XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3909




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica al titolo della legge 17 febbraio 1992, n.
166).

        1. Al titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: "per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi" sono soppresse.


Art. 2.

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166).

        1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. E' istituito presso il Ministero delle attività produttive il ruolo nazionale dei periti assicurativi distinto per le seguenti attività:

                a) perito per i danni alle auto: per l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli e a natanti conseguenti a responsabilità civile e a garanzie dirette;

                b) perito ricostruttore di incidente: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

                c) perito patrocinatore non legale: per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile;

                d) perito per i trasporti: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate;
                e) perito per incendi: per l'accertamento e la stima dei danni a cose, esclusi autoveicoli e natanti, e fabbricati conseguenti ad incendio, furto, garanzie dirette e responsabilità civile";

                b) l'articolo 3 è abrogato;

                c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. (Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo). - 1. L'attività professionale di perito assicurativo non può essere esercitata da chi non è iscritto nell'apposito ruolo nazionale";

                d) all'articolo 5, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio della attività prescelta e dopo un periodo di praticantato di due anni, svolto presso un perito assicurativo abilitato, con obbligo di iscrizione nell'elenco dei praticanti, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia competente nel territorio in cui svolge l'attività. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a tale fine alla tenuta di apposito albo di praticanti periti assicurativi predisposto su comunicazione fornita di documentazione fiscale";

                e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "e-bis) abbia effettuato un tirocinio di due anni presso lo studio di un perito assicurativo";

                f) all'articolo 5, comma 2 le parole: ", salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale" sono soppresse;

                g) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi previste dalla presente legge è determinata con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché le associazioni rappresentative degli utenti";

                h) all'articolo 14, comma 2, le parole: "dalle associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle organizzazioni sindacali e professionali";

                i) all'articolo 14, comma 3, le parole: "alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle riunioni dell'ISVAP";

                l) la denominazione Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovunque ricorra, deve intendersi riferita al Ministero delle attività produttive; i riferimenti alle commissioni nazionale e provinciali devono intendersi riferiti all'ISVAP.



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