XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3920




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Croce rossa italiana ha facoltā di indire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 250 unitā di personale.
        2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare coloro che, nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge:

                a) sono stati richiamati in servizio come personale militare, ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, o come personale civile e hanno prestato la loro attivitā, in maniera anche discontinua, per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

                b) hanno prestato la loro attivitā, anche attraverso rapporti di collaborazione professionale, con orario di servizio di almeno diciotto ore settimanali, per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

        3. Il contributo dello Stato alla Croce rossa italiana, di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, č aumentato di 12,5 milioni di euro a decorrere all'anno 2003.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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