XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3920
Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana si avvale
di numeroso personale impiegato a tempo determinato. Ciò in
conseguenza del fatto che il lungo commissariamento al quale
l'ente è stato soggetto tra il 1987 ed il 1996 ha dato luogo
ad una progressiva sostituzione del personale civile in
quiescenza con personale militare richiamato ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il
quale prevede che: "Per il funzionamento dei suoi servizi del
tempo di pace e del tempo di guerra la Croce rossa italiana
arruola un proprio personale direttivo (...) e di assistenza
(...) che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario
delle forze armate dello Stato".
Nel 1995 l'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1995, n. 490, modificando l'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante
"Riordinamento della Croce rossa italiana", ha attribuito in
modo chiaro e univoco all'ente in oggetto la sua natura di
"ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico".
Tale intervento e il termine del commissariamento dell'ente,
con la conseguente sospensione del blocco delle assunzioni,
hanno permesso sia nel 1997, ai sensi della legge n. 662 del
1996, sia nel 1998, ai sensi della legge n. 449 del 1997, lo
svolgimento di due concorsi tesi a sanare la condizione dei
precari della Croce rossa italiana prevedendo la loro
assunzione a tempo indeterminato. Purtroppo, la formulazione
delle norme contenute nella legge n. 662 del 1996 e nella
legge n. 449 del 1997 che prevedevano che potesse accedere ai
concorsi il personale a tempo determinato che fosse in
servizio ad una determinata data, ha fatto sì che rimanessero
esclusi coloro che, pur avendo già prestato anche diversi anni
di servizio con contratto a tempo determinato, non risultavano
in servizio alla data indicata magari perché proprio in attesa
di nuovo contratto.
Inoltre, dopo tali immissioni in servizio a tempo
indeterminato la Croce rossa italiana ha continuato e continua
ad avvalersi di personale a tempo determinato. Attualmente la
situazione è la seguente: esistono, all'interno dell'ente, due
tipi di precariato: in primo luogo quello rappresentato dal
personale militare, richiamato ai sensi del regio decreto n.
484 del 1936, il cui contratto è soggetto a rinnovo
trimestrale o semestrale, non rientrato nelle sanatorie o
chiamato in servizio successivamente ad esse, attualmente
comprendente circa 230 unità; in secondo luogo il precariato
del personale civile che si compone sia di una parte di
personale militare poi trasformato in civile, sia di personale
che ha sempre operato nell'ente in forza di un contratto di
tipo civile. Il personale civile in servizio a tempo
determinato presso la Croce rossa italiana sino al 2001 è
sempre stato assunto sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il cosiddetto "parastato", il quale,
all'articolo 16, appunto, prevedeva questa possibilità con
contratti soggetti a rinnovo trimestrale. A seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" si è invece
cominciato a fare riferimento a questo testo di legge per le
assunzioni a tempo determinato, legando queste ultime ai tempi
delle convenzioni stipulate su base locale dalle quasi 900
unità periferiche dell'ente per le quali veniva assunto il
personale. Di conseguenza i contratti a tempo determinato
hanno ora una durata compresa tra uno e tre anni.
Nel dicembre del 2001, nel caso dell'esame del disegno di
legge finanziaria per il 2002, il proponente ha presentato un
ordine del giorno in assemblea che impegnava il Governo a
"trovare una soluzione utile a superare la attuale situazione
che vede il perdurare di un regime di precariato da parte di
lavoratori che hanno acquisito particolari professionalità
nell'assicurare servizi relativi all'emergenza sanitaria
(118), nonché nei centri di accoglienza per profughi ed
extracomunitari" a seguito del quale il Ministro della salute
ha trasmesso una nota con cui la competente direzione generale
ricerca sanitaria e vigilanza enti forniva notizie in materia.
Nella nota la direzione rilevava come, a seguito di sua
richiesta, la Croce rossa italiana avesse trasmesso già nel
settembre 2001, l'informazione che il personale civile di
ruolo in servizio alla data del 1^ settembre 2001 fosse di
2.142 unità, con una vacanza di 1.158 unità.
Sulla base di questa informazione appare corretto ed
opportuno prevedere una norma di legge, oggetto della presente
proposta, che consenta di sanare almeno una parte del
personale attualmente in servizio con contratti a tempo
determinato. L'articolo 1 prevede quindi la facoltà per la
Croce rossa italiana, in deroga alle disposizioni contenute
nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002)
relative al blocco delle assunzioni nel settore pubblico, di
dare luogo ad un concorso che permetta il transito nel ruolo
permanente dell'ente di quel personale che abbia prestato
servizio nella Croce rossa italiana per almeno cinque anni,
anche in modo discontinuo.
Ciò permetterà di acquisire in modo definitivo al servizio
dell'ente la preziosa esperienza e la grande professionalità
maturata dal personale in oggetto e di dare a quest'ultimo il
giusto riconoscimento per il lavoro prestato.