XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3928
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è entrato in vigore il 1^ gennaio
1993. Nonostante sia stato emanato da pochi anni, già nella
scorsa legislatura (maggio 1996 - aprile 2001), si è ravvisata
la necessità di intervenire nuovamente sul nuovo codice della
strada individuando (attraverso la legge delega 22 marzo 2001,
n. 85), i princìpi e i criteri direttivi cui attenersi per
procedere a una riforma finalizzata ad aumentare il livello di
sicurezza della circolazione stradale e ad assicurare una
maggiore tutela e vivibilità dell'ambiente urbano. In
attuazione della citata legge n. 85 del 2001, è stato emanato
il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che, tuttavia,
ha modificato soltanto alcuni articoli del nuovo codice della
strada. Tra i princìpi fondamentali introdotti con il citato
decreto legislativo n. 9 del 2002, vi è quello della sicurezza
delle persone nell'ambito della circolazione stradale, il
quale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato. Ed è proprio il principio
della sicurezza stradale, la ratio che sottende ai
princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere c)
ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della proposta di
legge. In particolare, la citata lettera c) prevede
l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie nel caso
in cui "genitori distratti" non utilizzino gli appositi
seggiolini, in caso di trasporto di figli minori, come
previsto dall'articolo 172, commi 4 e 5, del nuovo codice
della strada. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio per
l'educazione stradale della regione Emilia-Romagna (che
elabora le statistiche relative all'incidentalità sulle strade
italiane), mediamente solo il 22 per cento degli automobilisti
viaggia con le cinture di sicurezza allacciate. Questo dato
comprende anche i bambini fino ai tre anni di età ossia quelli
più esposti e meno tutelati in caso di incidente. Le stesse
statistiche dimostrano come nella maggior parte dei casi i
bambini deceduti per incidente non erano seduti negli appositi
seggiolini, o addirittura si trovavano sul sedile anteriore.
In questi casi, il pericolo è altissimo se si considera che il
rischio di morte è stimato in misura ben sette volte superiore
rispetto a quello che corre un bambino "protetto", ai sensi di
quanto previsto dal citato articolo 172 del nuovo codice della
strada. Si ritiene che la vita di un bambino valga molto di
più di una semplice sanzione pecuniaria che va da un minimo di
33,60 euro a un massimo di 137,55 euro.
Per quanto concerne le disposizioni di cui alla lettera
e) del medesimo comma 2, dell'articolo 1, si prevede che
i soggetti minorenni che conducono i quadricicli a motore, che
oggi si possono considerare autoveicoli a tutti gli effetti,
debbano quanto meno conseguire il certificato di idoneità per
la conduzione degli stessi, come del resto è previsto anche
per la conduzione dei ciclomotori.
Le altre disposizioni previste alle lettere b) e
d), del medesimo comma 2, trovano il loro principio
ispiratore nella fondamentale funzione educativa e deterrente
che svolgono le disposizioni del nuovo codice della strada.
Infine, la lettera a), del citato comma 2 è
finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle identità
locali nonché, delle lingue regionali e degli idiomi locali.
Tale tutela e valorizzazione rappresentano una tematica
fondamentale della politica europea, nazionale e regionale. In
particolare, in ambito nazionale, si ricordano le numerose
disposizioni vigenti che prevedono, tra i compiti della
Repubblica, proprio la valorizzazione degli idiomi locali.
Anche a livello regionale, diverse regioni a statuto ordinario
si sono poste, quale obiettivo prioritario, quello della
tutela e della valorizzazione delle identità e delle lingue
locali. Del resto il Governo ha dimostrato il suo interesse e
la sua sensibilità verso tale tematica, con la risposta
all'interpellanza urgente Cè ed altri n. 2-00410 e
l'accettazione dell'ordine del giorno Gibelli n. 9/2892/4,
assumendosi l'impegno ad adottare le opportune iniziative
affinché sia riconosciuta agli enti locali territoriali una
maggiore discrezionalità nell'utilizzo dei particolari
dialetti locali, in riferimento alle iscrizioni apposte sulla
cartellonistica stradale.