XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3928
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito
denominato "codice della strada".
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della facoltà, per gli enti di cui
all'articolo 37, comma 1, del codice della strada, di
utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica
stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione in lingua italiana;
b) revisione del sistema di accertamento degli
illeciti amministrativi di cui al titolo VI, capo I, del
codice della strada, e successive modificazioni,
disciplinando, in particolare, le specifiche modalità con cui
fornire ai conducenti dei veicoli le informazioni relative
all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità,
alle procedure di notificazione, anche in relazione
all'impiego di strumenti di controllo a distanza che non
consentono la contestazione immediata, nonché al regime delle
spese di accertamento;
c) previsione dell'inasprimento delle sanzioni
amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi 4 e 5, del
codice della strada, e successive modificazioni;
d) revisione dell'apparato sanzionatorio, con
l'eventuale modifica dell'entità delle sanzioni in conformità
ai princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e
di non discriminazione in ambito comunitario, prevedendo
altresì, in relazione alle violazioni dei limiti di velocità,
una graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in
grado di assicurare una maggiore proporzionalità tra l'entità
delle stesse e l'eccesso di velocità rilevato;
e) previsione del certificato di idoneità alla
guida anche per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994,
pubblicato nel regolamento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994.
Art. 2.
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.