XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3928




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada".
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione della facoltà, per gli enti di cui all'articolo 37, comma 1, del codice della strada, di utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione in lingua italiana;

                b) revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI, capo I, del codice della strada, e successive modificazioni, disciplinando, in particolare, le specifiche modalità con cui fornire ai conducenti dei veicoli le informazioni relative all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità, alle procedure di notificazione, anche in relazione all'impiego di strumenti di controllo a distanza che non consentono la contestazione immediata, nonché al regime delle spese di accertamento;

                c) previsione dell'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 172, commi 4 e 5, del codice della strada, e successive modificazioni;
                d) revisione dell'apparato sanzionatorio, con l'eventuale modifica dell'entità delle sanzioni in conformità ai princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e di non discriminazione in ambito comunitario, prevedendo altresì, in relazione alle violazioni dei limiti di velocità, una graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in grado di assicurare una maggiore proporzionalità tra l'entità delle stesse e l'eccesso di velocità rilevato;

                e) previsione del certificato di idoneità alla guida anche per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel regolamento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994.


Art. 2.

        1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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