XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3920




        Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana si avvale di numeroso personale impiegato a tempo determinato. Ciò in conseguenza del fatto che il lungo commissariamento al quale l'ente è stato soggetto tra il 1987 ed il 1996 ha dato luogo ad una progressiva sostituzione del personale civile in quiescenza con personale militare richiamato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il quale prevede che: "Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce rossa italiana arruola un proprio personale direttivo (...) e di assistenza (...) che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato".
        Nel 1995 l'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, modificando l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante "Riordinamento della Croce rossa italiana", ha attribuito in modo chiaro e univoco all'ente in oggetto la sua natura di "ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico". Tale intervento e il termine del commissariamento dell'ente, con la conseguente sospensione del blocco delle assunzioni, hanno permesso sia nel 1997, ai sensi della legge n. 662 del 1996, sia nel 1998, ai sensi della legge n. 449 del 1997, lo svolgimento di due concorsi tesi a sanare la condizione dei precari della Croce rossa italiana prevedendo la loro assunzione a tempo indeterminato. Purtroppo, la formulazione delle norme contenute nella legge n. 662 del 1996 e nella legge n. 449 del 1997 che prevedevano che potesse accedere ai concorsi il personale a tempo determinato che fosse in servizio ad una determinata data, ha fatto sì che rimanessero esclusi coloro che, pur avendo già prestato anche diversi anni di servizio con contratto a tempo determinato, non risultavano in servizio alla data indicata magari perché proprio in attesa di nuovo contratto.
        Inoltre, dopo tali immissioni in servizio a tempo indeterminato la Croce rossa italiana ha continuato e continua ad avvalersi di personale a tempo determinato. Attualmente la situazione è la seguente: esistono, all'interno dell'ente, due tipi di precariato: in primo luogo quello rappresentato dal personale militare, richiamato ai sensi del regio decreto n. 484 del 1936, il cui contratto è soggetto a rinnovo trimestrale o semestrale, non rientrato nelle sanatorie o chiamato in servizio successivamente ad esse, attualmente comprendente circa 230 unità; in secondo luogo il precariato del personale civile che si compone sia di una parte di personale militare poi trasformato in civile, sia di personale che ha sempre operato nell'ente in forza di un contratto di tipo civile. Il personale civile in servizio a tempo determinato presso la Croce rossa italiana sino al 2001 è sempre stato assunto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per il cosiddetto "parastato", il quale, all'articolo 16, appunto, prevedeva questa possibilità con contratti soggetti a rinnovo trimestrale. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" si è invece cominciato a fare riferimento a questo testo di legge per le assunzioni a tempo determinato, legando queste ultime ai tempi delle convenzioni stipulate su base locale dalle quasi 900 unità periferiche dell'ente per le quali veniva assunto il personale. Di conseguenza i contratti a tempo determinato hanno ora una durata compresa tra uno e tre anni.
        Nel dicembre del 2001, nel caso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002, il proponente ha presentato un ordine del giorno in assemblea che impegnava il Governo a "trovare una soluzione utile a superare la attuale situazione che vede il perdurare di un regime di precariato da parte di lavoratori che hanno acquisito particolari professionalità nell'assicurare servizi relativi all'emergenza sanitaria (118), nonché nei centri di accoglienza per profughi ed extracomunitari" a seguito del quale il Ministro della salute ha trasmesso una nota con cui la competente direzione generale ricerca sanitaria e vigilanza enti forniva notizie in materia. Nella nota la direzione rilevava come, a seguito di sua richiesta, la Croce rossa italiana avesse trasmesso già nel settembre 2001, l'informazione che il personale civile di ruolo in servizio alla data del 1^ settembre 2001 fosse di 2.142 unità, con una vacanza di 1.158 unità.
        Sulla base di questa informazione appare corretto ed opportuno prevedere una norma di legge, oggetto della presente proposta, che consenta di sanare almeno una parte del personale attualmente in servizio con contratti a tempo determinato. L'articolo 1 prevede quindi la facoltà per la Croce rossa italiana, in deroga alle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) relative al blocco delle assunzioni nel settore pubblico, di dare luogo ad un concorso che permetta il transito nel ruolo permanente dell'ente di quel personale che abbia prestato servizio nella Croce rossa italiana per almeno cinque anni, anche in modo discontinuo.
        Ciò permetterà di acquisire in modo definitivo al servizio dell'ente la preziosa esperienza e la grande professionalità maturata dal personale in oggetto e di dare a quest'ultimo il giusto riconoscimento per il lavoro prestato.




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