XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3930




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In conformità agli indirizzi di politica sanitaria dell'Unione europea, la presente legge istituisce il passaporto sanitario obbligatorio, quale strumento di promozione e di protezione sanitarie, al fine di tutelare la salute dei cittadini garantendo loro un accesso adeguato alle cure e ai trattamenti richiesti dal loro stato di salute nel territorio dell'Unione europea.


Art. 2.

        1. E' obbligatorio recare con sé il passaporto sanitario durante i viaggi e le permanenze all'estero.
        2. Il passaporto sanitario è rilasciato ai cittadini italiani e ai cittadini stranieri residenti sul territorio dello Stato, che ne fanno richiesta all'azienda sanitaria locale del comune di residenza ed è compilato a cura del medico di base.
        3. Il passaporto sanitario dà diritto, negli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi che con l'Italia hanno concluso convenzioni relative all'assistenza sanitaria, previa presentazione, alla protezione sanitaria e alle cure aventi carattere di urgenza con le stesse prestazioni sanitarie che il Paese ospitante eroga ai propri assistiti, nonché al rimborso delle spese sanitarie sostenute al rientro nel Paese di provenienza.
        4. Il passaporto sanitario sostituisce a tutti gli effetti il modello E 111 previsto dalle norme vigenti per l'accesso dei cittadini italiani alle prestazioni sanitarie all'estero.


Art. 3.

        1. Il passaporto sanitario contiene, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, sul trattamento dei dati sensibili e sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative allo stato civile del titolare, i dati medici relativi al gruppo sanguigno, alle eventuali allergie accertate, alle malattie croniche e professionali, agli eventuali trattamenti sanitari in corso e all'eventuale membro del personale medico curante come figura di riferimento, alle vaccinazioni, nonché l'indicazione dei componenti di base dei farmaci che il titolare del passaporto deve poter acquistare liberamente nelle farmacie dislocate nel territorio dell'Unione europea, l'indicazione di un eventuale rifiuto di trasfusioni e di emoderivati per motivi religiosi, l'espressa indicazione della volontà di donare i propri organi, e, in fine, i dati concernenti il sistema di assicurazione sociale e di rimborso delle spese medico-sanitarie.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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