XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3909
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni, sono stati disciplinati
l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei
periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione,
dal furto e dall'incendio degli stessi.
Si è cercato di rivisitare la normativa vigente tenendo
conto del dibattito e delle esigenze che già nella passata
legislatura avevano portato a numerosi progetti di legge di
modifica.
Nel concreto con l'attuale proposta di legge si vorrebbero
raggiungere cinque obiettivi principali:
1) regolamentare tutte le categorie peritali che
svolgono opera professionale sui danni assicurabili (corretta
dizione di perito assicurativo);
2) evitare l'uso da parte delle imprese assicuratrici
dell'accertamento del danno con personale dipendente che non
garantisce la terzietà per l'utente;
3) eliminare vantaggi corporativi che possono
dequalificare e svilire l'attività peritale;
4) attualizzare la normativa transitoria alla luce
dell'esperienza e del tempo trascorso dalla sua
approvazione;
5) determinare un periodo di tirocinio per gli aspiranti
periti assicurativi quale garanzia di preparazione e di
serietà.
L'approvazione della proposta di legge consentirà di
regolamentare l'intero settore del risarcimento del danno
determinando una nuova e più corretta professionalità,
garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente e
serio.
Da ultimo si evidenzia come la modifica legislativa che
viene proposta potrà produrre, con l'aumento della
professionalità e con lo stabilire la terzietà della figura
peritale, una diminuzione delle liti e, in conseguenza, un
minore ricorso al giudice civile.
Si confida pertanto in una larga condivisione della
proposta di legge.