XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3920
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Croce rossa italiana ha
facoltā di indire un concorso per l'assunzione a tempo
indeterminato di 250 unitā di personale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare
coloro che, nei dieci anni antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge:
a) sono stati richiamati in servizio come
personale militare, ai sensi del regio decreto 10 febbraio
1936, n. 484, e successive modificazioni, o come personale
civile e hanno prestato la loro attivitā, in maniera anche
discontinua, per un periodo complessivo di almeno cinque
anni;
b) hanno prestato la loro attivitā, anche
attraverso rapporti di collaborazione professionale, con
orario di servizio di almeno diciotto ore settimanali, per un
periodo complessivo di almeno cinque anni.
3. Il contributo dello Stato alla Croce rossa italiana, di
cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, č aumentato di 12,5
milioni di euro a decorrere all'anno 2003.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 3, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.