
dell'Unione europea e nei Paesi che con l'Italia hanno
concluso convenzioni relative all'assistenza sanitaria, previa
presentazione, alla protezione sanitaria e alle cure aventi
carattere di urgenza con le stesse prestazioni sanitarie che
il Paese ospitante eroga ai propri assistiti, nonché al
rimborso delle spese sanitarie sostenute al rientro nel Paese
di provenienza.
4. Il passaporto sanitario sostituisce a tutti gli effetti
il modello E 111 previsto dalle norme vigenti per l'accesso
dei cittadini italiani alle prestazioni sanitarie
all'estero.
Art. 3.
1. Il passaporto sanitario contiene, in conformità a
quanto stabilito dalla direttiva 94/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 e dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, sul
trattamento dei dati sensibili e sulla tutela della
riservatezza, le informazioni relative allo stato civile del
titolare, i dati medici relativi al gruppo sanguigno, alle
eventuali allergie accertate, alle malattie croniche e
professionali, agli eventuali trattamenti sanitari in corso e
all'eventuale membro del personale medico curante come figura
di riferimento, alle vaccinazioni, nonché l'indicazione dei
componenti di base dei farmaci che il titolare del passaporto
deve poter acquistare liberamente nelle farmacie dislocate nel
territorio dell'Unione europea, l'indicazione di un eventuale
rifiuto di trasfusioni e di emoderivati per motivi religiosi,
l'espressa indicazione della volontà di donare i propri
organi, e, in fine, i dati concernenti il sistema di
assicurazione sociale e di rimborso delle spese
medico-sanitarie.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.