XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3909
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica al titolo della legge 17 febbraio 1992, n.
166).
1. Al titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le
parole: "per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a
motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24
dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto
e dall'incendio degli stessi" sono soppresse.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166).
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il ruolo nazionale dei periti assicurativi distinto
per le seguenti attività:
a) perito per i danni alle auto: per
l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli e a natanti
conseguenti a responsabilità civile e a garanzie dirette;
b) perito ricostruttore di incidente: per la
ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale,
compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;
c) perito patrocinatore non legale: per
l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di
un credito per danno conseguente a responsabilità civile;
d) perito per i trasporti: per l'accertamento e la
stima dei danni a merci trasportate;
e) perito per incendi: per l'accertamento e la
stima dei danni a cose, esclusi autoveicoli e natanti, e
fabbricati conseguenti ad incendio, furto, garanzie dirette e
responsabilità civile";
b) l'articolo 3 è abrogato;
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo).
- 1. L'attività professionale di perito assicurativo non
può essere esercitata da chi non è iscritto nell'apposito
ruolo nazionale";
d) all'articolo 5, comma 1, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) abbia superato una prova di idoneità mediante
esame scritto ed orale vertente su materie tecniche
specialistiche concernenti l'esercizio della attività
prescelta e dopo un periodo di praticantato di due anni,
svolto presso un perito assicurativo abilitato, con obbligo di
iscrizione nell'elenco dei praticanti, tenuto dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia competente nel territorio in cui svolge l'attività.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono autorizzate a tale fine alla tenuta di apposito albo di
praticanti periti assicurativi predisposto su comunicazione
fornita di documentazione fiscale";
e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"e-bis) abbia effettuato un tirocinio di due anni
presso lo studio di un perito assicurativo";
f) all'articolo 5, comma 2 le parole: ", salvo le
deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità
professionale" sono soppresse;
g) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. La tariffa delle prestazioni dei periti
assicurativi previste dalla presente legge è determinata con
decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) e le organizzazioni sindacali e
professionali maggiormente rappresentative dei periti
assicurativi iscritti nel ruolo nonché le associazioni
rappresentative degli utenti";
h) all'articolo 14, comma 2, le parole: "dalle
associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle
organizzazioni sindacali e professionali";
i) all'articolo 14, comma 3, le parole: "alle
riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7"
sono sostituite dalle seguenti: "alle riunioni dell'ISVAP";
l) la denominazione Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ovunque ricorra, deve intendersi
riferita al Ministero delle attività produttive; i riferimenti
alle commissioni nazionale e provinciali devono intendersi
riferiti all'ISVAP.